andrea5887":tfnpk1b8 ha detto:comunque è vero non è tanta la differenza dai 1.6 al 2.0 riguardo i consumi ho 4 ruote sotto mano ti faccio una tabella (l/100km)
andrea":3al7h1j5 ha detto:Sarà una mazzata l'assicurazione visto che non ho mai avuto macchine intestate a me!
Fonte: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... eda=159720Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo:
In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprieta' della persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o con un'altra, per un veicolo acquistato (nuovo o usato) dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma, in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa.
Fino ad oggi questa era una facolta' che ogni compagnia concedeva solo per propria scelta, ma dal 3 Aprile 2007 diventa legge e tutti i contratti, nuovi e vecchi, devono prevederla.
zuc":iah94gdz ha detto:A dire il vero il recente Decreto BERSANI viene molto incontro ai consumatori_
Fonte: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... eda=159720Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo:
In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprieta' della persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o con un'altra, per un veicolo acquistato (nuovo o usato) dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma, in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa.
Fino ad oggi questa era una facolta' che ogni compagnia concedeva solo per propria scelta, ma dal 3 Aprile 2007 diventa legge e tutti i contratti, nuovi e vecchi, devono prevederla.
In pratica: se hai un genitore che, ad esempio, è in 3° classe di merito, stipulando una polizza presso la stessa impresa assicuratrice parti anche tu dalla 3° classe, valido sia x il nuovo che x l'usato.
zuc":2e5qfsmw ha detto:In pratica: se hai un genitore che, ad esempio, è in 3° classe di merito, stipulando una polizza presso la stessa impresa assicuratrice parti anche tu dalla 3° classe, valido sia x il nuovo che x l'usato.
ti ringrazio...baldisse":2brj8zd1 ha detto:Complimenti... hai fatto un intervento molto utile e preciso. Questa cosa nn la sapevo e (se effettivamente applicata) è un grande vantaggio.
Sono sicuro che in teoria è come dici tu, anche perchè ad aprile chiamai genialloyd (compagnia con la quale è assicurato mio fratello) e mi dissero che potevo assicurarmi in prima classe, poi un mese dopo, cioè quando ho comprato la :inocchio) , si sono rimangiati tutto, dicendo che loro applicano il decreto bersani solo tra coniugi e che è a discrezione delle compagnie, farlo anche tra conviventi, quindi mi sono dovuto assicurare con la fata, sfruttando la prima classe di mio fratello (che è sempre con genialloyd) :ka) , pagando un premio + alto, 1270 euro contro i 900 e rotti di genialloyd, ma che fai, ti metti a fare un azione legale contro la compagnia? :ka)zuc":1f54j7j6 ha detto:ti ringrazio...baldisse":1f54j7j6 ha detto:Complimenti... hai fatto un intervento molto utile e preciso. Questa cosa nn la sapevo e (se effettivamente applicata) è un grande vantaggio.
in ogni caso, per rispondere a Quadrifoglio_oro, si, le compagnie assicurative sono OBBLIGATE per legge dal 3 aprile 2007 a sottostare a questa condizione e, particolare non trascurabile, a renderlo noto alla clientela con adeguate modalità, o almeno così prevede il decreto.
ps. per ora il decreto OBBLIGA le compagnie ad agevolare su questa cosa le polizze stipulate nella stessa impresa assicuratrice, il fatto che ti assicuri da una compagnia diversa da quella di tuo padre può far si che la seconda compagnia rifiuti l'attestato di rischio della prima.
buona giornata a tutti![]()