Come vi comportereste se aveste dei condomini che fanno sem

Megadeath":3eh9dnbv ha detto:
Alex629":3eh9dnbv ha detto:
Totale 125.315 € + iva :asd)
:asd) :asd) dai, a meno che non hai una reggia da 700 metri, con 50-60.000 te la cavi :) tutto quanto compreso intendo, ovvero ristrutturazione completa
:eek:hmamma) 50-60.000? Na bella cifra eh?
Cmq io non sono messo tanto meglio di voi nel senso che io vivo in una casa singola e quindi non ho problemi di gente che rompe nè sopra nè sotto :asd) . In compenso però i miei confinanti sono dei rompipalle assurdi, non se ne può più, é peggio ogni giorno che passa. Risparmio 60.000€ di insonorizzazione e ne spendo altrettanto di avvocati :splat) :asd)
Però almeno la notte dormo quello si.
 
Solo una info di passaggio.
Il valore di un immobile non sufficientemente isolato acusticamente è "per standard" ridotto del 20% (anche più in casi particolari, ma generalmente è il 20%).

Tanto per capire "quanto" incida il disagio acustico.
 
InterNik":3ow2ajcq ha detto:
Solo una info di passaggio.
Il valore di un immobile non sufficientemente isolato acusticamente è "per standard" ridotto del 20% (anche più in casi particolari, ma generalmente è il 20%).

Tanto per capire "quanto" incida il disagio acustico.

Giustissimo,
ma è altrettanto vero che le unità abitative,sopratutto nella metropoli,a meno che di Edifici Residenziali altamente rifiniti e inavvicinabili per i comuni mortali,non vengono pensate assolutamente per ridurre tale disagio.
Tant'è vero che un mio amico,avendo la camera da letto,confinante con il bagno del vicino,la mattina si svegliava all'azione dello sciaquono,piuttosto che della sveglia :asd) :asd)

Insomma è un vero problema :cry: che maggiormente si patisce nei casi ostinati di maleducazione e inciviltà di alcuni condomini...e oggigiorno sono sempre di più........ :swear)
 
pure io mi ritrovo ad avere condòmini rumorosi e maleducati: ora non ho tempo di raccontarvi cosa combinano e non mi soffermo neanche a dirvi di che nazionalità siano. dico solo che, siccome con le buone non ottengo niente perchè dopo aver fatto loro notare bonariamente che certe cose non si fanno loro dopo un pò riprendono a farle come se niente fosse e siccome non voglio stravolgere un appartamento di circa 30 anni per insonorizzarlo, io e mia moglie abbiamo optato per una scelta drastica: traslochiamo.
 
Sono andato nuovamente a parlarci in maniera civile chiedendogli di fare meno casino e la loro risposta è stata ci proveremo,cioè mi sono cadute le braccia per terra
 
andrea5887":g2l8lofs ha detto:
Sono andato nuovamente a parlarci in maniera civile chiedendogli di fare meno casino e la loro risposta è stata ci proveremo,cioè mi sono cadute le braccia per terra


CC, nn mi sembri molto sveglio... Prendi la divisa (se è in caserma firma il foglio di uscita) torni a casa, prendi il tuo bel portafoglio con il laccetto te lo appendi al collo, e in modo molto gentile :wall) :mazza) fai notare loro che sei li fuori... Quando aprono, gli spieghi che cosi nn si puo andare avanti... Se continuano, l'unica è agire: Art. 659 C.P



Il Codice Penale disciplina le immissioni moleste con l'art. 659 c.p., il quale è inserito tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica. L'ordine pubblico è il buon assetto ed il regolare andamento della vita sociale; la tranquillità pubblica, che rappresenta l'aspetto soggettivo dell'ordine pubblico, è la serenità d'animo che deriva al popolo dall'assenza di motivi di allarme, di commozione e di molestia.

