Ciao Dark,
io se fossi in te pretenderei o la restituzione dei soldi o un'altra macchina.
Secondo me ci sono concrete possibilità che tu possa ottenere una delle due cose a tua scelta. Riporto di seguito uno stralcio delle norme sulla compravendita di beni nuovi ed usati.
In bocca al lupo!! :OK)
Con la nuova normativa il consumatore potrebbe richiedere la risoluzione del contratto o la sostituzione del bene acquistato per il semplice fatto che lo stesso non ha le caratteristiche vantate nella pubblicità oppure perché non ha le caratteristiche che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi nel momento della conclusione del contratto.
In caso di "difformità" il consumatore può, a sua scelta, chiedere di far riparare il bene che risulti non conforme, ovvero chiedere la sua sostituzione integrale con un altro bene, nuovo e dello stesso tipo di quello acquistato; il tutto a patto che tali rimedi siano possibili e/o non siano eccessivamente onerosi l' uno rispetto all' altro.
La riparazione o la sostituzione, inoltre, devono avvenire entro un congruo termine (non meglio specificato, e che dovrà quindi essere valutato di volta in volta) dalla richiesta, e comunque non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
Qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerosi, ovvero il venditore non vi ha provveduto nel "congruo termine", ovvero ancora la riparazione o la sostituzione abbiano arrecato "notevoli inconvenienti" al consumatore, quest' ultimo ha la possibilità di chiedere alternativamente la riduzione del prezzo pagato (con conseguente obbligo da parte del venditore di restituire le somme eccedenti), ovvero la risoluzione del contratto (con il conseguente obbligo da parte del venditore di restituire integralmente la somma pagata per l'acquisto).
Le norme che abbiamo fin qui esaminato hanno carattere imperativo e inderogabile, e pertanto è nullo qualsiasi patto contrario, in particolare ove si cerchi di ridurre i diritti riconosciuti al consumatore/acquirente, o si cerchi di ridurre il "termine di garanzia" entro cui l' azione si prescrive.
Nel caso di compravendita di BENI USATI la Legge prevede che si possa convenzionalmente limitare il periodo di garanzia ad UN ANNO, ma mai di meno.
Tale limitazione deve risultare dal contratto e deve essere espressamente accettata dal consumatore, anche qualificandola come "clausola vessatoria" e adottando il sistema della "doppia firma".
Mi pare sia vietato inserire link, perciò:
Vai su tevac.com e poi book, speiali, 2003, garanzia.htm