Catene da neve e calze da neve o autosock. Parere del ministero 82450 del 15 ottobre 2008
Circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Prot. 82450/DIV 1
Roma, 15 ottobre 2008
Oggetto: decreto 13 marzo 2002 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1».
Richiesta di chiarimenti sull’utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli.
Equivalenza con norme di unificazione austriache ON.
In relazione alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto si premette che il decreto legislativo 285/92 (codice della strada), prevede all’art. 6 comma 4, lettera e) la possibilità da parte dell’ente proprietario della strada di «prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio».
L’articolo 122, comma 8 del DPR 495/92 (regolamento di esecuzione del codice della strada) stabilisce che l’impiego del segnale «catene per neve obbligatorie» indica l’obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve e pertanto sancisce l’equivalenza tra i suddetti dispositivi.
Al fine di stabilire requisiti di sicurezza delle catene da neve, è stato adottato il decreto 13 marzo 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1” che richiede che le catene siano conformi alla tabella CUNA NC 178-01, ovvero ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi firmatari dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo”. La norma ON V 5117 relativa alle catene da neve è equivalente alla citata tabella CUNA NC 178-01.
Ciò premesso, ad oggi, alla stregua della normativa vigente (DM 13 marzo 2002) non può sussistere alcun dubbio che siano da considerarsi “catene da neve” prodotti costituiti da materiale metallico e pertanto l’equivalenza tra il decreto nazionale e la norma ON V 5121 (relativa a dispositivi tessili) non sussiste essendo diversi gli ambiti di applicazione.
Ogni eventuale modifica alla vigente legislazione (codice della strada, regolamento di esecuzione) ed al decreto ministeriale sopra richiamato non potrà che essere introdotta con atto di pari livello, non essendo facoltà dell’autorità amministrativa innovare con circolare a disposizioni aventi forza di legge.