"Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "
- I dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e i loro rimorchi, sono regolati dal codice della strada vigente, nonchè, dal decreto ministeriale 14.11.1997 pubblicato sul supplemento ordinario n.29 alla G.U. n.42 del 20 febbraio 1998.
- A pag. 34 del supplemento sono elencate le colorazioni delle luci dei veicoli che a seguito del recepimento della Direttiva 97/28 CE della Commissione, dell’11 giugno 1997 adegua al progresso tecnico la Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- Ogni colorazione diversa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa installati sui veicoli a motore e loro rimorchi, si deve intendere una modifica alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazone.
- Qualora, durante i controlli di Polizia Stradale, fosse accertato che veicoli siano dotati di luci diverse da quelle previste dal D.M. 14.11.1997, in particolare di luci blu, tale modifica rientra nell’art.78 del C.d.S. con relativoi ritiro della Carta di Circolazione ed invio a quest’ufficio, per una revisione straordinaria, al fine di accertare se le luci, abusivamete installate, siano state rimosse.
- Le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione operate dagli utenti abusivamente, trovano pieno titolo nell’art.78 del nuovo codice della strada.
- Infatti ogni modifica può concretizzare confusione e pericol ai fini della circolazone e della sicurezza stradale, pertanto oltre alla prescritta sanzione deve esserci la certezza che l’anomalia riscontrata venga prontamente eliminata, solo il ritiro della carta di circolazione ed il relativo fermo del veicolo potrà garantire i prescritti adeguamenti.
- Nel caso specifico, cioè la modifica dei dispositivi di illuminazione, sostituendo le luci bianche prescritte dalle norme vigenti, con luci blu o di altro colore, in caso di revisione straordinaria l’utete non potrà aggiornare la carta di circolazione in quanto dispositivi vietati, ma si potrà verificare con assoluta certezza, se, e dopo l’accertamento di polizia stradale, l’utente abbia provveduto a ripristinare il prprio veicolo manomesso secondo le norme vigenti del Codice della Strada.