Legge 1 Aprile 1981, n. 121
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100.
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Articolo 16. Forze di polizia
1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
LEGGE 6 Febbraio 2004 , n. 36
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.
Art. 1.
(Natura giuridica e compiti istituzionali).
1. Il Corpo forestale dello Stato e' Forza di polizia dello Stato
ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio
agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e
dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e
sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121,
nonche' nel controllo del territorio, con particolare riferimento
alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attivita' di polizia
giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e
internazionale concernente la salvaguardia delle risorse
agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, nonche' la sicurezza agroalimentare,
prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresi' struttura
operativa nazionale di protezione civile.