Palpebre per fanali

Gentilmente pioi potresti far sapere anche a me la faccenda, dato che le monto pure io??

thanks...
 
allora... rientra nell'articolo 78 del c.d.s. "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione." di fatto se copri una parte anche piccola del faro il faro non è + lo stesso e quindi sei sanzionabile come se avessi le lucine blu.
ovviamente non troverai "non puoi mettere la palpebrine sul fanalino" perchè non possono prevedere quello che si inventeranno i malati di tuninghite quindi loro si parano il popò e ti dicono "non puoi toccare la tua macchina. se xò la tocchi devi aggiornare il libretto"

nella ricerca ho trovato un link interessante:

http://www.ilvigileurbano.it/modifiche% ... eicoli.htm

se dopo becco un ghisa (vigile in milanese) glielo chiedo.

:ciao)
 
grazie...
Immaginavo si riferissero all'articolo 78 e seguenti...
Ma qui, a questo punto sorge una domanda non a casaccio:
Le palpebrine, modificano i requisiti essenziali dell'auto?

Secondo me no, dato che non impediscono visibilità ne al conducente, ne agli altri veicoli che si incrociano...

Poi, ovviamente tutto è da interpretare...

bye..
 
Arj147":32st4fdw ha detto:
grazie...
Immaginavo si riferissero all'articolo 78 e seguenti...
Ma qui, a questo punto sorge una domanda non a casaccio:
Le palpebrine, modificano i requisiti essenziali dell'auto?

Secondo me no, dato che non impediscono visibilità ne al conducente, ne agli altri veicoli che si incrociano...

Poi, ovviamente tutto è da interpretare...

bye..

qui fuori è sempre pieno di vigili, stasera ne becco uno e glielo chiedo :OK)
 
ratatuia":38bpsj8s ha detto:
Arj147":38bpsj8s ha detto:
grazie...
Immaginavo si riferissero all'articolo 78 e seguenti...
Ma qui, a questo punto sorge una domanda non a casaccio:
Le palpebrine, modificano i requisiti essenziali dell'auto?

Secondo me no, dato che non impediscono visibilità ne al conducente, ne agli altri veicoli che si incrociano...

Poi, ovviamente tutto è da interpretare...

bye..

qui fuori è sempre pieno di vigili, stasera ne becco uno e glielo chiedo :OK)
Ok ok grazie! :grazie)
Però la norma è da interpretare.. :scratch) , nn è detto che la palpebra modifichi il faro! :ka)
Adesso inizio a chiedere anch'io vahh..cmq probabilmente è uno di quegli articoli vaghi come c'è ne sono tanti....e dipende da chi trovi e se c'è l'ha con chi ama il tuning! :cry:
 
sono perfettamente d'accordo, se trovi il puntiglioso ti sanziona altrimenti non ci fanno nemmeno caso, cmq chiederò. :ciao)
 
in verità c'è poco da interpretare...basta che chi ti ferma prova con e senza palpebre, se il fascio di luce è modificato te la fa e se fai ricorso è anche difficile che te la levano anzi..... se poi è innamorato del tunning no....almeno io farei così.
 
mah non mi sembra che in quegli articoli dica qualcosa riguardo alla copertura dei fari ma parla solo del colore...conosco gente che hanno ribassato il cofano sopra ai fanali nelle golf e non gli hanno mai fatto storie...per quelle perche per tutto il resto si( scarichi vetri ecc...)
 
maxjtd116":1utqahan ha detto:
mah non mi sembra che in quegli articoli dica qualcosa riguardo alla copertura dei fari ma parla solo del colore...

parla solo del colore? hai letto l'articolo 78?

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, d.m. 22 dic. 1998.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350.
 
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