sei tu che dici che c'entra non io :asd)
e cmq hai glissato la domanda o sbaglio :rotolo)
il mobbing è una cosa la molestia sessuale è un'altra.
la molestia sessuale è reato e rientra nel penale dove la responsabilità è sempre personale e non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando.
nel penale si risponde sempre personalmente.
il mobbing rientra nella competenza del giudice del lavoro che non è penale, ma civile, e risponde per i danni la società, se si dimostra che c'è stato mobbing, mentre per gli aspetti penali sempre che ve ne siano, cosa che non è affatto scontata, perchè molestare non significa mobbizzare, risponde personalmente chi ha commesso il reato.
quindi sono due cose diverse
ti stai confondendo in buona fede e con la tua consueta foga di essere convinto di aver sempre ragione, ma quello di cui parli tu è un'altra cosa.. tu ti stai confondendo con l'azione di responsabilità degli amministratori per atti dolosi o colposi. Ma per il pagamento di semplici debiti non si tratta nè di dolo nè di colpa
Sono concetti giuridici abbastanza tecnici, è normale che tu non li conosca, io preciso soltanto
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.
La responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa o che comunque abbiano fatto constare il proprio dissenso. L’azione di responsabilità può essere promossa da ciascun socio. Il socio può anche chiedere, in caso di grave irregolarità, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità può formare oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, a condizione che vi consenta una maggioranza dei soci, almeno pari ai 2/3 del capitale sociale e pur che non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.
La rinuncia o la transazione non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, spettante al singolo socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell’amministratore. Sono solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Detto questo libero di continuare a pensare che è come dici tu.
Io ho solo precisato come stanno le cose, tutto qui
e cmq hai glissato la domanda o sbaglio :rotolo)
il mobbing è una cosa la molestia sessuale è un'altra.
la molestia sessuale è reato e rientra nel penale dove la responsabilità è sempre personale e non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando.
nel penale si risponde sempre personalmente.
il mobbing rientra nella competenza del giudice del lavoro che non è penale, ma civile, e risponde per i danni la società, se si dimostra che c'è stato mobbing, mentre per gli aspetti penali sempre che ve ne siano, cosa che non è affatto scontata, perchè molestare non significa mobbizzare, risponde personalmente chi ha commesso il reato.
quindi sono due cose diverse
ti stai confondendo in buona fede e con la tua consueta foga di essere convinto di aver sempre ragione, ma quello di cui parli tu è un'altra cosa.. tu ti stai confondendo con l'azione di responsabilità degli amministratori per atti dolosi o colposi. Ma per il pagamento di semplici debiti non si tratta nè di dolo nè di colpa
Sono concetti giuridici abbastanza tecnici, è normale che tu non li conosca, io preciso soltanto
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.
La responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa o che comunque abbiano fatto constare il proprio dissenso. L’azione di responsabilità può essere promossa da ciascun socio. Il socio può anche chiedere, in caso di grave irregolarità, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità può formare oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, a condizione che vi consenta una maggioranza dei soci, almeno pari ai 2/3 del capitale sociale e pur che non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.
La rinuncia o la transazione non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, spettante al singolo socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell’amministratore. Sono solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Detto questo libero di continuare a pensare che è come dici tu.
Io ho solo precisato come stanno le cose, tutto qui
InterNik":3f3gecq3 ha detto:Cosa c'entra l'amministratore in questo caso? Niente.Leia":3f3gecq3 ha detto:allora ti faccio una domanda così vediamo se ci capiamo davvero, visto che mi pare di no.
abbiamo una srl che ha un dipendente che viene licenziato, e che gli fa causa e la vince, quindi notifica la sentenza con atto di precetto alla società. quest'ultima entro i dieci giorni fissati dall'atto di precetto non paga quanto dovuto al lavoratore come da sentenza.
il lavoratore per recuperare le somme che gli sono dovute può pignorare la bella casetta dell'amministratore, o il suo c/c personale, o la sua auto??
Te ne faccio un'altra io.
Il dipendente si rivolge al giudice del lavoro sostenendo che è stato l'amministratore a "mobbarlo", gli ha toccato le mammelle etc :asd)
Il giudice condanna la società a ...blablabla... pagare tot euro.
Li paga la società (i tot euro)
I soci cosa fanno?
PS ho messo GLI e non LE appositamente... come il ministro Fioroni :asd)