Pellicole adesive sui vetri - si applica l'art. 71 e non l'art. 78 Codice della Strada ?

leggevo, ma sono in protesta nei confronti del forum :asd) e avevo detto che non avrei replicato più...

la normativa l'ho già citata....siamo in europa e sarebbe bene quindi leggersi prima le direttive sopra citate che le norme nazionali....si scoprirà che in tema di vetri oscurati non si può non passare dalla valutazione del campo di visibilità, i cui calcoli sono più per gli addetti ai lavori che non per quelli che, in quanto Autorità, fanno il lavoro sulla strada

che dice l'ultima riga del documento da te postato gheroppa?...non si applica il 78....bene, quel documento è del lontano 2002 eppure c'è ancora chi non lo conosce o riconosce come valido evidentemente se si trova ancora chi applica il 78 e ti ritira il libretto...per questa ultima "strana" circostanza (per usare un eufemismo) si è dovuo nuovamante scomodare il ministero
 
Si ma resta in sospeso il discorso alzata da Xantho, sto documento andrebbe diciamo richiesto, puntualizzando le precise richieste per evitare risposte aleatorie, ma direi quasi mistiche :) tanto care a loro.
Se vuoi facciamo una colletta e ti prendiamo come frand avv dir lup mann del forum hheeh
Io tanto ho già messo da parte 320euro +spese di viaggio per il lavoro, li voglio!
 
secci":hiprgtzt ha detto:
leggevo, ma sono in protesta nei confronti del forum :asd) e avevo detto che non avrei replicato più...

la normativa l'ho già citata....siamo in europa e sarebbe bene quindi leggersi prima le direttive sopra citate che le norme nazionali....si scoprirà che in tema di vetri oscurati non si può non passare dalla valutazione del campo di visibilità, i cui calcoli sono più per gli addetti ai lavori che non per quelli che, in quanto Autorità, fanno il lavoro sulla strada

che dice l'ultima riga del documento da te postato gheroppa?...non si applica il 78....bene, quel documento è del lontano 2002 eppure c'è ancora chi non lo conosce o riconosce come valido evidentemente se si trova ancora chi applica il 78 e ti ritira il libretto...per questa ultima "strana" circostanza (per usare un eufemismo) si è dovuo nuovamante scomodare il ministero

si ma non è quello che ho detto io e che mi sono posto il dubbio..
NON si applica il 78 su quelli che PUOI applicare (dietro quindi) e non sono omologati e quindi se uno mette pellicole NON omologate DIETRO che può metterle si applica il 71..

se uno le mette DAVANTI dove NON si possono mettere MAI.. allora si applica il 78 e ti ritirano il libretto

è questo che dico io ;)
 
Re: Pellicole adesive sui vetri - si applica l'art. 71 e non l'art. 78 Codice della Strada

secci":okxpofw1 ha detto:
Il ministero, mi ha risposto, confermando le precedenti circolari, contrastando alcune contrarie note di uffici periferici della motorizzazione che <<...il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota del 18 maggio 2006, ha chiarito che la sanzione amministrativa da applicare in caso di applicazione di pellicole adesive non approvate sui vetri dei veicoli, è quella dell'art. 71, commi 1 e 6 del Codice della Strada>> (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi) sanzione amministrativa da euro 71,05 a euro 286,26.

Quindi, attenzione, in caso di contestazione.

Spero di esserVi stato utile.

riporto la frase incriminata
parla di "applicazione di pellicole adesive non approvate sui vetri dei veicoli"

quindi parla di pellicole NON OMOLOGATE applicate sui vetri, quindi se applicate vuol dire sui posteriori, dove POSSONO essere applicate
e in questo caso, come tutte le altre cose vale l'art 71 dei materiali non omologati
ovvero è come mettere delle pastiglie freni di dimensioni giuste ma NON omologate
oppure una lampandina sempre H7 sempre da 55w ma NON omologata


mentre per quelli anteriori si parla di mettere una cosa che NON può essere messa indipendentemente se sono omologati o no
per questo danno il 78,
ovvero come cambiare le pinze dei freni con delle più grosse, anche se omologate cee, o mettere misure di gomme non a libretto anche se omologate cee, o mettere delle lampadine si H7 ma da 100w anche se omologate cee
;)
 
Re: Pellicole adesive sui vetri - si applica l'art. 71 e non l'art. 78 Codice della Strada

Xanto.net":3e3yvw4i ha detto:
secci":3e3yvw4i ha detto:
Il ministero, mi ha risposto, confermando le precedenti circolari, contrastando alcune contrarie note di uffici periferici della motorizzazione che <<il>> (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi) sanzione amministrativa da euro 71,05 a euro 286,26.

