chi mi aiuta a trovare un articolo di un d.m.?

non mi risulta esistere (o meglio non l'ho trovato).

non hai qualche altra info, ad es. il numero?
 
InterNik":vb765t42 ha detto:
non mi risulta esistere (o meglio non l'ho trovato).

non hai qualche altra info, ad es. il numero?


macchè, dovrebbe avere a che fare con contributi per architetti... :(
 
secci":1x34wej8 ha detto:
sarà mica decreto presidente della repubblica 30 marzo 1984 n. 103
A me risultano esistere

1) "ministero degli affari esteri 30 marzo 1984 n. 137600"
2) "decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1984 n. 103" (probabile)
3) "decreto legge 30 marzo 1984 n.44"

Te li metto tutti e 3 (testi vigenti)

1)
Comunicato del Ministero degli affari esteri (in Gazz. Uff., 30 marzo, n. 90). -- Cessazione di effetto dell'accordo tra Italia e Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso a Roma mediante scambio di note l'8 gennaio 1955, nonché dei tre accordi integrativi conclusi con scambi di lettere rispettivamente del 21 ottobre 1959 e del 9 aprile-21 maggio 1970 e con scambio di note del 29 dicembre 1979-7 marzo 1980.

2) - dovrebbe essere questo -
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n. 103 (in Gazz. Uff., 3 maggio, n. 121). -- Adeguamento degli onorari commisurati al tempo, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile.
Preambolo Articolo 1
Il Presidente della Repubblica:
Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria;
PREAMBOLO
Considerato che l'art. 10 della legge suddetta dispone che ogni tre anni può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;
Considerato che la misura degli onorari per le vacazioni, fissata dalla legge 319 del 1980 non appare più adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere al suo aggiornamento;
Valutata la variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal luglio 1980 al luglio 1983 e comunicata con nota n. 20941 in data 20 settembre 1983;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo 1
-- Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacazione e di L. 8.000 per ciascuna delle vacazioni successive.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984 e per i corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


E' la misura dei compensi CTU (che aimè conosco bene)


3) Decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 91). -- Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

Preambolo Articolo 1
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, ed in particolare l'art. 3, secondo comma, lettera c), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;
Vista la direttiva n. 81/578 del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;
Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;
Vista la direttiva n. 82/532/CEE del 19 luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;
Vista la direttiva n. 84/186/CEE del 26 marzo 1984, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione dei volatili da cortile parzialmente eviscerati, in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonché regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa;
Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e della commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni agricole;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 31 marzo 1984;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
Emana il seguente decreto:

Preambolo Articolo 1 Articolo 2
Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, e prorogato al 31 marzo 1984 con decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3
Art. 2.
Con decreto del Ministro della sanità, il termine di cui al precedente art. 1 può essere differito per adeguarlo ad eventuale analogo differimento disposto con direttiva comunitaria.
Articolo 2 Articolo 3
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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