Kit Xenon?

X la garanzia di 24 mesi, il decreto recita :
ne srivo una parte
"Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistesse già all'atto dell'acquisto, e semmai è il venditore che dovrebbe dimostrare il contrario, se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto."

Con questo io dò 12 mesi senza contestare nulla sulle centraline e 6 mesi sulle lampadine ( come fa la PIIA per fare un esempio )
Non si può dare una garanzia di 24 mesi su un oggetto che si deteriora con l'uso e come in questo caso parlando di lampade che si deteriorano in base al suo uso e si sà benissimo che una lampada ha circa 3000 ore di funzionamento e le ballast circa 2000 ( sulle hella è proprio scritto sopra alla stessa LIFE 2000 H ) , nessun venditore può affrontare un discorso del genere.
Vorrebbe dire che se vendo un kit ad un rappresentante che sta in auto 10 ore al gg dovrei cambiare il kit ogni 6 mesi in garanzia solo perchè lo adopera + di un'altro ??
Non potrà mai nessuno affrontare un discorso del genere.
Purtroppo la legge non è molto chiara e secondo mio avviso è facile interpretarla in diversi modi contrastanti.
 
leotortora147":lture42x ha detto:
quelle direzionali a 9 led dovrebbero essere più che sufficienti... il faro poi tanto è specchiato e quella zona risulterebbe cmq illuminata...


Visto dove è messa la lampadina delle luci di posizione, credo che la diffusa sia migliore. La direzionale risulta "coperta".
Rimane comunque sempre il problema della resistenza.
 
Concordo appieno con roninet, anche nel mio lavoro do la garanzia sui 24mesi effettivi solo diretta con la casa madre, di certo non sostituisco un lettore di floppy con uno nuovo dopo 1 anno e 11 emsi che è montato su un pc sotto una scrivania con 4 dita di polvere intorno e peggio che mai massacrato dall'uso di qualsiadi diketto marcio e ossidato passi in quell'azienda.
poi ci sarebbe da affrontare un discorso sulla svalutazione dei componenti soggetti a usura, un'altro sul fatto che (Senza dir nulla roninet palnico o pinco lappino) i venditori in rete oggi ci sono domani chissà....questo succede anche coi venditori con negozio reale, figuriamoci in rete e allora che si fà? si fa ricorso alla casa madre? costo spedizione in korea andata e ritorno e tempi pratici ..... beh null'altro da dire ci siamo capiti :)


Torniamo a noi....anzi qui magari roninet ci può dire qualcosa e magari fornircele direttamente lui.....
Le lampadine a luce soffusa oltre al fatto che sul nostro fanale sarebbero forse più idonee per via dell'infelice posizione in cui è, ma aggiunegerei che sarebbero decisamente meglio perchè moooltooo più similari a quelle originali o cmq in vetro ;) quelle a 2/4/6led si vedono da 2mt che sono ...NON OMOLOGATE per uso stradale...quindi.....solo da vedere se basta la loro luminosità per andare alla pari con le tradizionali a incandescenza.
Per il problema resistenza, secondo me non si pone neppure, alloggiate nello zoccolo dovrebbero dissipare minimo 6Watt assurdo.... quindi vanno esterne per forza, nel caso si può optare per delle ceramiche da meno di unìeuro l'una o blindate con dissipatore in alluminio dai 2,50 ai 5euro l'una, queste però non scaldarebbero quasi nulla, dissipano fino a 50Watt e hanno dei fori per essere fissate con uan vitina, misure di ingombro similari fra una e l'altra.
L'unica alternativa è quella del portalampade in parallelo e relativa lampadina a incadescenza, che a me IMHO non piace per nulla, beh altro sistema sarebbe riprogrammare il BC hi hi hi.

oggi ho chiesto in banca, dandogli i dati bancari del venditore, solo che non possono dirmelo fino a che non fanno materialmente un BB, indicaticamente fra i 10 e i 16, verosilmilmente 14 secondo la tipa, a conti fatti salvo trovarle in offerte mega, potrebbe convenirci se fossimo almeno una decinsa, oltrettuto si potrebbero spedire fra noi con una prioritaria da 60cent :).
 
Basta prese in giro!!

Visto che si parla di garanzia e come al solito ognuno se la canta come vuole, vi posto il testo integrale della nuova garanzia europea.

La lettura può essere tediosa ma vi assicuro che ne vale dei vostri diritti!!

Vi riassumo le parti più importanti e sfido chiunque CHIUNQUE a contestarmele!! :shakko)

1. Il VENDITORE finale è sempre responsabile della garanzia del prodotto o servizio ceduto

Non esiste che vi inviino verso terze persone, centri di assistenza o chissà dove altro.

2. La garanzia dura 24 mesi...SEMPRE!

E per tutti i 24 mesi è responsabile il venditore! Non fatevi infinocchiare da discorsi 12 mesi io, 12 mesi il produttore...ecc.