Per questi motivi il reato può prefigurarsi anche come reato di pericolo e, dunque, per la sua sussistenza "…è necessario e sufficiente che i rumori prodotti abbiano una potenzialità diffusa verso un numero indeterminato di persone, ancorché non sia richiesto un turbamento della pubblica quiete e, una volta accertata l'idoneità della condotta, sia irrilevante la circostanza che il disturbo risulti avvertito da una o da più persone".(Cass. Pen., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 238 - Pres. Gemelli), da ciò deriva che "…per essere penalmente sanzionabile ex art. 659 del C.P. la condotta di chi produce rumori e schiamazzi deve incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati -, di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialità di essere avvertiti da un numero indeterminato di persone pur se, poi, in concreto, soltanto alcune persone se ne possono lamentare. Conseguentemente, la contravvenzione non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non da altri, abitanti del condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero trovantisi nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi, non si produce il disturbo, effettivo e potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto quello di definite persone, sicché il fatto, se del caso, può costituire illecito civile, ma non assurgere a violazione penalmente sanzionabile." (Cass. Pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n. 1406, Pres. Carlucci).

L'articolo 659 C.P. prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti pubblici; l'altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Affinché possa ritenersi configurata la fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma, si deve accertare che:

1.

il soggetto abbia fatto schiamazzi (baccano di grida discordanti e disordinate) o rumori (grida veementi e tumultuose, alterchi, diverbi, fischi e ululati) oppure, abbia abusato (cioè adoperato in tempo o in luoghi o in modo contrario alle leggi e alle consuetudini) di strumenti sonori (che siano normalmente destinati alla produzioni di suoni - come strumenti musicali, radio, campane -, o siano adibiti eccezionalmente a tale uso - come casseruole, coperchi di pentole, ecc.) o di segnalazioni acustiche (clacson, trombe, sirene di navi) oppure, abbia suscitato o - avendone l'obbligo giuridico o la possibilità pratica - non impedito strepiti di animali (venga rumore prodotto dagli animali con gli organi vocali - nitriti, latrati, guaiti - o, con il loro movimento - calpestio, corse, campanelli legati alla coda, ecc.);
2.

per effetto dell'azione o dell'omissione suddetta (vedi articoli 40 e 41 c.p.) sia stato reso impossibile o notevolmente ostacolato il normale svolgimento delle occupazioni o del riposo di un numero considerevole e indeterminato di persone ovvero di uno spettacolo, ritrovo o intrattenimento pubblico;
3.

il soggetto, al momento della condotta, si sia reso conto (dolo) o avrebbe potuto rendersi conto (colpa) di arrecare disturbo. La giurisprudenza ha peraltro recentemente chiarito che l'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 659 c.p. è, oltre alla pubblica tranquillità, la quiete privata da ricomprendere anch'essa nel concetto di ordine pubblico. Conseguentemente il ridotto ambito delle molestie non esclude la configurabilità del reato, potendo la contravvenzione ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l'interesse di una singola persona, come ha affermato la Cassazione.

Relativamente alla fattispecie prevista dal secondo comma, occorre accertare che:

1.

il soggetto eserciti una professione o un mestiere rumoroso - cioè che non si può esercitare senza produrre rumori, (come, ad esempio, una scuola di canto, di ballo, di scherma, ecc.);
2.

il soggetto non si sia attenuto, nell'esercizio del mestiere o della professione, alle norme di legge o alle prescrizioni dell'Autorità. Se mancano tali norme o prescrizioni l'ipotesi in parola non può verificarsi, a sostenuto la Cassazione, ma qualora il soggetto unisca ai rumori necessari altri rumori non necessari troverà applicazione il primo comma di questo articolo.

In relazione a quanto previsto dal secondo comma, si rileva che le autorizzazioni all'esercizio di attività temporanee rumorose, quali attività di cantiere, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, concertini, ecc., rilasciate dal Comune in deroga ai limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/95), non mettono al sicuro il titolare dell'autorizzazione da eventuali responsabilità penali in presenza di accertato disturbo alla popolazione, così come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. I, 4 dicembre 1995, Balestra; Cass., sez. I, 5 febbraio 1998, Nereo). La S.C. ha, infatti, evidenziato l'inefficacia dell'esistenza di un'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività rumorosa, sul presupposto che l'esercizio dell'attività autorizzata deve comunque esplicarsi nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni a tutela della quiete pubblica. Inoltre, sebbene l'esercizio di attività rumorosa non sia sanzionabile ai sensi del secondo comma dell'art. 659 c.p. quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità e delle disposizioni di legge, è comunque applicabile il primo comma della medesima disposizione qualora l'uso di strumenti sonori ecceda il normale esercizio dell'attività ed arrechi disturbo all'occupazione o al riposo delle persone (la fattispecie esaminata riguardava l'esercizio di attività di discoteca a carattere stagionale) (Cass., sez. I, 10 febbraio 1995, Mangone).

