Risoluzione del contratto in caso di auto difettosa (lungo ma utile)

Trevorh

Nuovo Alfista
21 Ottobre 2004
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Milano
Riporto questo articolo che potrebbe essere importante (soprattutto x me) in caso si decida di far valere i nostri diritti:

L'acquisto di un'automobile nuova si rivela sovente fonte di gravi disagi per l'acquirente che scopre caratteristiche diverse e qualità inferiori a quelle promesse dal concessionario e reclamizzate dalla pubblicità.
I rimedi giuridici concessi all'acquirente appaiono assai contenuti e comunque inadeguati ad una efficace tutela dei suoi diritti.
L'acquirente, infatti, viene "accerchiato" da un complicato meccanismo contrattuale predisposto dal costruttore dell'auto e dal concessionario per "blindare" la limitazione delle loro responsabilità.

In proposito, è utile segnalare che, quantunque il contratto stipulato tra l'acquirente e il concessionario (il modulo di "acquisto dell'auto") risulti formalmente qualificato come contratto di mandato (ossia di incarico al concessionario di acquistare per conto del cliente l'auto presso il produttore), cosicché risulti formalmente un unico rapporto di compravendita tra il cliente (mandante) e il produttore.
In realtà, il rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e il concessionario è quello di compravendita di cosa mobile, a volte individuata solo nel genere.
Tale rapporto è regolato a tutti gli effetti dagli artt. 1470 e ss. del c.c..
Il concessionario è, quindi, obbligato insieme al produttore (ex art. 1 D.P.R. 24.05.1988 N. 224), a garantire l'acquirente circa le qualità standard dell'auto venduta (e quindi delle sue componenti) e la piena efficienza della stessa, art. 1490 del c.c..
È orientamento giurisprudenziale acquisito quello secondo il quale il concessionario, quantunque risulti formalmente un semplice mandatario del cliente nell'acquisto dell'auto dal produttore, è in realtà un venditore e come tale obbligato a prestare tutte le garanzie di qualità e di buon funzionamento previste dal codice civile, anche in aggiunta, od in deroga, a quelle delimitate dal contratto di compravendita.
La clausola di esonero o limitazione ingiustificata della responsabilità, potrebbe infatti essere ritenuta inefficace per essere la stessa "abusività e, quindi, in contrasto con la previsione dell'art. 1469 quinques del c.c..
Sussiste, quindi, l'obbligo del concessionario, come pure del produttore, di garantire al cliente quelle qualità standard che deve avere un'auto come quella descritta nel modulo di vendita, e comunque quello standard di qualità media propria di un'auto della sua categoria.
La definizione di questi parametri è particolarmente importante, in quanto giustifica un diverso rimedio giuridico per l'acquirente.
Egli, infatti, potrà muovere contestazione al concessionario e al produttore, oltre i termini della garanzia contrattuale, solo quando l'auto presenti un certo genere di vizi che generalmente non si riscontrano nelle auto dello stesso tipo.
Va ricordato che, in generale, ai sensi dell'art. 1495 del c.c., fatta salva una diversa pattuizione, i vizi delle cose, e quindi anche dell'auto, vanno denunziati entro 8 giorni dalla loro scoperta, sempre che nel contratto di "mandato all'acquisto" non risulti un termine diverso e maggiore.
Ciò detto, è bene sottolineare ancora che, sebbene l'acquirente possa chiedere la prestazione della garanzia contrattuale (per es. annuale o biennale ecc.), non gli è preclusa comunque la possibilità di richiedere l'ulteriore garanzia per vizi occulti, per difetti e per mancanza di qualità dell'auto, facendo ricorso alla regola della garanzia standard propria delle altre auto della stessa categoria.

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Così l'acquirente può chiedere la sostituzione dell'auto difettosa, salvo eventuale rinunzia sottoscritta nel contratto di mandato, quando per es. l'auto acquistata difetti di quelle caratteristiche e qualità che la rendono inutilizzabile, ovvero ne diminuiscano grandemente le prestazioni ed il valore promesso in contratto.
In caso di rifiuto del concessionario e/o del produttore, l'acquirente può chiedere tanto al produttore quanto al concessionario, la risoluzione del contratto, ovvero ottenere la riduzione del prezzo pagato ed inoltre il risarcimento del danno (art. 1492 e 1493 c.c. e 1497 c.c.).
Il concessionario, salva diversa pattuizione, sarà esonerato da tali responsabilità solo ove dia prova di essere stato, senza sua colpa, ignaro dei difetti dell'auto (art. 1494 del c.c.) e della mancanza delle qualità promesse dal produttore
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secci":3my0cuw0 ha detto:
grazie ancora per le info
E' un piacere sto pensando di metterlo in atto per la mia, anche se va benissimo ma mi hanno cambiato tanti particolari che, secondo il mio avvocato, posso richiedere la risoluzione del contratto :contract) oppure il prolungamento della garanzia gratis...vedrò
 
albiz_1999":4nv495a6 ha detto:
Imho spunterai una estensione della garanzia... visto che la tua auto attualmente rientra nei parametri forniti dalla casa madre.
In effetti secondo gli avvocati, potrei proporre la sostituzione con una nuova o la risoluzione del contratto con la restituzione dei soldi ma tra il dire e il fare.....
 
Trevorh":1epoyjoe ha detto:
In effetti secondo gli avvocati, potrei proporre la sostituzione con una nuova o la risoluzione del contratto con la restituzione dei soldi ma tra il dire e il fare.....

Lo sò lo sò...anche a "Mi manda Rai Tre" s'era parlato di sostituzione di auto non conformi (es: C3 Pluriel che dopo decine di riparazioni facevano pentrare ACQUA dalla guarnizioni del tetto, bagnando tutti gli interni) , ma il "rappresentante" di Citroen Italia escludeva qs. possibilità, sembrava quasi che gli avessero proposto di scambiare la C3 con sua moglie...era spaventato.
 
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