come promesso
CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 6329 del 17/02/2006
(Presidente Papadia - estensore Mancini)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d'appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T. M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa citta’ - che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce - dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell'appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l'imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, XXX, vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che aveva parlato di una volonta’ calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perche’ non aveva avuto difficolta’ a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un'ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l'imputato ed altresi’ che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravita’ del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravita’ .
L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicita’ manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravita’ di cui all'articolo 609 quater comma 3. Rappresenta infatti che si e’¨ trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficolta’ per un coito orale e che infine fin dall'eta’ di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravitΓ del fatto di cui all'articolo 609 quater comma 3 Cp e’¨ stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle modalita’ innaturali del rapporto, ritenute tali da compromettere l'armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima.
L'affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorche’ ha proceduto alla ricostruzione dell'unico episodio - quello riprodotto nel capo di imputazione - di abuso sessuale posto in essere dall'imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalita’ .
L'imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l'uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora e’¨ bensi’ vero che cio’ non elimina la riprovevolezza della condotta dell'imputato che in realta’ si e’ avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest'ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all'epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si e’¨ visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l'impugnata sentenza laddove afferma la gravita’ dell'episodio deducendola dalle modalita’ innaturali del rapporto in realta’ , che in realta’ furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell'imputato.
Ancora meno condivisibile e’¨ l'altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L'affermazione e’¨ infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si e’ rilevato, e cioe’¨ che la ragazza gia’ a partire dall'eta’ di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni eta’ di guisa che e’¨ lecito ritenere che gia’ al momento dell'incontro con l'imputato la sua personalita’ dal punto di vista sessuale fosse molto piu’ sviluppata di quanto ci si puo’² normalmente aspettare da una ragazza della sua eta’ .
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovra’ valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella teste’¨ censurata.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all'articolo 609 quater comma 3 Cp e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari.
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riporto, per completezza, anche il 609 quater c.p.
609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo aggiunto dalla, L. 15 febbraio 1996, n. 66
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riporto anche i rischiamati 609 bis e ter
609 bis Violenza sessuale
Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66
Riportiamo l'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha così disposto «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».
609 ter Circostanze aggravanti
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66 Vedi articolo precedente
CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 6329 del 17/02/2006
(Presidente Papadia - estensore Mancini)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d'appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T. M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa citta’ - che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce - dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell'appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l'imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, XXX, vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che aveva parlato di una volonta’ calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perche’ non aveva avuto difficolta’ a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un'ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l'imputato ed altresi’ che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravita’ del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravita’ .
L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicita’ manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravita’ di cui all'articolo 609 quater comma 3. Rappresenta infatti che si e’¨ trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficolta’ per un coito orale e che infine fin dall'eta’ di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravitΓ del fatto di cui all'articolo 609 quater comma 3 Cp e’¨ stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle modalita’ innaturali del rapporto, ritenute tali da compromettere l'armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima.
L'affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorche’ ha proceduto alla ricostruzione dell'unico episodio - quello riprodotto nel capo di imputazione - di abuso sessuale posto in essere dall'imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalita’ .
L'imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l'uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora e’¨ bensi’ vero che cio’ non elimina la riprovevolezza della condotta dell'imputato che in realta’ si e’ avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest'ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all'epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si e’¨ visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l'impugnata sentenza laddove afferma la gravita’ dell'episodio deducendola dalle modalita’ innaturali del rapporto in realta’ , che in realta’ furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell'imputato.
Ancora meno condivisibile e’¨ l'altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L'affermazione e’¨ infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si e’ rilevato, e cioe’¨ che la ragazza gia’ a partire dall'eta’ di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni eta’ di guisa che e’¨ lecito ritenere che gia’ al momento dell'incontro con l'imputato la sua personalita’ dal punto di vista sessuale fosse molto piu’ sviluppata di quanto ci si puo’² normalmente aspettare da una ragazza della sua eta’ .
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovra’ valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella teste’¨ censurata.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all'articolo 609 quater comma 3 Cp e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari.
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riporto, per completezza, anche il 609 quater c.p.
609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo aggiunto dalla, L. 15 febbraio 1996, n. 66
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riporto anche i rischiamati 609 bis e ter
609 bis Violenza sessuale
Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66
Riportiamo l'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha così disposto «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».
609 ter Circostanze aggravanti
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66 Vedi articolo precedente