<b>LA FRIZIONE E' IN GARANZIA? NO (documento) </b>

InterNik

Nuovo Alfista
19 Ottobre 2004
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Ci sono 700 discussioni sulla garanzia della frizione, ognuno dice la sua sentita da amici, cuggini etc.

Ebbene, sulla base di quanto è scritto nel libretto della garanzia la situazione è banale.

NON E' MAI IN GARANZIA (per Fiat), neppure dopo 1 KM, altro che 20.000 o 40.000.

PUO' (e sottolineo PUO') essere "graziosamente" passata SE c'è un atto di buona volontà (su questo mi hanno spiegato come tipicamente si procede, ma evito per carità di patria).

A rigor di garanzia (attenzione: non quella del venditore, ma quella del produttore) NON SONO TENUTI A CONSIDERARLA.

Punto e basta.

Chiaro?

Spero di aver "sfrondato" un po' tante "leggende metropolitane": fatti, non pu...tte :asd)

giangirm":1zi5q1yj ha detto:
InterNik":1zi5q1yj ha detto:
ruspy":1zi5q1yj ha detto:
la frizione se noo ricordo male ha una garanzia fino a 40000 km!
ricordi male.
non esiste garanzia sulla frizione (da parte di fiat)
mi devi ancora scannerizzare dov'è scritta sta cosa :p

garanzia0vr.gif


[/img]
 
interessante... ricordatemi di metterlo nelle FAQ :D

PS: devo verificare se quella sezione è nel materiale in mia dotazione :scratch)

intanto :grazie)
 
Parla di difetti causati da normale usura, l'ho letta l'altro giorno col capo officina mentre mettevamo insieme la documentazione da presentare per vedere cosa mi dicevano della mia cinghia.

E mi ha detto che la normale usura non può essere a 15000 Km, a meno che uno non si metta a sfrizionare sempre, quindi la scritta per coprirsi c'è, ma vale fino ad un certo punto.

Allo stesso modo anche riferito a dischi e pastiglie, ovvio che se uno viaggia col freno sempre premuto li consuma e butta in pochissimo tempo, ma se vedono che un difetto è dovuto ad altre cause li cambiano.

Visto che la cinghia è citata, fosse stato entro un periodo più breve, chessò, 2 anni, mi pagavano tutto quanto loro anche se c'è scritto quella cosa, perchè non è normale che succeda.
 
alk147":1vf7x4yg ha detto:
Parla di difetti causati da normale usura, l'ho letta l'altro giorno col capo officina mentre mettevamo insieme la documentazione da presentare per vedere cosa mi dicevano della mia cinghia.

E mi ha detto che la normale usura non può essere a 15000 Km, a meno che uno non si metta a sfrizionare sempre, quindi la scritta per coprirsi c'è, ma vale fino ad un certo punto.

Allo stesso modo anche riferito a dischi e pastiglie, ovvio che se uno viaggia col freno sempre premuto li consuma e butta in pochissimo tempo, ma se vedono che un difetto è dovuto ad altre cause li cambiano.

Visto che la cinghia è citata, fosse stato entro un periodo più breve, chessò, 2 anni, mi pagavano tutto quanto loro anche se c'è scritto quella cosa, perchè non è normale che succeda.
La mia esperienza dice che può essere benissimo normale usura anche a 15.000 km, perchè uno sfriziona sempre, gira col pedale premuto, o magari va spesso in montagna (almeno così mi hanno detto... :asd) l'unico percorso in salita che ho fatto è quello per il concessionario Audi a San Marino :lol: )

Dal punto di vista giuridico vale, eccome, per il semplice fatto che il produttore non è tenuto affatto a fornire una garanzia all'utente finale.

E' il venditore che (oggi) risponde in primis, e con cui deve "interfacciarsi" l'acquirene.
 
PS Questa è l'unica frizione che ho cambiato, finora, in 14 anni di patente... :ka)

Qualche riferimento normativo (ahhhh... il codice civile, questo sconosciuto!)

Codice Civile Art. 1519-bis

(1) Ambito di applicazione e definizioni.


. Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo.A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonchè quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
[II]. Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne (...)
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
III]. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.