Quindi, attenzione, in caso di contestazione.

Spero di esserVi stato utile.

riporto la frase incriminata
parla di "applicazione di pellicole adesive non approvate sui vetri dei veicoli"

quindi parla di pellicole NON OMOLOGATE applicate sui vetri, quindi se applicate vuol dire sui posteriori, dove POSSONO essere applicate
e in questo caso, come tutte le altre cose vale l'art 71 dei materiali non omologati
ovvero è come mettere delle pastiglie freni di dimensioni giuste ma NON omologate
oppure una lampandina sempre H7 sempre da 55w ma NON omologata


mentre per quelli anteriori si parla di mettere una cosa che NON può essere messa indipendentemente se sono omologati o no
per questo danno il 78,
ovvero come cambiare le pinze dei freni con delle più grosse, anche se omologate cee, o mettere misure di gomme non a libretto anche se omologate cee, o mettere delle lampadine si H7 ma da 100w anche se omologate cee
;)


...Mmm...Seccino...è ora del cavillo...gli avvocati nei film a questo punto tirano sempre fuori il cavillo che salva baracca e burattini...e se mi fermano..diciamo che quel cavillo potrebbe salvarmi il :culo) idem molti altri sul forum..percui illuminaci...come disse un tale molto famoso..Sia la Luce!
 
Ha ragione il Secci!!!

L'ultima frase di questo articolo, http://www.pellicolevetri.it/Normativa.htm

Dice infatti che:

E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

non specifica:
anteriori o posteriori
omologati o non

dice solo che l'applicazione di qualsiasi pellicola, su qualsiasi vetro, di qualsiasi veicolo, non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del C.d.S.
 
neodreamer":2z199q4z ha detto:
Ha ragione il Secci!!!

L'ultima frase di questo articolo, http://www.pellicolevetri.it/Normativa.htm

Dice infatti che:

E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

non specifica:
anteriori o posteriori
omologati o non

dice solo che l'applicazione di qualsiasi pellicola, su qualsiasi vetro, di qualsiasi veicolo, non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del C.d.S.

come ho già detto
per forza NON lo specifica anteriori o posteriori,
perchè anteriori è COMUNQUE E SEMPRE vietato a PRIORI
è proprio per questo il dubbio che dicevo

la normativa ti spiega quello che succede quando tu metti delle pellicole che PUOI mettere (ovvero le posteriori) e che devono essere OMOLOGATE

è la stessa cosa che dire... mettere freni più grandi non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.... semplicemente perchè è VIETATO metterli
;)
 
Re: Pellicole adesive sui vetri - si applica l'art. 71 e non l'art. 78 Codice della Strada

darkuriel":326zr5rd ha detto:
...Mmm...Seccino...è ora del cavillo...gli avvocati nei film a questo punto tirano sempre fuori il cavillo che salva baracca e burattini...e se mi fermano..diciamo che quel cavillo potrebbe salvarmi il :culo) idem molti altri sul forum..percui illuminaci...come disse un tale molto famoso..Sia la Luce!

in realtà è il contrario... sono io che sto "cavillando" mettendomi nella parte "contraria" facendo l'avvocato del diavolo :asd) :asd) :asd)

se devo vincere mi piace vincere schiacciando e senza possibilità di appello... per quello penso e valuto anche "tutto" quello che potrebbe obiettare un "contrario" :asd)
 
avevo detto che non rispondevo più no?.....avevo messo la scansione della lettera del ministero, poi l'ho tolta per le considerazioni che si erano fatte sopra

del caso, posterò la relativa sentenza del tribunale di milano, dato che ci sarà una opposizone

per quanto giuntomi alle orecchie, sembra che dopo questa ulteriore (a mio avviso inutile precisazione del ministero) anche chi applicava il 78 (esempio il comune di milano) ci stia ripensando
 
Xanto.net":2adpi9tg ha detto:
neodreamer":2adpi9tg ha detto:
Ha ragione il Secci!!!

