Mi dispiace comunque,nel caso quando ti chiama la tua assicurazione o vedi tu all assicurazione e dici che eri fermo... Perché poi non è manco giusto che ci devono lucrare su ste cose...
Il pedone non ha sempre ragione
La diffusa dicitura che afferma che il pedone ha sempre ragione trova nella legge, nelle pronunce dei giudici alcune eccezioni.
La giurisprudenza ha sottolineato che il conducente non è responsabile dello scontro se ha osservato tutte le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza [1] e non ha avuto alcuna possibilità di prevenire l’evento.
In altre parole, quando il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile e anormale, tanto che l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di osservarne tempestivamente i movimenti, quest’ultimo non potrà essere considerato responsabile [2].
In verità, questa costruzione è un caso limite, perché si verifica solo quando ci sia una condotta colposa/dolosa del pedone e, dall’altro lato, una condotta di massima prudenza/diligenza del conducente.
In altre situazioni “grigie”, il pedone ha una responsabilità concorrente con il conducente del veicolo, dando luogo a un concorso di colpa, con conseguente riduzione del risarcimento dei danni a scapito del pedone.
I casi nei quali si può parlare, secondo la giurisprudenza, di concorso di colpa sono:
1) attraversamento fuori dalle strisce.
Secondo i tribunali si può avere una responsabilità concorrente del pedone quando questi attraversa le strisce imprudentemente. Invece, secondo la Cassazione, l’attraversamento imprudente non può configurare concorso di colpa se non nei casi di condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria da parte del pedone [3].
La giurisprudenza [4] ha attribuito una responsabilità concorrente a un’anziana che aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce perché, così facendo, avrebbe concorso al verificarsi dell’incidente.
2) attraversamento in prossimità del semaforo rosso.
La suprema Corte [5] ha affermato che la responsabilità è da attribuirsi solo al conducente, salvo che il pedone non abbia assunto un comportamento imprevedibile e anomalo.
3) attraversamento in un punto in cui è sconsigliato o vietato farlo.
In questo caso, il pedone determinerebbe una situazione di pericolo per i veicoli sopravvenienti, che dopo averlo avvistato non potrebbero più eseguire adeguate manovre per evitare o ridurre l’impatto [6]. Anche in tali ipotesi, quindi, si ha una responsabilità concorrente tra il pedone e il conducente.
In ogni caso, la prova del concorso di responsabilità del pedone deve essere fornita esclusivamente dal conducente del veicolo.
Il Codice della strada [7] obbliga il pedone ad assumere determinati comportamenti ben determinati. Eccoli.
I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti. Se questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, essi devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli.
Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.
I pedoni non possono sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.
Forse non tutti sanno che i pedoni che intendono attraversare la carreggiata in zona sprovvista di strisce pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
Il pedone non può attraversare la strada passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
di dott. SALVATORE FRANCESCO PANZA
[1] C. Cass. 16/06/2003, n. 9620.
[2] C. Cass. 29/09/2006, n. 21249.
[3] C. Cass. 30/09/2009, n° 20949.
[4] Trib. Milano 22/07/2011.
[5] C. Cass. 03/05/2011, n. 9683.
[6] C. Cass. 24/11/2009, n° 24689.
[7] Art. 190 commi 1-10, codice della strada.
(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).
Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.
Il pedone è responsabile esclusivo nella causazione del proprio investimento nel caso in cui sebbene attraversi la strada lungo le strisce pedonali compia detta operazione con eccessiva rapidità. La suprema Corte testualemnete afferma: «il pedone il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite 'strisce pedonali' immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che puo' costituire causa esclusiva del suo investimento da parte del veicolo».
Pertanto il conducente dell'auto che investe il pedone è da consederarsi esente da responsabilità laddove "dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza". In questo modo, la Terza sezione civile - sentenza 14064 - ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano, del novembre 2005, ritenendo che la signora sia stata l'unica responsabile dell'incidente e abbia avuto un "comportamento colposo" nell'investimento. Nonostante fosse sulle strisce zebrate.
E una volta presa che fai ? .....la retro no? :ka)Diabolik":3ncx3wp8 ha detto:te lo hanno già detto, comunque, per come l'hai raccontata hai torto e c'è molto poco da sperare anche solo in un concorso di colpa della vecchina, perchè facendo manovra in retro bisogna necessariamente applicare ogni misura di prudenza proprio causa la visibilità limitata
il pedone non ha sempre ragione, come già evidenziato da altri e come confermato dalla cassazionerdieci":nn9e43ip ha detto:infatti. far passare il messaggio che il pedone ha sempre ragione è deleterio
Diabolik":3tek2ljg ha detto:unito al fatto che è richiesta prudenza superiore al normale se si è in retromarcia