Art. 1519-ter

(1) Conformità al contratto.


. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
[II]. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
[III]. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
[IV]. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
[V]. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.


Il VENDITORE deve fare questo e quest'altro... il VENDITORE deve garantire questo e quest'altro...

Risparmio le sentenze della cassazione :ciao)
 
Bene Internik e fin qui ci siamo. Ma hai dimenticato o forse l'hai letto, una parte MOLTO IMPORTANTE.

Se leggi bene trovi scritto: Tale garanzia consiste nell'obbligazione del venditore.....particolari inutilizzabili o inefficenti per difetto di fabbricazione.

Ebbene....la frizione il 90% delle volte viene sostituita proprio per vizi di non conformità. Non so come si comporti il tuo meccanico ma in tre officine che ho visitato, tutte e tre passavano la frizione in garanzia entro i 20.000 km di percorrenza (1 addirittura entro i 40.000 km), senza batter ciglio, proprio perchè si tratta di un vizio di non conformita che Alfa Romeo conosce benissimo.....

P.S. Sconcertanti le parole del mio capomeccanico. Il 70% delle Mjet 16v che hanno fatto visita da lui in officina hanno rifatto la frizione entro i primi 20.000 km.....
 
...per Fiat :asd)

sia mai che è una clausola che andava sottoscritta esplicitamente?...ammesso e non concesso che qualcuno abbia mai firmato il "contratto" di garanzia :asd)
 
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

basterebbe questo....senza proseguire nella lettura.

La nota evidenziata nella pagina scannerizzata è chiara... parla di normale usura, e dopo un chilometro la normale usura della frizione può essere considerata tale solo se hai appena acquistato una macchina di cartone....cosa che, anche se acquisti una lada 112 non fai.....

inoltre un contratto in serie (come quello dell'acquisto di una auto, deve essere comunque chiaro, nonchè deve rispettare determinati parametri a tutela del consumatore, tanto da tritenere alcune clausole (come quelle sulla garanzia) chiamate vessatorie esclusivamente valide se apposte a penna successivamente con apposta in calce la firma del venditore....

se vi rompono per la normale usura dopo poco tempo, minacciate un avvocato...e vedrete!!! chi la dura la vince
 
Vorrei poi sottilineare una cosa, durante il primo anno di garanzia è eventualmente il venditore che deve dimostrare che il difetto riscontrato dal cliente non è congenito ma dovuto ad usura. L'onore probatorio si inverte nel secondo anno di garanzia. Ovviamentei nessuno intenterà una causa qualora il venditore non gli passi qualche cosa in garanzia il secondo anno...Io avevo letto così.
 
il matto":189gckdb ha detto:
Bene Internik e fin qui ci siamo. Ma hai dimenticato o forse l'hai letto, una parte MOLTO IMPORTANTE.

Se leggi bene trovi scritto: Tale garanzia consiste nell'obbligazione del venditore.....particolari inutilizzabili o inefficenti per difetto di fabbricazione.

Ebbene....la frizione il 90% delle volte viene sostituita proprio per vizi di non conformità. Non so come si comporti il tuo meccanico ma in tre officine che ho visitato, tutte e tre passavano la frizione in garanzia entro i 20.000 km di percorrenza (1 addirittura entro i 40.000 km), senza batter ciglio, proprio perchè si tratta di un vizio di non conformita che Alfa Romeo conosce benissimo.....
Guarda, ho raccontato più volte la mia "disavventura" con la frizione.

In pochissime parole: 19.000 km primi sintomi, 20.500 cambiata (1 settimana in officina); telefonata dell'ispettore alfa "sei te che l'hai bruciata, guidi col piede sulla frizione (avevo la patente da 14 anni e guidato da Alfetta 2000 quadrifoglio oro, a MB-SC diesel, Passat diesel, Maserati Coupè etc.etc :nod) ) e vai spesso in montagna" (abito a Rimini :lol: )


Customer care: hai letto il manualetto di garanzia? che minchia vuoi?

etc.etc
P.S. Sconcertanti le parole del mio capomeccanico. Il 70% delle Mjet 16v che hanno fatto visita da lui in officina hanno rifatto la frizione entro i primi 20.000 km.....
non posso dir nulla, tranne una cosa: la prox auto NON sarà sicuramente del gruppo Fiat
 
francescoGTrm":wpwbali2 ha detto:
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

basterebbe questo....senza proseguire nella lettura.