L'ultima frase di questo articolo, http://www.pellicolevetri.it/Normativa.htm

Dice infatti che:

E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

non specifica:
anteriori o posteriori
omologati o non

dice solo che l'applicazione di qualsiasi pellicola, su qualsiasi vetro, di qualsiasi veicolo, non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del C.d.S.

come ho già detto
per forza NON lo specifica anteriori o posteriori,
perchè anteriori è COMUNQUE E SEMPRE vietato a PRIORI
è proprio per questo il dubbio che dicevo

la normativa ti spiega quello che succede quando tu metti delle pellicole che PUOI mettere (ovvero le posteriori) e che devono essere OMOLOGATE

è la stessa cosa che dire... mettere freni più grandi non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.... semplicemente perchè è VIETATO metterli
;)

Io però la vedevo in maniera diversa...
nel senso che prima spiega tutto:
pellicole omologate e non,
vetri anteriori e posteriori...
e poi in conclusione mette quella frase che sostanzialmente dice IMHO:

le pellicole devono essere OMOLOGATE,
i vetri ANTERIORI NON possono essere "pellicolati",
ma in linea generale l'applicazione di pellicole sui vetri NON comporta l'utilizzo dell'articolo 78.

Quindi le pellicole sui vetri anteriori sono VIETATE ma non puoi usare l'articolo 78 per contestarmele. :X)
 
secci":204lka1h ha detto:
avevo detto che non rispondevo più no?.....avevo messo la scansione della lettera del ministero, poi l'ho tolta per le considerazioni che si erano fatte sopra

del caso, posterò la relativa sentenza del tribunale di milano, dato che ci sarà una opposizone

per quanto giuntomi alle orecchie, sembra che dopo questa ulteriore (a mio avviso inutile precisazione del ministero) anche chi applicava il 78 (esempio il comune di milano) ci stia ripensando

si ma ripeto..
ma io mica stavo a criticare te...
e lo sai che mi conosci..
stavo facendo appunto la valutazione del fatto specifico e del dubbio come l'ho espresso
;)

e come dicevo quando c'era la domanda..
il dubbio mi era sorta, semplicemente per come è stata posta ;)

se passa, e fa giurisprudenza.. ben venga per tutti ;) :OK)
 
neodreamer":2sxatyki ha detto:
Io però la vedevo in maniera diversa...
nel senso che prima spiega tutto:
pellicole omologate e non,
vetri anteriori e posteriori...
e poi in conclusione mette quella frase che sostanzialmente dice IMHO:

le pellicole devono essere OMOLOGATE
appunto--- articolo 71

neodreamer":2sxatyki ha detto:
i vetri ANTERIORI NON possono essere "pellicolati",

non possono esserlo appunto per l'articolo 78

neodreamer":2sxatyki ha detto:
ma in linea generale l'applicazione di pellicole sui vetri NON comporta l'utilizzo dell'articolo 78.
....non comporta l'articolo 78 su quelle che PUOI mettere, ma NON omologate quindi obbligatoriamente le posteriori

neodreamer":2sxatyki ha detto:
Quindi le pellicole sui vetri anteriori sono VIETATE ma non puoi usare l'articolo 78 per contestarmele. :X)
come dimostrato invece sì!
perchè è proprio il 78 che le vieta!

è da qui che nasce la mia considerazione...
 
art 71 e no 78 x pellicole oscuranti.

La legge non ammette ignoranza. (da entrambe le parti, ovvio.!)

Come diceva Secci e puntualizzava Santo si applica l'art 71 e non il 78 nel caso in cui le pellicole applicate non siano di tipo omologato.

Qualcuno diceva che non viene specificato se anteriori e posteriori...
Vero, ma sappiamo tutti (tramire le normative elencate da Secci) che le pellicole ai vetri anteriori non si possono mettere e quindi l'applicabilità di quanto in oggetto viene meno.
In questi casi quindi si applica l'art 78 e le sanzioni ad esso correlate.
(essendo la modifica uno dei requisiti elencati dallo stesso art 78, appendice V e sue applicazioni.).
 
riprendo dall'inizio...

a Milano fermano vettura con pellicole (omologate) ai vetri anteriori....applicato art. 78 - ritiro libretto + 357 euro di multa

(in una nota MINISTERIALE del 2002 già si leggeva: <<è appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78>>)

la polizia municipale di milano ritiene di aver correttamente operato secondo una circolare della motorizzazione di milano del 2003

questa circolare, appunto, non è ministeriale, ma di ufficio periferico della motorizzazione di milano, che si è espressa proprio su richiesta di parare da parte della polizia municipale di milano, riguardo quale norma applicare in caso di vetri anteriori oscusati

a mio avviso l'equivoco è tutto qui:
- perchè chiedere un chiarimento se c'è stato già chiarimento un anno prima da parte del ministero?
- i pareri si chiedono al ministero e non agli uffici territoriali (anche per evitare disparità di trattamento tra cittadini e di giocare in caso per quanto a domande/risposte più o meno scontate...)...c'è in ballo anche la questione cassa: un conto è multare per 71 euro e altra per 370

viene quindi richiesto - nuovamante e specificatamente - al ministero: in base a quale articolo del Cds deve essere punito chi ha applicato, benchè non consentito, pellicole adesive sui vetri laterali anteriori del veciolo

la già citata risposta del ministero è stata: la sanzione amministrativa da apllicare in caso di applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli, è quella dell'art. 71 commi 1 e 6 Cds

p.s.

