nuova sentenza della Cassazione: "Sarà più facile Violentare chi ha avuto rapporti"

come promesso

CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 6329 del 17/02/2006
(Presidente Papadia - estensore Mancini)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d'appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T. M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa citta’ - che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce - dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell'appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.

Con il primo motivo di appello l'imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, XXX, vittima della violenza.

La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che aveva parlato di una volonta’ calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.

Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perche’ non aveva avuto difficolta’ a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.

Con un'ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l'imputato ed altresi’ che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.

La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.

La gravita’ del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravita’ .

L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicita’ manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravita’ di cui all'articolo 609 quater comma 3. Rappresenta infatti che si e’¨ trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficolta’ per un coito orale e che infine fin dall'eta’ di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.

Motivi della decisione

L'unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravitΓ del fatto di cui all'articolo 609 quater comma 3 Cp e’¨ stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle modalita’ innaturali del rapporto, ritenute tali da compromettere l'armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima.

L'affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorche’ ha proceduto alla ricostruzione dell'unico episodio - quello riprodotto nel capo di imputazione - di abuso sessuale posto in essere dall'imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalita’ .

L'imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l'uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.

Ora e’¨ bensi’ vero che cio’ non elimina la riprovevolezza della condotta dell'imputato che in realta’ si e’ avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest'ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all'epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si e’¨ visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.

In questo contesto non sembra possa convenirsi con l'impugnata sentenza laddove afferma la gravita’ dell'episodio deducendola dalle modalita’ innaturali del rapporto in realta’ , che in realta’ furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell'imputato.

Ancora meno condivisibile e’¨ l'altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L'affermazione e’¨ infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si e’ rilevato, e cioe’¨ che la ragazza gia’ a partire dall'eta’ di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni eta’ di guisa che e’¨ lecito ritenere che gia’ al momento dell'incontro con l'imputato la sua personalita’ dal punto di vista sessuale fosse molto piu’ sviluppata di quanto ci si puo’² normalmente aspettare da una ragazza della sua eta’ .

Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovra’ valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella teste’¨ censurata.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all'articolo 609 quater comma 3 Cp e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari.

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riporto, per completezza, anche il 609 quater c.p.

609 quater Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo aggiunto dalla, L. 15 febbraio 1996, n. 66


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riporto anche i rischiamati 609 bis e ter

609 bis Violenza sessuale

Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66

Riportiamo l'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha così disposto «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».


609 ter Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66 Vedi articolo precedente
 
E' una sentenza che ovviamente non condivido, solo un piccolo commento: la ragazzina in questione è davvero precoce, alla faccia!!! :schok)
 
mancio83":te9nas1v ha detto:
erikuzza":te9nas1v ha detto:
la ragazzina in questione è davvero precoce, alla faccia!!! :schok)

son tutte così ormai... :shrug03)
Beh dai mi sembra un po' esagerata questa tua frase.
La sentenza dice che:
"la ragazza gia’ a partire dall'eta’ di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni eta’ di guisa"
Va bene che non conosco molto da vicino le ragazze di quell'età, ma non ci credo assolutamente che sono tutte così ... dai!
 
AlfaShark":3e1zi2fp ha detto:
mancio83":3e1zi2fp ha detto:
erikuzza":3e1zi2fp ha detto:
la ragazzina in questione è davvero precoce, alla faccia!!! :schok)

son tutte così ormai... :shrug03)
Beh dai mi sembra un po' esagerata questa tua frase.
La sentenza dice che:
"la ragazza gia’ a partire dall'eta’ di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni eta’ di guisa"
Va bene che non conosco molto da vicino le ragazze di quell'età, ma non ci credo assolutamente che sono tutte così ... dai!


@AlfaShark ... secondo me mancio voleva riferirsi solo al fatto della precocità delle giovani d'oggi ;)
 
Leggendo nel dettaglio la sentenza mi pare di poter dire che come al solito i media hanno esagerato. All'imputato viene riconosciuto solo il diritto a un'attenuante generica, rifiutata all'epoca per una motivazione non pertinente. Per il resto la Suprema Corte conferma la gravità del fatto. Quindi se ci sono i diritti alle attenuanti, è anche vero che prevalgono le circostanze aggravanti.
Dunque nessuno scandalo, se non nella poca voglia degli esponenti dei media, oltre che della stessa magistratura alle volte, di riferire fatti e situazioni nella loro interezza.
 
casper72":2nhe3typ ha detto:
Leggendo nel dettaglio la sentenza mi pare di poter dire che come al solito i media hanno esagerato. All'imputato viene riconosciuto solo il diritto a un'attenuante generica, rifiutata all'epoca per una motivazione non pertinente. Per il resto la Suprema Corte conferma la gravità del fatto. Quindi se ci sono i diritti alle attenuanti, è anche vero che prevalgono le circostanze aggravanti.
Dunque nessuno scandalo, se non nella poca voglia degli esponenti dei media, oltre che della stessa magistratura alle volte, di riferire fatti e situazioni nella loro interezza.


pensare che lo scrivono così in molti siti però..
 
Ora che tutto è chiarito quindi non resta che ringraziare Casper e secci per averci fatto capire come stanno le cose.. :hail) :hail) :grazie)
 
casper72":2bpsciwm ha detto:
Noi per fortuna abbiamo Seccino che ci viene in soccorso permettendoci di proseguire una discussione su fonti e atti certi... :OK)


che ci fosse così tanta mala informazione in giro lo sapevo, ma fino a sto punto no.. e pensare che le informazioni girano velocissime sulla rete..
pure io, ho letto, pensato alla gravità e girato subito sul virtual..

grazie seccio :asd)
 
credo ke sia una legge da deficienti!!!

un abuso subito o una violenza rimane un abuso e una violenza sia se si è vergini o meno... Nn posso immaginare come si sentano le xsone ke hanno subito abusi di qst genere, qnd hanno sentito questa legge!!!


NO COMMENT! <a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_19_1.gif' alt='Duh' border=0></a>
 
speedy85":1u79elos ha detto:
credo ke sia una legge da deficienti!!!

un abuso subito o una violenza rimane un abuso e una violenza sia se si è vergini o meno... Nn posso immaginare come si sentano le xsone ke hanno subito abusi di qst genere, qnd hanno sentito questa legge!!!

Non confonderti, non è una legge: è una sentenza. Se leggi bene, viene riconosciuta e confermata la gravità del fatto. La questione del "non vergine" non è una scusante. Semplicemente viene utilizzata per correggere una valutazione della corte di primo grado che ha negato un'attenuante generica con motivazione errata. Ma quell'attenuante, in ogni caso, soccombe di fronte alle aggravanti, come quella della violenza compiuta dal tutore :OK)
In pratica è tutto un vizio di forma, un cavillo su cui i giusti spenderanno anni e anni di discussioni, ma all'atto pratico non cambia nulla.
 
riporto un commento giuridico

La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.


Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall'art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.


Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.


Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.


La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.


Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all'art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle "modalità innaturali del rapporto".


Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).


La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell'imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l'impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell'episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell'imputato”.


Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.


Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l'armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".


Ad avviso del Collegio: “l'affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall'età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell'incontro con l'imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.


La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.


La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.


Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.


Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.


La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.

(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
 
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