eccolo appena tornato da una nottata lunga, scrivo 2 righe e scappo a dormire...
Purtroppo nn esiste il
diritto di recesso per chi acquista un bene direttamente in negozio, diciamo che va in base a come si è svegliato il venditore quella mattina.
SUL DIRITTO DI RECESSO:
ho appena fatto un acquisto ma ci ho ripensato
Consumatore A: “Qualche giorno fa ho comprato un orologio via Internet, ma ora che me lo sono provato ci ho ripensato. Cosa posso fare?”
Consumatore B: “Stamani ho acquistato un paio di scarpe nel negozio sotto casa mia, ma dopo che me le sono portate a casa e le ho provate insieme ai miei vestiti, mi sono accorta di aver fatto un acquisto sbagliato. Ho diritto a restituirle al negozio?”
E' capitato a tutti di fare un acquisto e poi pentirsene, ma, mentre il consumatore A ha diritto al ripensamento (il cosiddetto diritto di recesso), il consumatore B dovra' tenersi le scarpe. In questa scheda spieghiamo quando e come si puo' esercitare il diritto di recesso o di “ripensamento”.
Salvo diversi accordi contrattuali tra le parti, il diritto di recesso/ripensamento non e' previsto per gli acquisti effettuati da aziende/professionisti con partita iva.
Vendite in negozio o in altri locali commerciali
Non esiste il diritto di recesso se non a discrezione del venditore. Quindi occhio a cosa si acquista.
Vendite fuori dai locali commerciali
(a domicilio, per strada, in alberghi, per posta, eccetera)
Si puo' recedere senza penalita' e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha sessanta giorni per il ripensamento.
Attenzione, non esiste il diritto di recesso per i contratti relativi:
- alla costruzione, vendita, e locazione di beni immobili;
- alla fornitura di prodotti alimentari o di uso corrente consegnati con scadenza regolare;
- alle assicurazioni;
- agli strumenti finanziari;
- a servizi che sono gia' in erogazione.
(qui la scheda specifica:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... eda=133666)
Vendite a distanza
(via internet, per telefono, eccetera)
Si puo' recedere senza penalita' e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha novanta giorni per il ripensamento.
Attenzione, non esiste il diritto di recesso per le vendite a distanza:
- di strumenti finanziari;
- tramite distributori automatici;
- tramite telefono pubblico;
- per la costruzione e acquisto di beni immobili (per i contratti di locazione a distanza esiste invece il diritto di recesso);
- per la fornitura di prodotti alimentari o di uso domestico corrente consegnati con scadenza regolare;
- di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando e’ prevista una data o un periodo determinato per la fornitura (per esempio con prenotazione);
- di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima di 10 giorni lavorativi;
- di beni e servizi il cui prezzo e’ legato al tasso di interesse e non puo’ essere controllato dal venditore;
- di beni confezionati su misura o personalizzati;
- di prodotti audiovisivi o software sigillati aperti dal consumatore (per esempio un DVD sigillato);
- di giornali, riviste e periodici;
- di servizi di scommesse e lotterie.
(qui la scheda specifica:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... heda=40722)
Contratti di multiproprieta’
si puo' recedere senza penalita' (escluse le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto) e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha tre mesi per ripensarci.
(qui la scheda specifica:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... eda=133661)
Contratti di locazione(affitto, eccetera)a distanza e fuori dai locali commerciali
Esiste il diritto di recesso per i contratti di locazione conclusi a distanza, ma non per quelli eseguiti fuori dagli esercizi commerciali. Attenzione: non esiste il diritto di recesso per il contratto di locazione per posta (ad esempio tramite la consultazione di un catalogo), in quanto e' considerato come eseguito fuori dagli esercizi commerciali. Se invece lo stesso contratto viene concluso tramite Internet o per telefono (quindi a distanza), si ha diritto al ripensamento entro 10 giorni lavorativi. Se non sono state date informazioni sul diritto di recesso, il ripensamento e' di 60 giorni per le vendite fuori dai locali commerciali e novanta giorni per le vendite a distanza.
