quesito legale su acquisto auto con truffa

alfie

Nuovo Alfista
21 Febbraio 2005
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Torino
Una mia amica ha acquistato una fiat idea presso una concessionaria dove l'auto era già disponibile ed esposta nel salone e dopo averne preso visione solo esternamente ha versato una caparra di 1000 euro circa. Il modello acquistato prevede tra le dotazioni di serie i sedili scorrevoli e configurabili come indicato anche nel depliant consegnato alla mia amica al momento dell'acquisto.

Per scrupolo la mia amica è tornata dopo alcuni giorni alla concessionaria chiedendo di visionare anche gli interni e ha visto che i sedili erano fissi così ha chiesto un auto con i sedili scorrevoli ma quelli hanno detto che costa di più, sebbene il modello li prevede invece di serie e allora lei si è sentita presa in giro e ha chiesto la restituzione della caparra ma quelli hanno risolto il contratto e si sono tenuti la caparra, ma si può fare??
Che può fare la mia amica rimasta ora senza auto e avendo perso pure i soldi dell'acconto??
 
Uhm, io avrei chiamato subito i carabinieri o almeno qualche amico-testimone per far prendere loro visione della non conformita' dell'auto rispetto al depliant.

In ogni caso, col depliant, bisogna andare di avvocato... ma la vedo un po' dura :scratch) lei ha tutte le ragioni del mondo, ma il difficile e' dimostrarlo.
 
i depliant NON sono contratti e non fanno fede...

basta vedere quanti ne uscirono ai tempi delle prime 147 dove dicevano che il Bose era di serie su tutte le Distincitve, e invece sappiamo che non era vero, ma solo sulle Selespeed

fa fede il contratto, e quindi se lei lo recede (e a lei che non adava bene la macchina, è corretto da parte del concessionario e che si tenga la caparra, se fosse stato il contrario (il conce non in grado di consegnare o recedeva, l'avrebbe avuta indietro e doppia)...

tutt'altra cosa, invece vedere se ci sono i termini per il diritto di recesso visto il poco tempo passato... ma se ha firmato in qualità di "vista e piaciuta"...

nota bene: non sto' difendendo il concessionario, ma dicendo che dal punto di vista legale è corretto e quindi NON è una truffa
 
Xanto.net":1l7t36m5 ha detto:
i depliant NON sono contratti e non fanno fede...

(..)fa fede il contratto, e quindi se lei lo recede (e a lei che non adava bene la macchina, è corretto da parte del concessionario e che si tenga la caparra, se fosse stato il contrario (il conce non in grado di consegnare o recedeva, l'avrebbe avuta indietro e doppia)...

tutt'altra cosa, invece vedere se ci sono i termini per il diritto di recesso visto il poco tempo passato... ma se ha firmato in qualità di "vista e piaciuta"...

nota bene: non sto' difendendo il concessionario, ma dicendo che dal punto di vista legale è corretto e quindi NON è una truffa

quoto Santo... purtroppo è così
 
Si però il concessionario aveva detto che i sedili erano come li descriveva il depliant.. il quale per il modello active che è quello acquistato dalla mia amica parlava di sedili scorrevoli ecc. quindi mi pare quindi che siano stati violati i principi di correttezza e buona fede che informano i rapporti contrattuali. Certo non sono un avvocato però.
 
giusta l'osservazione di quanto versato....se recede chi ha versato, l'atro tratttiene, mentre se recede chi ha ricevuto, restituisce il doppio

vedete di trovare un compromesso perchè così mi sembra proprio una cosa fatta male (direi da tutte e due le parti)

non è proprio così come scritto per quanto riguarda i cataloghi ecc.

le nuove norme del codice civile, in virtù del dl 2 febbraio 2002 n. 24
Attuazione della direttiva 1999 44 CE vendita e garanzie di consumo, sono chiare

1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

-------->>>>>>b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore
e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e,

------>>>>>se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;

d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
 
Mi sa che si sta confondendo la caparra penale con la semplice risoluzione del contratto per inadempimento. Che io sappia solo se è espressamente prevista dal contratto una caparra penale chi recede dal contratto perde la caparra o restituisce il doppio.

Se non è prevista una caparra la somma versata è da ritenersi semplice acconto, con la conseguenza che se il contratto viene risolto, a prescindere da chi sia colpevole dell'inadempimento, le parti non sono tenute più alle loro obbligazioni reciproche per cui chi ha già pagato ottiene il rimborso e chi ha consegnato il bene ottiene la restituzione dello stesso, salvo l'eventuale diritto al risarcimento da far valere davanti al giudice.

