Le nostre fdo sanzionano in base all'art. 78 cds (che prevede che qualsiasi modifica alle caratteristiche costruttive del veicolo vadano vagliate dalla MCTC).
Ma perchè?
Perchè si possa applicare la sanzione in seguito alla violazione ex art 78 cds, l'agente accertatore deve essere SICURO ( e non presumere) che:
1 - si sia verificata una violazione dell'articolo 71-72 cds
2 - si sia verificata una violazione delle specifiche previste nella direttiva europea
QUI
3 - il veicolo in quelle condizioni può essere fonte di pericolo per se stessi o per gli altri utenti della strada
Ora andiamo nello specifico (in
legalese il termine "ovvero" si traduce con "oppure"):
Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Come leggiamo chiaramente, l'art. 78 si appoggia agli articoli 71 e 72 + regolamenti e direttive CEE.
Art. 71 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.
L'art. 72
qui testo completo elenca i dispositivi da avere per l'omologazione dell'auto e aggiunge un comma interessantissimo
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
Come ben sappiamo, i kit HID non hanno omologazione E3, ma di solito si appoggiano sulle normative E13. Insomma, a buon intenditor...
Facciamo comunque finta di non aver letto questo comma e procediamo nella lettura del regolamento europeo vigente del quale ho riportato il link a inizio post. E' bene ricordare che non si parla mai né di Xenon né di HID, ma solo di "proiettori anabbaglianti"
PAG. 10 - 5.4
5.4. L’altezza e l’orientamento delle luci devono essere verificati, salvo prescrizioni particolari,
quando il veicolo è a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale nelle condizioni
definite ai punti 2.24, 2.24.1 e 2.24.2.
PAG. 13 - 5.15
I colori della luce emessa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sono:
proiettore abbagliante: bianco
proiettore anabbagliante: bianco.
Dispositivo per regolare l'inclinazione dei proiettoriSe è necessario per soddisfare le prescrizioni dei punti 6.2.6.1.1 e 6.2.6.1.2, il dispositivo per
regolare l’inclinazione del fascio anabbagliante deve essere automatico.
Le prescrizioni dei due punti parlano dei valori standard/limite per l'inclinazione del fascio anabbagliante che deve rimanere fisso anche in caso di vibrazioni.
L’installazione di proiettori anabbaglianti muniti di sorgente luminosa con un flusso luminoso
obiettivo superiore a 2 000 lumen è ammessa unicamente se insieme a tali proiettori anabbaglianti
sono installati dispositivi per la pulizia degli stessi, conformemente al regolamento
n. 45. Inoltre, riguardo all’inclinazione verticale, le disposizioni del punto 6.2.6.2.2 non si
applicano.
Questo è il punto fatidico degli XENON. Normalmente, questi fari superano di gran lunga i 2000lumen, quindi è obbligatoria la regolazione automatica e il dispositivo lavafari.
Fari superiori a 2000 lumen non possono essere montati su proiettori in plastica che riportino l'indicazione PL. (è presente? perchè questo potrebbe essere l'unico cavillo...)
Per il resto, prendendo a esame un kit h7r 4300k, le luci risultano perfettamente bianche e nel limite di valori dei punti 6.2.xxxx. Regolati bene, non provocano disturbi né pericoli. Non possono nemmeno appurare (a meno che non accertino immediatamente mediante strumentazione) che si tratti di un faro che superi i 2000 lumen di valore.
E' ovvio che se vogliono mandarmi a revisione lo fanno. In ogni caso, è bene fare presente tutto questo, qualora vi dicessero "qualcosa da contestare?"
Buon ricorso al giudice di pace.
P.S. No xenon, no rogne