3. Il ripristino della conformità del bene o servizio deve avvenire senza spese per il consumatore.

Non esiste che IO devo spedire cosa a chissà chi e dove!! Il porto il bene al VENDITORE e lui me lo spedisce. Lui lo ritiro e me lo riconsegna...tutto in tempi congrui e senza eccessivi disagi per il consumatore.

Quindi anche una lampadina che dura 3.000 ore va sostituita nell'arco di 24 mesi, se io dimostro che i questo periodo di tempo non ho raggiunto valori di uso prossimi a 3.000. Questo però in teoria, perché potrebbe eccepirsi il merito dell'installazione "fai da te" o dello scorretto uso delle lampade (accendi e spegni del motore a luci accese, ecc...).

Buona lettura.

P.S. Per roninet, mi evidenzi dove hai letto i primi 6 mesi, dal 7° mese...ecc.? :sgrat)

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24 in vigore dal: 23-3-2002
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.57 DEL 08/03/02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo

1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).
- Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto).
- Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore).
- Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso).
- Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini).
- Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale).
- La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni).
- E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni).
- Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
 
Ciao Roninet, visto il grande successo che hai avuto nel nostro sito, e visto che la concorrenza ha i prezzi un po' piu' bassi :asd) , perche' non ci vieni un po' incontro con il tuo kit h7? :OK)
 
Per quanto riguarda il discorso della durata della garanzia, la cosa e' come sempre in Italia un bordello. Per esempio sulle auto i costruttori devono dare 2 anni di garanzia, Sugli elettrodomestici, l' ho scoperto a mie spese, qualche costruttore ti da 2 anni di garanzia piena, qualcuno invece ti da un anno e l' altro anno lo addossa al rivenditore.
Per esempio fa cosi' la Sony :KO)
 
Allora anzittutto, senza paternalismi sulla netiquette ma priam che qualche MOD a ragion vedutissima ci riprende per le orecchie, seppur il discorso sia interessante, meglio che chiudiamo qui il discorso garanzie e torniamo IT, il discorso garanzie lo potremmo trattare su un'altro post apposito nella sezione OTT TOPIC direi :)

Poi qualcuno qui vuole seriaemnte comprare delel luci a LED?

Mi unisco inoltre all'appello a roninet, beh io sono solito dire le cose direttamente in faccia senza peli sulla lingua, roninet io e te avevamo avuto un "dialogo" via mail e non ci eravamo affatto trovati, oltre al discrso prezzi....ma qui io penso che via libero mercato e libera scelta.
Questo non toglie che come puoi leggere nel mio precedente post ti ho suggerito di darci info sulla tua disponbilità a venderci lampadine a LED, quindi facci sapere qualcosa :).

Voi che dite?

Diffuse:
<a href="http://img185.echo.cx/my.php?image=ba9sdiffuse3ji.jpg" target="_blank"><img src="http://img185.echo.cx/img185/6198/ba9sdiffuse3ji.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at" /></a>

Quad:
<a href="http://img29.echo.cx/my.php?image=ba9squad0ba.jpg" target="_blank"><img src="http://img29.echo.cx/img29/4209/ba9squad0ba.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at" /></a>
 
roninet":3rz879e7 ha detto:
Buongiorno a tutti.
Dopo che un vostro frequentatore mi ha segnalato questa discussione , mi sembra il caso che se ci sono delle cose da chiedere è bene chiedere direttamente a me .
Giusto ??


Ciao, io sono il ragazzo di Imola con la 147 grigia che aveva comprato da te di persona il kit 8000k. H/

Purtroppo non sono molto contento della luce delle lampadine, in quanto troppo azzurra a mio avviso.

Mi potresti dire il prezzo di lampadine H7 da 4200K o 6000K? Grazie

Enrico
 
Gheroppa
X le led non mi sono mai interessato, proverò, magari se mi dai una mano dove trovarli posso comprarle io a grosse quantità.
X il prezzo ( vedo che cè Enrico lui è venuto direttamemnte nel mio magazzino ) io esisto realmente, importo regolarmente e pago tasse ed iva !!!
Ovvio che se mi metto a importare senza pagare iva, non dichiaro quanto guadagno ... posso dartelo un kit a meno , ma molto meno di chiunque vedi in rete !!
Io sono una ditta regolare , esisto da 10 anni , ho una sede e quant'altro emetto fatture e scontrini.. e poi come è stato appena parlato prima sulle garanzie devo anche considerare una % di probabile ritorno , le garantisco io di persona, la fabbrica che le fa per me e anche la per MECCATUNE ed altri ( visto che si è insinuato che io faccio il figo... in precedenti post che nascondo le scatole o altro ) ci dà un prezzo e non ci dà garanzia sui probabili ritorni.
Quindi visto che si parla di garanzie di 2 anni o quant'altro, siete voi che dovreste chiedere al momento dell'acquisto una ricevuta fiscale regolare e magicamente.. spariscono questi prezzi più bassi!!

