Per completezza riporto quello che i ns sindacati hanno inviato per la scelta del TFR:
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LA SCELTA SUL TFR: MEGLIO ESSERE INFORMATI
Con queste brevi note vogliamo indicare a lavoratrici e lavoratori le informazioni principali necessarie per effettuare una scelta consapevole sulla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
1) A quanto ammonta il TFR?
Ogni anno l’azienda accantona una certa cifra, che si somma agli accantonamenti degli anni precedenti. Inoltre questa cifra accantonata viene ogni anno rivalutata.
L’entità esatta dell’accantonamento varia a seconda di alcuni coefficienti indicati annualmente, ma nell’ultimo anno (e la cifra annuale si discosta poco da questa) l’importo è stato pari al 6,9% della retribuzione annua.
2) Come si rivaluta il TFR?
Il TFR si rivaluta annualmente dell’1,5% più il 75% dell’inflazione programmata (una rivalutazione costante che, nell’esperienza attuale, è garantita da pochissimi fondi pensione integrativi).
3) Quale è la differenza tra chi lavora in una azienda con più di 50 dipendenti e chi lavora in una azienda con 50 o meno dipendenti?
Dal punto di vista della lavoratrice e del lavoratore non vi è alcuna differenza. Nel caso di 50 o meno dipendenti il TFR accantonato rimane materialmente all’azienda che lo deposita in un proprio c/c bancario; nel caso di oltre 50 dipendenti il TFR accantonato viene depositato nel servizio di tesoreria dell’INPS. Tuttavia, in entrambi i casi, il lavoratore continua a mantenere il proprio rapporto direttamente con l’azienda, sia per la richiesta delle anticipazioni che per la liquidazione quando finisce il rapporto di lavoro.
4) Quale è la differenza fra i dipendenti assunti dopo il 28/4/1993 e quelli assunti prima del 29/4/1993?
La differenza principale è data dal fatto che chi è stato assunto prima del 29/4/1993 può iscriversi ad un fondo pensione integrativo anche senza versarci il TFR mentre chi è stato assunto dopo il 28/4/1993 se si iscrive ad un fondo pensione integrativo è obbligato a versarci l’intero TFR.
5) Ogni quanto tempo deve essere effettuata la scelta sulla destinazione del TFR?
Nel caso che la lavoratrice od il lavoratore scelga di mantenere il TFR in azienda potrà ripensare tale scelta in ogni momento della sua vita lavorativa, mentre nel caso scelga di versare il TFR in un fondo pensione integrativo tale scelta è irreversibile.
Da queste norme ne derivano 4 tipologie di lavoratori che devono effettuare la scelta sulla destinazione del TFR attraverso un modulo predisposto dal Ministero del lavoro (da notare che quando si parla di prima occupazione si intende occupato con un rapporto di lavoro subordinato, in pratica che versa i contributi alla previdenza obbligatoria, ad esempio all’INPS):
1) Lavoratori con data prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 NON versano il TFR ad un fondo pensione integrativo.
Possono decidere:
a) Di versare l’intero ammontare del TFR ad un fondo pensione integrativo;
b) Di mantenere l’intero ammontare del TFR in azienda.
2) Lavoratori con data prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versano una quota del TFR ad un fondo pensione integrativo.
Possono decidere:
a) Di continuare a versare al fondo pensione integrativo la stessa quota di TFR;
b) Di versare l’intero ammontare del TFR al fondo pensione integrativo.
3) Lavoratori con data prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 NON versano il TFR ad un fondo pensione integrativo e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR.
Possono decidere:
a) Di mantenere l’intero ammontare del TFR in azienda;
b) Di versare una parte del TFR, secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi, al fondo pensione integrativo;
c) Di versare l’intero ammontare del TFR al fondo pensione integrativo.
4) Lavoratori con data prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 NON versano il TFR ad un fondo pensione integrativo e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR.
Possono decidere:
a) Di mantenere l’intero ammontare del TFR in azienda;
b) Di versare una parte del TFR al fondo pensione integrativo;
c) Di versare l’intero ammontare del TFR al fondo pensione integrativo.
QUAL’E’ LA SCELTA MIGLIORE PER UN LAVORATORE O UNA LAVORATRICE?
Da questo semplice elenco di scelte possibili, rispetto alle quali ognuno può capire in quale condizioni si trovi, risulta chiaro che se si decide di versare il TFR ad un fondo pensione integrativo questa scelta sarà irreversibile, cioè rimarrà tale per tutta la vita lavorativa.
Una scelta impegnativa, rispetto alla quale dobbiamo ad esempio tenere presente che decidere di “versare il proprio TFR ad un fondo pensione” potrebbe voler dire che il TFR viene seminato in vari fondi pensione. E’ il caso di chi cambia azienda, ad esempio, o di chi cambia contratto. Infatti ogni azienda può avere il proprio fondo pensione o meno, mentre ogni CCNL ha il suo fondo pensione (al quale va il TFR se non esiste un fondo pensione aziendale).
E questo senza dimenticare che già oggi la legge rende impossibile, per alcuni lavoratori, riprendere come liquidazione quanto versato ai fondi pensione, obbligando a prenderne almeno una parte come rendita mensile. Questo vorrebbe dire che se versiamo il TFR ad un fondo pensione ne riprenderemo solo una parte come liquidazione, il resto verrà restituito a rate nella rendita mensile (finché campiamo, ovviamente).
Insomma, se fossimo chiamati ad un consiglio consiglieremmo senz’altro di lasciare il TFR in azienda. Solo in questo modo, infatti, ci possiamo riservare la possibilità di cambiare idea in futuro, magari quando avremo capito meglio la miriade di leggi che regolano i fondi pensione.
Questa scelta la consigliamo anche ai lavoratori assunti dopo il 28/4/1993, per i quali apparentemente non cambia niente poiché se sono iscritti ad un fondo pensione sono comunque costretti a versarci tutto il proprio TFR. Ma solo apparentemente perché se scelgono (oggi e per tutta la vita) l’azienda, anche se si è iscritti al fondo pensione integrativo o se si intende iscriversi al fondo stesso, potranno un domani cambiare idea o scegliere di sospendere la propria iscrizione al fondo pensione o magari sperare di cambiare la legge, senza subire la condanna a vita di vedere il proprio TFR finire nelle mani dei fondi pensione.
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Questo è quello che gira da noi!!!