Il Capro Espiatorio":1ok5ht6t ha detto:
Allora vediamo di fare chiarezza, per "addetti ai lavori" e per chi mastica chiacchere.
:nod)
Il fatto che una perizia sia giurata riverbera il proprio effetto non sull'ambito probatorio (la prova si forma nel processo) ma unicamente sul piano dell'assunzione di responsabilità di chi la rende.
Quindi confermi che non prova nulla?
Ok allora non serva ad una cippa
Cioè dire: NON significa che quello che dice il perito è LA VERITA' RIVELATA, significa unicamente che sulla base degli accertamenti compiuti dal professionista un certo fatto è avvenuto o non è avvenuto. Di tale dichiarazione il professionista che la rende se ne assume la responsabilità
Il professionista
si assume la responsabilità anche di una perizia non giurata. Basta che ci metta la firma.
Tanto è vero che anche la controparte può produrre una perizia giurata della medesima natura e GUARDA CASO questa potrebbe avere un contenuto diverso, anche opposto dalla precedente. (guada guarda si chiamano consulense tecniche di parte)
In realtà no, non si chiamano "consulenza tecniche di parte", perchè i CTP sono nominabili solo DOPO la nomina di un CTU.
Non prima.
E' una differenza sottile? Sì, ma visto che vogliamo parlare "seriamente" e non "a chiacchere..."
A questo punto il nostro bravo giudice potrebbe (non capendoci piu una beneamata) richiederne una terza CTU Consulenza Tecnica d'Ufficio, nella quale è un terzo professionista, iscritto negli appositi elenchi depositati presso il tribunale, che rende una dichiarazione sulla base delle medesime valutazioni tecniche.
???
1) Non è detto che debba essere iscritto in alcun elenco
2) Non rende alcuna dichiarazione
3) Risponde solo ad un quesito somministrato dal giudice
4) E' vincolato al rispetto di numerose norme (contraddittorio la principale), alcune delle quali analoghe a quelle del giudice (produzione documentale tardiva etc)
A questo punto che fa il giudice? Sulla base del convincimento che si determina NEL GIUDIZIO emette la propria sentenza.
tutto qui. Nel merito è come ho scritto:difficile ma non impossibile
saluti :OK)
??? No.
Vanno discriminati i procedimenti innanzi al GdP (come sarebbe in questo caso) rispetto al Tribunale in composizione monocratica (in cui c'è il GI), ma qui il discorso è lungo e non ho una gran voglia di sintetizzare il cpc.
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Il "risultato netto":
- una perizia di parte giurata non è più "potente" di una perizia di parte "non giurata"
- chi fa una perizia giurata si assume i medesimi "rischi" di chi non la giura
- una perizia di parte (giurata o meno) non "prova" una cippa
- nel caso di specie è
impossibile provare che l'auto non sia stata riverniciata dal proprietario a seguito di un incidente
non denunciato. Dal che segue l'irrilevanza di una perizia giurata/non giurata/di parte/di ATP/di CTU.
Ne deriva immediatamente che non esistendo
- prova documentale
- prova tecnica (CTU)
- prova orale (per testi)
non esiste "prova", e di conseguenza non esiste possibilità di "vittoria".
C'è anche il brocardo "deve provare chi afferma, non chi nega", ma lo risparmio