Questo breve excursus giurisprudenziale mette in chiara evidenza l'ampio spettro interpretativo cui fa capo l'art. 659 c.p. e, nel contempo, sottolinea l'importanza che ha l'organo accertatore nel valutare, caso per caso, la gravità e l'estensione del disturbo arrecato alla popolazione, con particolare riguardo alle emissioni sonore prodotte dall'uso abnorme degli strumenti normalmente utilizzati dal titolare dell'attività o a causa della produzione di altri rumori non strettamente connessi con l'espletamento della medesima attività. Tuttavia, è necessario ricordare che, per l'ipotesi contravvenzionale contemplata nel primo comma, è necessario fornire la prova dell'idoneità del rumore a cagionare turbativa della quiete pubblica, mentre con riferimento al reato previsto dal secondo comma dell'art. 659, l'evento perturbante deve ritenersi presunto dall'accertata violazione di norme e regolamenti. Al riguardo, preme ricordare che l'accertamento, potrà trovare fondamento anche senza una specifica perizia o consulenza tecnica, poiché il giudice potrà trarre gli adeguati elementi di convincimento attraverso altri mezzi di prova quali, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di persone in grado di riferire su fatti oggettivamente percepiti.

Relativamente alla ben più complessa questione dei rapporti intercorrenti tra la norma penale appena esaminata e la legge-quadro sull'inquinamento acustico, si ritiene che la questione è ancora aperta, tanto che è affrontata in modo differente da dottrina e giurisprudenza. Infatti, secondo il principio di specialità contemplato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 verrebbe da intendere implicitamente abrogato l'art. 659 c.p.. La Corte di Cassazione si è pronunciata nel merito (Cass., sez. I, 12 marzo 1997, Rosso, in Riv. pen. n. 4/1997 con nota di L. RAMACCI, Inquinamento acustico: la Cassazione individua l'ambito di applicazione della legge quadro e dell'art. 659 c.p.) osservando che le disposizioni in esame tutelano beni giuridici diversi ed è pertanto da escludersi l’implicita abrogazione dell'art. 659 c.p.. Inoltre, s'è aggiunto che è compito del Giudice verificare, caso per caso, se le vicende sottoposte alla sua attenzione configurino una violazione amministrativa conseguente all'inosservanza dei limiti fissati dalla legge-quadro, ovvero una lesione o messa in pericolo della pubblica quiete, sanzionabile in base all'art. 659 c.p.. Tale interpretazione appare, a tutt'oggi, quella prevalente anche se non sono rari i casi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia assunto un'interpretazione opposta, ritenendo sussista un evidente rapporto di specialità tra la disposizione penale di cui al secondo comma dell'art. 659 e quella contemplata dall'art. 10 della legge n. 447/95 che favorisce l'applicabilità di quest'ultima rispetto a quella penale di carattere generale.

Alla luce delle pronunce sopra richiamate appare evidente che la Corte di Cassazione non ha ancora raggiunto un indirizzo univoco nell'individuare i rapporti intercorrenti tra la disciplina penale e quella amministrativa di più recente introduzione. È inoltre facile prevedere che ulteriori questioni saranno sollevate se e quando sarà data attuazione all'art. 16 della legge n. 447/95 che prevede l'abrogazione delle norme incompatibili con la legge medesima.

Sembra dunque che anche applicando l'indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso restano comunque soggette a sanzione penale i casi maggiormente significativi, limitando l'applicazione delle norme amministrative alle meno gravi violazioni formali.



Devo venire io?.. :marameo)
 
@Massimo230 il problema non sarebbe quello,sai da quanto avrei già fatto questa cosa già dopo 10 giorni che c'era questo macella mapurtroppo la mia ragazza è una notevole palla al piede e non vuole che faccia azioni simili aspetta che lo faccia qualcun'altro del palazzo visto che ci abitano altri due colleghi e pure loro stanno come me,sai come sono le donne....
 
andrea5887":km78fxgh ha detto:
@Massimo230 il problema non sarebbe quello,sai da quanto avrei già fatto questa cosa già dopo 10 giorni che c'era questo macella mapurtroppo la mia ragazza è una notevole palla al piede e non vuole che faccia azioni simili aspetta che lo faccia qualcun'altro del palazzo visto che ci abitano altri due colleghi e pure loro stanno come me,sai come sono le donne....