"La risoluzione del contratto oltre a comportare un effetto liberatorio, per le prestazioni non ancora eseguite, determina effetti restitutori in ordine a quelle già adempiute. Ove, queste, pertanto, siano consistite nel versamento di somme di danaro, queste devono essere rimborsate."Cass. civ., sez. II, 27/12/2004, n.24013

Quindi se il contratto è stato risolto e l'acconto non aveva natura di caparra penale, l'acconto andava restituito.
 
beh, ma il contratto cosa dice? in ordine alle somme versate prima della consegna della cosa

cosa perseguite?....la restituzione del versato / l'auto con quel particolare o, ad esempio, l'auto senza particolare con un sconto

mi ripeto...vedete di trovare tutti e due una soluzione (sulla base di quello ceh ho postato sopra...perchè quello è il problema)

(p.s. la sentenza citata ha per oggetto???)
 
La sentenza ha per oggetto la risoluzione del contratto di vendita.
La mia amica ha inteso acquistare un'auto con determinate caratteristiche, ma ha scoperto che ne era sprovvista dopo aver versato un'acconto ma l'auto non è mai stata ritirata proprio perchè lei ha scoperto prima di versare il saldo e di ritirarla che mancava di quella dotazione di serie.

Purtroppo però la concessionaria non ha voluto sentire ragioni. E ha detto che o si prendeva quella o niente. E siccome lei non ha voluto un'auto priva di una dotazione di serie, la concessionaria ha ritenuto risolto il contratto di vendita trattenendo l'acconto e non vuole restituire nulla.
Il problema è solo questoche ormai la concessionaria l'auto non la consegna più nemmeno se volesse acettarla priva della qualità promessa. E in più si trattiene l'acconto.

A mio avviso la concessionaria l'acconto può legittimamente trattenerlo solo se è stato dato a titolo di caparra penale e se così è stabilito nel contratto. Se invece la somma era stata pagata solo a titolo di acconto sul prezzo, a seguito della risoluzione del contratto peraltro dichiarata dal venditore va restituita.

La colpa dell'inadempimento da diritto solo al risarcimento dei danni e non legittima a trattenere somme date a titolo di acconto (anche ammesso e non concesso che la colpa possa attribuirsi alla mia amica cosa che non mi sembra affatto).
Il principio è sancito dalla massima della sentenza che ho riportato. A me sembra così.

Qui ormai non si discute più di conformità del bene o no rispetto a quanto stabilito dal contratto, ma solo sul alegittimità di non restituire l'acconto a seguito di un contratto di vendita ritenuto risolto dal venditore stesso.

Accordi la concessionaria da quel che ho capito non ne vuol sentire, quindi la mia amica o perde i soldi o gli fa causa.
 
per me il problema resta sempre quello di origine...se, come sembra, il catalogo diceva una cosa e l'oggetto è altra, non c'è nessuna risoluzione...poi, per carità, ognuno la pensa a proprio modo

solo in secundis, il contratto (ordine) come qualifica la somma anticipata?


infine, non capisco perchè dovrei andare a prendere a supporto una sentenza (ok, sulla vendita, ma temo che sia su vendita dilazionata e non a prestazioni corrispettive istantanee e specificatamente su vendita di bene mobile registrato), quando ho una legge che è chiarissima....anzitutto la sentenza è fonte del diritto inferiore alla legge, e poi è sentenza su UN caso e quasi mai è uguale al MIO caso

(dal titolo, peraltro, sembrava si paventasse qualcosa di penale...è altra storia è!)
 
secci":3engbai1 ha detto:
per me il problema resta sempre quello di origine...se, come sembra, il catalogo diceva una cosa e l'oggetto è altra, non c'è nessuna risoluzione...poi, per carità, ognuno la pensa a proprio modo

solo in secundis, il contratto (ordine) come qualifica la somma anticipata?


infine, non capisco perchè dovrei andare a prendere a supporto una sentenza (ok, sulla vendita, ma temo che sia su vendita dilazionata e non a prestazioni corrispettive istantanee e specificatamente su vendita di bene mobile registrato), quando ho una legge che è chiarissima....anzitutto la sentenza è fonte del diritto inferiore alla legge, e poi è sentenza su UN caso e quasi mai è uguale al MIO caso