- i vetri nel Cds non sono annoverati nella sezione sicurezza attiva, ma in quella passiva (particolare non da poco), anche perchè il campo di visibilità di cui in buona sostanza si disquisice (e di cos'altro si potrebbe pe run vetro?) viene esplicitamante citato solo nell'art 71 del CDS e non nel 78...

- (vedi caso) l'appendice del regolamento al cds dove, tra gli elementi di sicurezza passiva si trovano i vetri, si riferisce all'art. 71 cds e non al 78

- del campo di visibilità si parla nella dirattiva europea 77/649/cee, anche se in relazione ai parabrezza...di vetri e materiali si parla nella direttiva 92/22/cee dove, peraltro, si legge che dal 1.7.2002 gli stati membri non possono negare l'immatricolazione, vietare la vendita, la messa in circolazione di veicoli, nonchè la vendita o la messa in servizio di vetri di sicurezza e di materiali per vetri sui veicoli a motori e l'italia si è uniformata a tale direttiva in termini di omologazione
- in ogni caso, nella direttiva 77/649/cee si parla di fattore di trasmissione luminosa dei vetri misurata perpendicolarmente che deve essere almeno del 70%.....qui scatterebbe per ogni controllo la verifica del rispetto di tale fattore
 
Sempre chiaro e specifico. :OK)

Ad integrazione di quanto detto dal buon Secci aggiungo quanto segue:

L'omologazione e l'installazione di vetri scuri o di pellicole oscuranti sui cristalli laterali anteriori di autoveicoli immatricolati come autovetture adibite al trasporto di persone ad uso personale, non è consentita ne tantomeno viene rilasciata perchè in contrasto con le norme relative all'omologazione dei suddetti componenti.

(Le ho provate davvero tutte per chiedere l'omologa delle pellicole ai vetri anteriori, e non esiste modo lecito per poterla ottenere.
Ammetto che in materia vi sia una confusione infernale, ma se si raccolgono tutti gli elementi forse ci si raccapezza un po di più.)

Per omologare i vetri dei veicoli le case devono seguire determinate direttive. Se alla fine del processo il vetro è conforme, esso viene omologato e sucessivamente installato sul veicolo.
Sul vetro vi sono dei riferimenti e R43 indica che quel cristallo ha una trasmissione luminosa pari al 70% (li massimo consentito per legge per poter ottenere l'omologa).

Se è stato fissato un limite di legge sotto il quale non si può andare come % di trasmissione luminosa, ecco una delle ragioni che non consentono di ottenere omologazioni dfferenti rispetto a quanto enunciato, sia per gli stessi vetri, che per altri dispositivi simbiotici ad essi (le pellicole).

Le pellicole sono omologate seguendo dei criteri di legge stabiliti.
Viene consentito il loro utilizzo sui cistalli laterali posteriori e sul lunotto, qualsiasi sia il tipo di trasmissione luminosa ad esse imputata.
Questo è possibile perchè vengono assolti i requisiti di legge.

Se le pellicole omologate secondo questi standard, vengono applicate ai vetri anteriori, tutto l'insieme (vetro e pellicola) perdono la loro omologa in quanto non soddisfano più i requisiti minimi di legge in materia di trasmissione luminosa.

Questo è quanto da me ottenuto come sintesi delle mille domande e mille richieste inolrate a case produttrici, ministero, forze dell'ordine e quant'altro.

In linea di principio in caso di contestazioni dovrebbe venir elevata contravvenzione all'art.71 cds e non 78.
Poi dipende (in maniera peraltro sbagliatissima!!)anche l'esigenza di cassa dell'organo che esegue i controlli.

Se volete apporre le pellicole anche ai vetri anteriori lo fate sotto vostra piena responsabilità che certamente l'installatore si guarderà bene dal prendere.
La vendita infatti è cosa lecita come l'applicazione. E' il circolare che non lo è e di conseguenza ecco spiegato il motivo delle limitate responsabilità dell'installatore.
 
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