VerdeRubbe":1fudjx92 ha detto:
Salve ragazzi come da titolo stamani mi son svegliato come ogni mattina per recarmi al lavoro, sono sceso in garage e ... SORPRESA il paraurti della mia gt dopo soli 5000km raschiato in maniera abbastanza evidente. Mi sono già informato e il carrozziere deve riverniciare tutto il paraurti per la modica spesa di € 300,00. Ho contattato il gestore del garage che a quanto pare non ne vuole sapere di ricoprire le spese. Ora mi chiedo, pago regolarmente il garage e qualsiasi danno succeda ne devo rispondere io?? Voi mi direte cambia il garage (questo è certo) ma vorrei sapere se qualcuno sà con certezza in questo caso chi dovrebbe pagare i danni?
Visto che mi sta tanto a cuore questo forum........ ecco cosa ho cercato e trovato:
Garage responsabile dell’auto in custodia
18/05/2007
Il contratto di parcheggio delle autovetture è un contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l'affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l'obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato (Cass. 3863/2004). Restano irrilevanti eventuali Condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente. Lo ha affermato la Terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 5837 del 13 marzo 2007, precisando che l'eventuale clausola di esclusione della responsabilità del gestore del parcheggio nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto.
Responsabilità da cose in custodia e presunzione di colpa
01/05/2006
L'art. 2051 del codice civile prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità del custode quindi non dipende dal comportamento del custode, ma dal solo rapporto, dalla sola relazione che intercorre tra lui e la cosa, cioè dal rapporto di custodia. Si è in presenza quindi di una presunzione di colpa. Pertanto, per aversi responsabilità del custode, è sufficiente provare il nesso di causalità tra cosa e danno. Esiste tuttavia un limite alla responsabilità del custode: il fattore "caso fortuito", vale a dire un evento imponderabile ed imprevedibile che priva un soggetto della possibilità di resistenza e contrasto rispetto al verificarsi dell'evento stesso. La prova del caso fortuito spetta naturalmente al custode. La sintesi di quanto sopra è offerta molto chiaramente dalla Sentenza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2004, la quale infatti afferma che "In caso di responsabilità da cose in custodia, è necessario che il danneggiato dimostri l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato, mentre spetta al custode l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di recidere il nesso "eziologico" (relativo alle cause ndr) che lega l'evento lesivo alla cosa."