Articolo 78 Nuovo codice della Strada (st)
Qui Polizia Stradale. “La sostituzione di elementi di equipaggiamento di un veicolo omologato può avvenire solo con elementi omologati nelle parti che li costituiscono (nel caso in esame, lampade, parabola, ecc.) e che siano stati omologati per il veicolo sul quale vengono installati. Questo doppio collegamento (elementi omologati e se per il veicolo cui sono destinati) è molto rigido in Italia: pertanto, per il caso in questione, il kit di fari allo xenon che possono essere montati sul veicolo sono solo quelli che la casa costruttrice ha omologato insieme al prototipo. La sanzione per chi circola con dispositivi di illuminazione non omologati per il tipo di veicolo è contenuta nell’articolo 72 del codice della strada (solo di carattere pecuniario). La sostituzione dei fari ordinari con quelli allo xenon non è soggetta ad aggiornamento della carta di circolazione (dunque, non è applicabile l’articolo 78 del codice della strada), ma è controllata in sede di revisione del veicolo.” Come sarebbe stato precisato dalla Polizia stradale a più persone.
L’ARTICOLO 78 COMMA 3. In base all’art.78 comma 3 (così modificato dal DM Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008) le sanzioni amministrative variano dai 389 ai 1596 euro di multa oltre al ritiro – sul posto – del libretto (carta di circolazione), secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, per poi dover andare in motorizzazione a fare la revisione straordinaria (previa sistemazione delle lampade).
L’articolo 78 comma 3 prevede che si applichi quella sanzione per modifiche presenti sulla carta di omologazione e anche sul libretto (carta di circolazione). “Ma tutti sappiamo che anche sulle auto con i bixeno di serie non c’è nulla sul libretto, quindi non avendo modificato nessuna caratteristica costruttiva presente sul libretto non ti possono contestare questa sanzione”, dice un lettore.
“Contestabile anche l’art.72 che può prevedere anche il ritiro del libretto ma con multa variante da 80€ a 318€” e contestabile anche “l’art.153 comma 9 che non prevede il ritiro del libretto ma la decurtazione di un punto dalla patente ed una multa che va da 39€ a 159€(che è sempre meno di una che va da 389€ a 1596€)”.
I RICORSI SPESSO RIGETTATI. Ci sarebbero stati dei ricorsi da parte degli utenti verso i quali sono stati elevati i verbali per violazione nell’installazione dei fari ma gli stessi sarebbero stati spesso rigettati in sede di giudizio.
Di seguito le indicazioni per una maggiore informazione dell’automobilista consona al rispetto delle normative.