Pacchetti turistici
C'e' il diritto di ripensamento entro 10 giorni lavorativi solo quando l'acquisto e' avvenuto a distanza o fuori dai locali commerciali. Se non sono state date informazioni sul diritto di recesso, il ripensamento e' di 60 giorni per le vendite fuori dai locali commerciali e novanta per le vendite a distanza.
(qui la scheda specifica:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... heda=40738)
Contratti bancari, assicurativi, finanziari
Per i contratti a distanza che hanno per oggetto servizi di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione e di previdenza sociale il termine di recesso e' di 14 giorni e prima della conclusione del contratto devono essere fornite specifiche informazioni. Per approfondire si veda la scheda:
BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE: CONTRATTI A DISTANZA E DIRITTO DI RECESSO
Dopo 3 volte che lo stesso oggetto viene portato in assistenza, ma nn viene riparato tu hai diritto alla sostituzione o a farti restituire i soldi..
La Domanda:
Vorrei sapere se è legale ciò che mi hanno risposto in Motorola: ho acquistato un telefono difettoso e gli stessi venditori lo hanno ammesso.
Per sostituirmelo però doveva avere meno di 6 minuti di conversazione sia in chiamata che in ricezione.
Vorrei sapere se i termini per il reclamo sono legali. Grazie.
L'Avvocato Risponde:
Da quanto riportato, pare di capire che vi sia una clausola, inserita nelle condizioni generali di vendita predisposte da Motorola, in base alla quale non può in ogni caso farsi luogo alla sostituzione dei telefoni cellulari venduti quando questi sono stati usati per più di sei minuti.
Orbene, una clausola di questo tipo è con ogni probabilità vessatoria e, pertanto, inefficace ai sensi dell'art. 1469quinquies del codice civile.
Tale disposizione è stata, insieme a numerose altre, inserita nel nostro codice con la legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha dato attuazione per l'Italia ad un'importante direttiva dell'Unione Europea in materia di tutela del consumatore.
Si può anche specificare che la clausola predisposta da Motorola rimarrebbe comunque non vincolante per il consumatore, anche qualora egli la avesse discussa ed accettata.
La legge infatti, per la precisione al comma 2° dell'art. 1469quinquies, si spinge sino a prevedere che "sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista" (dove per "professionista" si deve intendere qualunque venditore, fornitore di servizi e simili).
Al caso indicato dal lettore, quindi, si applicano le normali regole in materia di compravendita e di vizi occulti dei beni venduti, sempre previste dal codice civile che, all'art. 1490, comma 1°, prevede, seguendo una lunga tradizione, che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore". In caso di vizi, il compratore deve denunciarli al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (per la denuncia in teoria è sufficiente anche una comunicazione orale, come ad esempio la classica telefonata, ma è molto meglio inviare una, sia pur breve, raccomandata scritta con ricevuta di ritorno). Fatta la denuncia, il consumatore ha, in base all'art. 1492, comma 1°, cod. civ., l'opzione tra due eventualità: egli "può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo".
"Risoluzione" significa semplicemente scioglimento del contratto, il che in termini pratici comporta che le cose vengano riportate nello stato in cui si trovavano prima della stipulazione: quindi il danaro deve tornare nelle mani del compratore e l'oggetto viziato in quelle del venditore. Inoltre, siccome vi è stata una perdita di tempo e spesso anche di danaro, il compratore ha, almeno in linea di principio, diritto al risarcimento del danno subito per aver stipulato un contratto che poi è andato a monte.
Ovviamente il consumatore opterà invece per la riduzione del prezzo quando la cosa da lui acquistata, sia pure difettosa, comunque funziona, ed è suo interesse continuare a tenerla; altrettanto ovviamente, tuttavia, gli spetta in questo caso una riduzione del prezzo, dal momento che la cosa non presenta tutte le caratteristiche per le quali era stata acquistata e, pertanto, ha sicuramente un valore minore.
Per vertenze come quella riportata dal lettore, si può ricorrere al Giudice di Pace. Anzi, se il valore dell'oggetto acquistato non supera il milione, si può stare in giudizio persino senza l'assistenza, e quindi senza i "costi" di un avvocato, anche se sicuramente la causa sarebbe meglio curata e seguita da un tecnico professionista di fiducia.
Scusate se ci sono 54130 ERRORI, ma capitemi