Ecco la risposta...secondo voi è solo la "versione ufficiale" o è la pura realtà? A questo punto ogni vigile può mettersi con un autovelox in posizione irregolare e poi giustificarsi dicendo che erano solo rilevazioni statistiche no?
Preg.mo Sig. Visco Mariano
(e per conoscenza tutti i soggetti cui è giunta la Sua segnalazione),
Con la presente desidero riscontrare la Sua e-mail del 26/02/2009 con la quale manifesta il Suo disappunto per un asserito utilizzo improprio da parte di questo Comando di P.L., della strumentazione elettronica di misurazione delle violazioni alle norme del codice della strada riguardante gli eccessi di velocità.
Quanto da Lei contestato - si legge nella Sua nota - sarebbe avvenuto in data 26 febbraio 2009 lungo via Nazionale SR. 11 in prossimità dell’incrocio tra detta via e via Gramsci e le Sue contestazioni riguarderebbero il fatto che, a suo dire, nella predetta circostanza, la postazione autovelox non era visibile e mancava di idonea segnalazione.
E’ bene chiarire, sin da subito, che quanto da Lei affermato non corrisponde alla realtà dei fatti.
La informo, al riguardo, che il servizio di polizia stradale espletato nella giornata in questione, e precisamente il 26 febbraio 2009, lungo via Nazionale SR.11 in prossimità dell’incrocio tra detta via e via Gramsci , era finalizzato solo ed esclusivamente ad una ricognizione statistica mirata al monitoraggio dei flussi di traffico nell’area prossima all’intersezione semaforizzata, distinguendo il traffico degli automezzi cosiddetti “pesanti” dalla corrente veicolare “leggera”.
Tale servizio è stato espletato nella giornata di giovedì 26 febbraio, dalle ore 7.49 alle ore 18.45 con direzione Dolo – Venezia, ed è stato ripetuto, per un corretto monitoraggio, il giorno successivo 27 febbraio dalle ore 7.55 alle ore 18.40 con direzione Venezia – Dolo.
Lo strumento utilizzato, autovelox mod. 104/C2, ha infatti la possibilità di essere impiegato anche per misurare, mediante lettura ottica, il tipo di corrente veicolare, distinguendo i transiti delle autovetture dagli automezzi di portata a pieno carico superiore alle 3,5t.
Nel caso in questione, pertanto, la Polizia Locale era impegnata ad espletare un servizio contemplato dall’art. 11 comma 2 (ultimo periodo) del Codice della Strada e ciò in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale al fine di “effettuare rilevazioni per studi di traffico”.
Tutto ciò premesso, va da sé che, poichè nella circostanza di cui trattasi non venivano in alcun modo effettuati accertamenti alle violazioni al Codice della Strada di cui all’art. 142 (limiti di velocità), non era ovviamente richiesta l’osservanza delle note indicazioni ministeriali riguardanti la visibilità della postazione ed il ricorso all’impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa, indicazioni che questo Comando di Polizia Locale ha da sempre osservato, e continua ad osservare, con puntuale e scrupolosa attenzione nel caso di servizi a ciò deputati.
Quanto poi alla scelta di collocare l’apparecchio di rilevazione all’interno di un’auto di servizio posta in prossimità dell’area di intersezione, nonché di presidiare costantemente la vettura mediante un operatore della Polizia Locale, va detto che la stessa è stata determinata dall’esigenza di dover monitorare i flussi circolatori in un area di intersezione particolarmente importante e delicata per la viabilità locale, inserita nella traversa interna della S.R. 11 che si snoda lungo la “riviera del Brenta”. In particolare, va chiarito che il posizionamento dell’autovettura in questione il giorno 26 febbraio u.s. (in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti) è stato determinato, non certo dalla volontà di celare il mezzo, ma esclusivamente dalla necessità di presidiare il punto più prossimo all’intersezione e, nel contempo, dall’intento di non occupare i pochi parcheggi destinati ai pubblici esercizi ubicati di fronte alla via interessata dalle rilevazioni, tanto più che, tra l’altro, era il giorno del mercato settimanale. Va evidenziato, altresì, che la presenza continua dell’operatore di Polizia Locale durante le operazioni aveva appunto lo scopo, oltre che di verificare la corretta rilevazione statistica, anche di fornire ai cittadini che ne avessero fatto richiesta ogni informazione in merito al servizio in corso, così come è avvenuto, presso la sede del Comando, durante tutto il periodo di rilevamento dei dati.
Sperando pertanto di averLe fornito utili ed esaustivi chiarimenti sulla vicenda di cui trattasi, mi sia consentita un’ultima considerazione: qualora in futuro si dovessero ripetere occasioni come quelle da Lei segnalate, anzichè ricorrere a “fotografie a distanza” (che, a volte, come in questo caso, alimentano, amplificandoli, fraintendimenti ed equivoci) La invito ad avvicinarsi senza indugio al posto di rilevazione e a prendere atto del servizio effettuato chiedendo direttamente all’Agente preposto le informazioni sul tipo di rilevazioni. Così facendo, tra l’altro, probabilmente avrebbe, sin da subito, notata l’assenza di quelle strumentazioni tecniche accessorie all’autovelox (apparecchiatura per la video registrazione, ecc…) che sono funzionali all’accertamento delle violazioni di cui all’ex art. 142 c. 1 e 6 inerenti il superamento dei limiti di velocità.
A disposizioni per ulteriori chiarimenti, porgo distinti saluti
Il Comandante della P.L.
Mauro Rizzi