Ciao dicdic
( provincia o regione ,non so la tempistica, ma il responsabile ti dovrà risarcire .... dipende molto da come il tuo avvocato argomenta la richiesta di risarcimento, ti scrivo questo perché alcuni giorni fa mi trovavo a studio da un amico avvocato , esperto in ricorsi relativi al c.d.s. , ed ho potuto seguire la formulazione di vari ricorsi..... )
Responsabilità civile - Proprietà di animali - In genere - Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni - Provincie - Poteri - Individuazione - Conseguenze - Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità della regione ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (articolo 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (articolo 9, comma 1).
Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. , dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 febbraio 2011 n. 4202
Se già non fosse stato fatto, forse la richiesta di risarcimento andrebbe presentata anche alla regione ...
un saluto ed un InBoccaAlLupo.... e non al Cinghiale!