La nota evidenziata nella pagina scannerizzata è chiara... parla di normale usura, e dopo un chilometro la normale usura della frizione può essere considerata tale solo se hai appena acquistato una macchina di cartone....cosa che, anche se acquisti una lada 112 non fai.....

inoltre un contratto in serie (come quello dell'acquisto di una auto, deve essere comunque chiaro, nonchè deve rispettare determinati parametri a tutela del consumatore, tanto da tritenere alcune clausole (come quelle sulla garanzia) chiamate vessatorie esclusivamente valide se apposte a penna successivamente con apposta in calce la firma del venditore....

se vi rompono per la normale usura dopo poco tempo, minacciate un avvocato...e vedrete!!! chi la dura la vince
Altro che minaccia di avvocato, ci ero andato proprio!

Risultato: verso il venditore ci si può "facilmente" rivalere, verso il produttore no.

Dal momento che l'ex-concessionario mi aveva ben trattato... ho pagato sull'unghia e sono diventato un ex-cliente.

Tutto qui. (ps: ribadisco la differenza tra VENDITORE e PRODUTTORE :OK)
 
secondo me li la parolina da interpretare è appunto normale usura.. se la frizone ti cede dopo 1000 km nn è normale usura :nod) idem x tutto il resto :asd) . diciamo che non l'hanno messa giu al meglio :p
 
Che tipo di sintomi accusava?

In ogni caso, nella mia officina, difficilmente te l'avrebbero passata in garanzia visto che avevi già superato i 20.000 km.
 
i tagliandi vanno fatti a 20'000 km o 1 anno???

ho il solito problema alla frizione....

secondo voi io godo ancora della garanzia visto che ho preso questa km0 a luglio 2005, la macchina era di luglio 2003 e ferma sui piazzali fiat per 2 anni... il conce ha fatto l'estensione della garanzia per altri 2 anni... ora ho 12'000 km ma un'officina mi ha detto che la garanzia potrebbe non essere valida perchè mancano i timbri dei tagliandi annuali... ma se per 2 anni l'auto era di Fiat come facevo a fargli i tagliandi io???
 
ATTENZIONE...

1- Fiat per quanto può dire quello che vuole: la garanzia è di DUE ANNI sull'intero veicolo, punto!

2- Se anche fosse scritto sul libretto di garanzia ma al momento dell'acquisto questo non sia stato firmato e sottoscritto espressamente dal compratore, tale clausola di esclusione vale come il due di picche a briscola perchè le limitazioni vanno sempre firmate!
Dopo l'introduzione della nuova legge sulle garanzie contrattuali a tutela dei consumatori infatti, sono state introdotte nuove norme che OBBLIGANO il produttore o in sua vece il venditore, inanzitutto a rendere nore qualsivoglia tipo di limitazioni fossero presenti già al memento di perfezionare il contratto, e poi, se presenti, a farle firmare dall'acquirente proprio per evitare incomprensioni di questo tipo.
Che poi la prassi sia completamente differente questa è ben altra storia.

Altro appunto da fare è quello relativo all'estensione garanzia. Anche sul nuovo contratto di estensione garanzia top asistance, nelle clausole riguardanti le esclusioni che si è tenuti a firmare per poter validare il contratto, viene menzionata la voce FRIZIONE ENTRO 40.000KM.
Quindi ribadisco che non è un favore che l'officina vi fa se vi sostituisce la frizione difettosa entro il limite dei 40 mila km, bensì è UN OBBLIGO!
Loro possono dire quello che vogliono e se per caso la questione dovesse andare davanti ad un giudice, sicuri che la causa, magari dopo anni, la si vince per forza! :OK)

Solo per chiarire, ripeto, non voglio accusare nessuno e fare il sasccente perchè non sono nessuno....Tanto per rendere noto che il consumatore ha acquisito nuove forme di tutela e quindi deve conoscerle per poter far valere i suoi diritti...
 
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