Aggiungo un ulteriore cosa::
potete fare ricorso se vi contestano il 78 in quando l'articolo prevede nel regolamento di attuazione espressamente che con propri decreti e regolamenti verranno definite le regole, le modalità , i pezzi oggetto di modifica costruttiva...ecc
Infatti potete giocare proprio su questo, vi copio una cosa che ho trovato su internet
L’applicazione dell’articolo 78 in mancanza del Decreto a cui rimanda l’articolo 236 del Regolamento al C.d.S.
Il problema nasce dal fatto che l'articolo 236 del regolamento di esecuzione al codice della strada (che riferendosi all'articolo 78, parla delle modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione) recita:
"... Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ED INDIVIDUATE CON DECRETO del Ministero dei trasporti e della navigazione- direzione generale della M.T.C.T. o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio comporta visita e prova…”.
L'articolo in questione è stato modificato dal D.P.R. 16/09/96 n. 610 probabilmente per evitare che anche una piccolissima modifica ad una parte del veicolo comportasse l’applicazione dell’articolo 78; si ricordi che nell’appendice V sono annoverati anche l’antenna della radio, i poggiatesta e i portabagagli.
Dunque NON tutte le modifiche alle caratteristiche individuate nell’appendice V comportano visita e prova, ma solamente quelle individuate con apposito decreto.
Il problema è che tale DECRETO non è ancora stato emanato e dunque ci troviamo in presenza di un vuoto normativo.
Poiché tale decreto sino ad oggi non è stato emanato, secondo alcuni l’articolo 78 è applicabile soltanto in due casi:
1) La modifica del telaio
2) Le modifiche alle caratteristiche indicate SIA sulla carta di circolazione CHE sul certificato di omologazione.
Infatti l’articolo 78 stesso afferma:
“Chiunque circola con un veicolo al quale siano apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione E nella carta di circolazione (è importante sottolineare che c’è una “E”, non una “O”) o con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ……… è soggetto alla sanzione amministrativa da € 370 a € 1485".
E qui NON si fa riferimento ad alcun decreto.
In presenza di questo vuoto normativo (la mancata emanazione del decreto) è necessario rifarsi ai principi di “interpretazione della legge”. L’articolo 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale” afferma infatti che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Con le modifiche introdotte nell’articolo 236 del Regolamento il legislatore ha voluto limitare l’applicazione dell’articolo 78 non a tutte le modifiche dei dispositivi indicati nell’appendice V, ma soltanto ad alcuni di esse, rimandando al Ministero dei Trasporti la loro determinazione.
Pur mancando tale decreto a parere degli scriventi è applicabile l’articolo 78 in caso di modifica di una delle caratteristiche (senza aggiornamento della carta di circolazione) quando il Ministero dei Trasporti lo abbia previsto con una circolare.
E’ vero che le circolari ministeriali hanno solamente valore interno, non sono fonte di diritto e non vanno tenute in considerazione se contrastano con fonti del diritto di livello superiore. Tuttavia è pur vero che il legislatore, con le modifiche all’articolo 236 introdotte dal D.P.R. 16/09/96 n. 610, ha voluto rimandare al Ministero dei Trasporti l’individuazione dei dispositivi la cui modifica senza visita e prova comporta l’applicazione dell’articolo 78 del CdS.
Vi posto alcuni post interessanti che per la mia buona conoscenza giuridica esprimono sinteticamente la verità!
http://www.sicurmoto.it/2009/12/21/si-f ... ti-legali/
http://www.tecnostrada.it/tuning/index.html