Allora giusto per fare chiarezza:
- la risoluzione è stata messa per iscritto dal venditore, il quale ha espressamente scritto con raccomandata alla mia amica che il contratto di vendita dell'auto è da ritenersi risolto ex art.1454 c.c. trattenendo l'acconto.
- in caso di risoluzione del contratto per inadempimento la prestazione eventualmente già eseguita deve essere restituita o no? il codice civile nello specifico dice che va restituita.
- la sentenza della suprema corte conferma che se l'acconto non ha valore di caparra penale va restituito e se sei avvocato (scusa non l'ho capito.. sai meglio di me che sono i giudici che decidono le cause interpretando la legge e le sentenze soprattutto di cassazione che è l'ultimo grado del giudizio rappresentano gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza che trovano spesso applicazione pratica nei giudizi).
- la normativa che hai riportato poteva essere fatta valere dalla mia amica, visto che l'auto non era conforme a quanto dichiarato dal venditore, ma ormai il problema è che l'auto non ce l'ha e nemmeno i soldi e almeno vorrebbe recuperare quelli.

La mia amica poverina vorrebbe solo capire se una sua eventuale azione per recuperare l'acconto davanti ad un giudice è fondata o meno o se rischia di perdere altri soldi :ka)

Grazie :spin)

PS
potrebbe essere appropriazione indebita se trattenere l'acconto fosse illegittimo e saremmo nel penale :OK)
 
ok, qualche elemento in più lo abbiamo...non tutti, manca, per esempio, capire cosa dice l'ordine circa la cifra anticipata...loro dicono che è una acconto, ok, lo dicono loro, ma il contratto cosa dice?....e se non c'è scritto (non detto, scritto) nulla, visto che sei preparato, cosa si presume - PER LEGGE - essere quella somma versata?

l'articolo che dici hanno citato è la diffida ad adempiere, quindi non si rifiutano di vendere l'auto....anzi sono loro che chiedono l'adempimento in primis e solo successivamente ritengono di poter considerare risolto il contratto

nel primo caso, se aderisce all'adempimento e acquista l'auto, può sempre far valere la legge sulla garanzia e sui difetti e la concessioanria è punto e a capo

prima delle azioni ci sono sempre (o meglio, dovrebbero esserci anche per il rpincipio della buona fede) delle fasi stragiudiziali...del caso sentire un legale e valutare tutti gli elementi e vvalutare le prime azioni da intraprendere (sicuramante una lettera di contestazione)
 
secci":y3cj2nc9 ha detto:
ok, qualche elemento in più lo abbiamo...non tutti, manca, per esempio, capire cosa dice l'ordine circa la cifra anticipata...loro dicono che è una acconto, ok, lo dicono loro, ma il contratto cosa dice?....e se non c'è scritto (non detto, scritto) nulla, visto che sei preparato, cosa si presume - PER LEGGE - essere quella somma versata?

l'articolo che dici hanno citato è la diffida ad adempiere, quindi non si rifiutano di vendere l'auto....anzi sono loro che chiedono l'adempimento in primis e solo successivamente ritengono di poter considerare risolto il contratto

nel primo caso, se aderisce all'adempimento e acquista l'auto, può sempre far valere la legge sulla garanzia e sui difetti e la concessioanria è punto e a capo

prima delle azioni ci sono sempre (o meglio, dovrebbero esserci anche per il rpincipio della buona fede) delle fasi stragiudiziali...del caso sentire un legale e valutare tutti gli elementi e vvalutare le prime azioni da intraprendere (sicuramante una lettera di contestazione)

grazie prof :culo)
- ho scritto male l'art. che è il 1453 c.c. quindi è risoluzione e non diffida;
- se il contratto non definisce la natura giuridica dell'acconto vale come semplice acconto perchè se si tratta di caparra penale il contratto deve prevederlo espressamente secondo quanto stabilito dal codice civ.
Altri elementi non ne ho ma le consiglierò di rivolgersi a qualche associazione dei consumatori. :OK)
 
oooooooooooook, vaaaaaaaaaaaaaa bene

via che la situazione non mi sembra affatto compromessa...anzi!

cerco che ci vorrebbe un minimo di elasticità per risolvere queste piccolezze, ma se qualcuno si punta subito...

da quanto ho visto sarebbe bastato un tuo intervento

ora, credo che due righe fatte bene posso già smuovere qualcosa, diversamente...

tienici aggiornati :fluffle) :OK)
 
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