bah... :sgrat) , se qui tutti aspettano tutti nn nè verrete mai fuori.. aggisci, se la tua ragazza dice qualcosa fai finta di niente.. nè guadagnate di salute
 
Però anche sti vicini sono mitici: festa grande fino a notte fonda con tre rappresentanti delle fdo nel palazzo! :lol:
 
Massimo230":b89vnynp ha detto:
andrea5887":b89vnynp ha detto:
@Massimo230 il problema non sarebbe quello,sai da quanto avrei già fatto questa cosa già dopo 10 giorni che c'era questo macella mapurtroppo la mia ragazza è una notevole palla al piede e non vuole che faccia azioni simili aspetta che lo faccia qualcun'altro del palazzo visto che ci abitano altri due colleghi e pure loro stanno come me,sai come sono le donne....


bah... :sgrat) , se qui tutti aspettano tutti nn nè verrete mai fuori.. aggisci, se la tua ragazza dice qualcosa fai finta di niente.. nè guadagnate di salute

Io pensavo che le donne spingessero ad agire in fretta e definitivamente. Almeno, le mie mi chiedono sempre questo :sgrat)
 
Bruno147":2ej77jc7 ha detto:
Io pensavo che le donne spingessero ad agire in fretta e definitivamente. Almeno, le mie mi chiedono sempre questo :sgrat)
Wow bruno cos'hai un harem? :sarcastic)
 
****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! ma abitate tutti in un alloggio ad ACCRA o MALINDI? :D ....a parte gli scherzi io ho vissuto per 15 anni circa in condominio, (piccolo stabile di piccola cittadina) e grosse cose non ne sono mai successe.Vabbè, liti coniugali che rendevano partecipi tutto il palazzo, la tipa del piano di sotto che si alza alle 5 del mattino per andare al lavoro e tira lo sciacquone...ma insomma niente a che vedere con quello che raccontate.
Sicuramente il fatto di vivere in una piccola cittadina aiuta.I casini sono minori rispetto alla grossa città dove te ne strafotti alla grande di quello che sta dall'altra parte del muro.Qui le cose vanno un pochino meglio.
Ora abito in una citta capoluogo di provincia con 90 mila abitanti (quindi un pò più grande) per 5 gionri a settimana (lavoro) e due giorni li faccio a casa dei miei in casa indipendente (il sogno della vita mia) e vi dirò: le cose vanno alla grande.
Sto all'ultimo piano, non ho praticamente muri in comunione perchè vicino a me fra il mio muro e il vicino c'è il vano ascensore e vi dirò....è come vivere per i cazzi propri.Poi logico va al buonsenso di ognuno.Io torno a casa tardi e appeno arrivo accendo subito la lavatrice di modo tale che per le 10 (vedi regolarmento condominiale) è tutto finito.Se vado in bagno nella notte evito di tirare lo sciaquone, quando viene la mia ragazza mi incazzo solo se passeggia nella notte senza ciabatte visto che sento io stesso il calcagno che sbatte contro il pavimento.Insomma mi metto, o per lo meno cerco, nelle condizioni di chi può stare di sotto.

Tornando ad Andrea io fossi in te seguirei i consigli che ti hanno dato: chiama i colleghi.
Tu li hai avvisati già più di una volta, loro non hanno capito, chiama i collgeghi e prima che questi arivino mettiti d'accordo con loro per fargli mettere un pò di pepe al culo a sta gente.Sebò non ne esci più.Anche la tua ragazza che ti dice di aspettare però....vuol dire che poi tanto fastidio non gliene danno senò ti appoggierebbe incondizionatamente :OK)
 
pis-pis":2sg4j143 ha detto:
Io torno a casa tardi e appeno arrivo accendo subito la lavatrice di modo tale che per le 10 (vedi regolarmento condominiale) è tutto finito.Se vado in bagno nella notte evito di tirare lo sciaquone, quando viene la mia ragazza mi incazzo solo se passeggia nella notte senza ciabatte visto che sento io stesso il calcagno che sbatte contro il pavimento.Insomma mi metto, o per lo meno cerco, nelle condizioni di chi può stare di sotto.
Se tutti fossero come te questo topic non esisterebbe neanche! :OK)
 
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