Le cinture di sicurezza, laddove non previste all’origine dal costruttore della trattrice, devono essere installate, laddove tecnicamente possibile, permettendo il molleggio del sedile e garantendo la solidità dei punti di ancoraggio. Se non predisposto, è pertanto necessario sostituire il sedile con un altro provvisto di cinture o di altro idoneo sistema di ritenzione del conducente, che garantisca la solidità e gli spazi di manovra del sedile originale. La sostituzione del sedile e/o l’installazione delle cinture di sicurezza devono essere effettuate da personale competente secondo i dettami della Linea Guida Ispesl dedicata e deve essere accompagnata dalla redazione del Certificato di Installazione ivi previsto.
È necessario che la cintura di sicurezza sia allacciata sulla zona pelvica, per assicurare la trattenuta durante le condizioni di funzionamento e di ribaltamento. Ai fini della definizione delle caratteristiche di sicurezza richieste al sistema cintura, con l’esclusione dei requisiti previsti per gli ancoraggi, è possibile fare riferimento alle norme:
- ISO 3776-3:2009 “Tractors and machinery for agriculture – Seat belts – Part 3: Requirements for assemblies”;
- SAE J 386:1997 “Operator restraint system for off-road work machines”;
- EN ISO 6683:2008 “Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove”.
In ogni caso, le cinture di sicurezza devono essere dichiarate idonee ad essere montate sui trattori agricoli o forestali dal costruttore della cintura.