X enrico, mi ricordo benissimo di tè, ti dissi anche che al momento non le avevo le 6000 ma se tu fossi passato subito te le avrei cambiate , quando puoi passa dal mio magazzino che vediamo cosa posso fare. chiamami prima al 0542 668084
Max
 
Chiarimenti per i led..

Ciao ragazzi,io e un mio amico con la lybra siamo interessati ai led al posto delle posizioni visto che come ben sapete sembra che ce le magnamo talmente la frequenza con cui si bruciano..ma vorrei avere qualceh chiarimento.Riguardo le diffuse e le quad di cui parlava Gheroppa,quali sono quelle che più assomigliano alla diffusione di luce delle h6w ad incandescenza?le diffuse,giusto?in ogni caso,questi led montati su portalampada,hanno bisogno comunque di montare una resistenza in serie alla lampadina o no?mi ricordate qual é il valore di resistenza per poterle far funzionare senza problemi?

@Gheroppa,una volta chiariti questi dubbi se ti diamo la conferma io e il mio amico ci siamo seriamente,senza fronzoli.
 
Roninet,una domanda per te

Senti,il kit H7 comprende le gradazioni da 4250,6000 e 8000,oltre non vado,io non ho visto dal vivo quelle da 6000,sulle quali sarei indirizzato a breve,ma per quanto mi riguarda,mi paicerebbe avere una luce ghiaccio,tipo mercedes clk o bmw X5,ma non so rendermi bene conto davvero di che colore sono..a me sembrano azzurine,cosa che potrebbe darmi una h7xeno da 6000,ma ricordo che qualcuno disse che quelle vetture,come la focus ad esempio,montno lampadine da 5000...secondo te,si sta facendo qualcosa per mettere in commercio lampadine con attacco h7 da 5000 o non sono in preventivo farle??perché se così fosse poteri orientarmi su queste ,tenendomi su una via di mezzo..
 
Beppe, diciamo che nessuno lo sà :) ovvero si dovrebbero avere sotto le mani per dirlo, purtroppo io non ho questa grazia :|
Ho visto per ora delle foto di lampadine a 4 LED, non mi convince molto, non so che lampadien fosserò ne marca ne genre ma riempivano solo la parte più davanti alla lampadine e non emettevano un'accidenti di luce dal fanale :|
Tutto da provare....
Si la resistenza va messa per forza di cose, visto che il BC controlla l'assorbimento per determinare se si avess eluci bruciate.
Se l'attacco è H6W si montano direttamente al posto delle originali.

@Julian, quelle sono a incandescenza, manco avvicinabili come luminosità bianca a quelle delle LED, nonostante le diano per gradazioni Kelvin che dovrebbero arrivarci.
 
Gheroppa":2p1gzgda ha detto:
@Julian, quelle sono a incandescenza, manco avvicinabili come luminosità bianca a quelle delle LED, nonostante le diano per gradazioni Kelvin che dovrebbero arrivarci.


Lo so che sono a incandescenza, ma almeno non serve la resistenza! ;)
Chissà se sono bianche...
 
julian":292xhf5d ha detto:
Gheroppa":292xhf5d ha detto:
@Julian, quelle sono a incandescenza, manco avvicinabili come luminosità bianca a quelle delle LED, nonostante le diano per gradazioni Kelvin che dovrebbero arrivarci.


Lo so che sono a incandescenza, ma almeno non serve la resistenza! ;)
Chissà se sono bianche...

Io ho usato le Philips BlueVision ma so so che gradazione,cmq sulla confezione diceva "Colore bianco ghiaccio" a dir la verità sono un pò meno gialle delle originali.
Ora ho quelle a 4 led(la foto che ha visto Gheroppa è quella delle mie lampadine)e come dire"bianco che più bianco non si può"ma non riempiono l'intera parabola cmq con gli Xenon accesi non si vede differenza,specialmente che alle luci abbaglianti ho messo le lampadine stile Xenon(per capirci sono le H7 da 35/45 euro) :OK)
 
Esatto Tore ;)

Da come la vedo io senza lauree in chimica, direi che il sistema a incandescnza per comè concepito più di tanto non può fare e quella impronta gialla resta sempre, su lampadine normali non si nota ma se si ci abitua allo xenon è la fine, ne so qualcosa io che mollata la williams con xenon non riuscivo quasi più a guidare trq con lampadine si serie della nasona :| vuoi per la potenza vuoi per il colore, mi sembrava innaturale direi :| ancje le nuove bluevision date per 4000° pare siano sempre GIALLE punto e basta, se si vuole il bianco da metteer al finco dello xenon necessitiamo di LED, solo che qui escono i vari problemi su esposti...
 
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