asp che le luci devono rispettare il loro colore originale siamo daccordo, ma io parlavo di installazione di altre luci.
In ogni caso si incorre in sanzione perchè non sono previste dalla casa, ma se si installano luci blu/rosse/arancio oltre alla sanzione pecuniaria scatta anche il ritiro della carta di circolazione.
Ti allego quanto trovato, leggi bene ciò che è in grassetto.
Dispositivi supplementari di illuminazione non conformi ( spruzzini colorati, neon sottoscocca, neon esterni generici multicolori, luci di posizione colorate , luci targa colorate ecc..ecc...) : tali dispositivi sono ovviamente da utilizzarsi esclusivamente su circuito o in aree chiuse al normale traffico cittadino pena la sanzione solitamente di 68,25 euro circa in base al seguente articolo del nuovo codice della strada.
"72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione b)..............
.........13.Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi manchi o non sia conforme alle diposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di da euro 68,25 a 275,10."
Sulla base di tale articolo è assolutamente ingiustificato il ritiro della carta di circolazione del veicolo e l'applicazione del famoso articolo 78, come verificatosi in alcuni casi ; è possibile quindi fare ricorso presso gli organi competenti e evidenziare il palese errore inquanto tali dispositivi non rientrano in quelli indicati nell'articolo 151, le modifiche dei quali portano all'applicazione dell'articolo 78.
Eventualmente in caso di diversa interpretazione è possibile l'applicazione dell'articolo 153 :
"E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55"
Luci blu, giro di vite dal Ministero,
previste sanzioni di oltre 370 euro
Un decisivo giro di vite è giunto sulle cosiddette ?luci blu? e led colorati, anche scorrevoli, che impazzano un po? dappertutto sulle auto di giovani e meno giovani e sui ciclomotori dei quattordicenni. Ne avevamo già parlato nei mesi scorsi presentando le campagne effettuate dagli organi di polizia stradale. Con una circolare amministrativa, la situazione delle sanzioni a queste modifiche cambia radicalmente. Secondo l?interpretazione del Ministero dei trasporti affidata alla circolare del 22 luglio scorso ma capillarmente diffusa solo negli ultimi giorni, le sanzioni che normalmente vengono applicate nei confronti dei proprietari delle auto con le luci blu non sarebbero corrette. Infatti normalmente a coloro che venivano pizzicati con la luce blu accesa toccava la sanzione di 68 euro prevista dall'articolo 72 del Codice della strada sui dispositivi non conformi. Ma la circolare fa chiarezza e dispone per il futuro una diversa regola: una sanzione per le luci blu che sostituiscono quelle di posizione o anabbaglianti e una, diversa, per i mezzi che non hanno sostituito le luci originali con quelle blu, ma ne hanno solo introdotte di nuove. Per la prima situazione, cioè la mera sostituzione di luci omologate previste dall?articolo 151 Cds, la sanzione da applicare dovrà essere quella di 328 euro, prevista dall?articolo 78 Cds. Se però le luci che sostituiscono quelle omologate sono accese allora deve essere applicata anche la sanzione prevista dall?articolo 153, comma 9 Cds. Diversamente, se luci blu, led scorrevoli o fissi e qualunque altro sistema non previsto, non sostituiscono l'impianto previsto dalla carta di circolazione ma vengono aggiunti alle luci originali, la sanzione da comminare secondo il Ministero sarà quella dell?articolo 72, indifferentemente se accese o spente.
Ricapitolando le sanzioni:
Luci di posizione blu rosso o arancio: 328euro + ritiro carta di circolazione e revisione straordinaria ( art. 78 c.d.s.)
Altri dispositivi luminosi non previsti in origine di qualsiasi colore: sanzione amministrativa di 68 euro ( art. 72 c.d.s.)