Raga, vedo molte idee e MOLTO confuse sugli aspetti giuridici :asd)
En passant
1) la costituzione non c'entra una cippa. Nel momento in cui prevede che i casi siano regolati dalla legge -> viene bypassata
2) la corte costituzionale non c'entra una cippa
3) la corte di cassazione si è espressa parecchie volte sul tema perquisizioni ed ispezioni. Talvolta (come usuale) in maniera difforme e contraddittoria
4) sostanze stupefacenti & canne. La questione è ridicola, in quanto (ad oggi) sono considerate tali e, di conseguenza, dà "spazio" alle FdO di fare quello che vogliono (in pratica).
Valgono sempre gli artt. 581,582,608,609,610,612,615 del codice penale, a seconda dell'eventuale reato commesso dall'operatore, qualora si ecceda.
5) suggerisco di lasciar stare le sparate tipo "ho studiato diritto" oppure "ho letto 3 libri". Tutti hanno studiato diritto, ma non tutti l'hanno capito :crepap)
---
Riguardo al discorso "droga"...
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Art. 13 Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelleE questo "sistema" il discorso canne
Riguardo alla possibiltà di perquisizioni ed ispezioni...
Art. 103.
Controlli ed ispezioni
(...)
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Come si può notare NON sono indicate le perquisizioni PERSONALI
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore (...)
E fin qui è una "approvazione postuma"
Ecco la parte interessante...
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
La cosa interessante è che parla di UFFICIALI, e NON AGENTI di p.g. (qui partirebbe un piccolo corso delle differenze, ma io non ho studiato diritto :asd) ).
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.
Vabbè, quanti lo fanno?
Detto questo, e precisato che non mi sembra il caso di fare un "piccolo-corso-di-come-annullare-le-risultanze-di-perqusizioni-ed-ispezioni", cosa che ogni penalista di "media caratura" sa benissimo (e che spesso si basano su aspetti ben diversi da quelli che "la persona della strada" penserebbe...)
...
nessuno vuol lisciare il pelo al mio gatto? :crepap)