Chi ha fatto l'obiettore può prendere il porto d'armi?

Piazzo82

Nuovo Alfista
11 Ottobre 2004
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Suzzara (MN)
La domanda è nel titolo... lo chiedo perchè mi pareva che ci fosse una legge che diceva che dopo (mi pare) 5 anni che uno ha finito il servizio lo può prendere magari mi sbaglio però..

mi piacerebbe farlo, nonostante abbia fatto l'obiettore per motivi che non dipendono certamente dal significato che ha questa parola..

Grazie.
 
quindi stando a questo:

7-ter. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».

potrei oppure ho capito male? (ci sono tanti riferimenti esterni).

Se ho capito bene basterebbe che io dichiarassi di rinunciare allo status di obiettore di coscienza (visto che sono già decorsi 5 anni).

Ciò cosa comporta? (se non sbaglio la sola possibilità di chiamata alle armi in caso di guerre o altro?)
Non è che per caso mi fanno fare il militare? o mi incasinano col lavoro così come hanno fatto con la scuola?

Tempi di attesa affinchè uno possa fare il porto d'armi dopo tale comunicazione?
 
interessa anche a me,perchè nella tua stessa situazione....
beh,tutte ipotesi,ma non credo ci rifacciano fare il militare,specie ora che non è d'obbligo,sai che palle....
Partire per la guerra?? e mo chiamano proprio me? :D


comunque in attesa di qualcuno che ne sa di più a riguardo. ;)
 
Ex obiettore anch'io.

al tempo mi fecero firmare dichiarazioni varie bla bla e bla...poi però le cose cambiano. Sinceramente avrei voluto fare il militare solo per sparare :)

Al giorno d'oggi non si può sapere...potrebbe essere che in Italia ci sia il bisogno di andare in giro armati (e non ci andiamo molto distanti)

Sicuramente rinunciando allo status di obiettore in caso di chiamata alle armi..beh..non si sta più nelle retrovie... Il problema è il fatto di andare a fare la leva...mi pare che finchè c'era la leva obbligatoria ti spedivano a fare na naja...ora credo di no, ma non vorrei fare da cavia :D
 
Beh visto che la leva non è più obbligatoria per nessuno è molto difficile che te la facciano fare. Ormai sono passati 5 anni.
Ma che porto d'armi volevi farti?
 
Ammetto che non sono informato sui fatti...
Secondo me, se una persona anni fa ha deciso di non voler fare il militare, non deve poter prendere il porto d'armi!
Sono nche convinto che la leva (o naja) non era una bella cosa ma insegnava a vivere, un esperienza di vita che, nel bene o nel male, sarebbe rimasta per tutta la vita.
Io proporrei di rimettere la leva obbligatoria e per tutti!
Toglietemi una curiosità, perche avete intenzione di prendere il porto d'armi?
Toglietemi un'altra curiosità, perchè avevate scelto di non fare il militare? di che cosa avevate paura?
 
Art. 1. 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

Art. 2. 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
NOTA
Le frasi in rosso sono state aggiunte dalla legge di modifica del luglio 2007.
Sono un fulgido esempio dell'attività dei nostri parlamentari che non sanno bene di che cosa stanno parlando. La legge modifica l’articolo 2 in cui erano stabiliti i requisiti per poter fare obiezioni di coscienza, escludendone chi avesse avuto licenza in materia di armi o di esplosivi. È chiaro che la norma, ormai che è stata tolta la leva obbligatoria, ha perso ogni importanza e che la modifica potrebbe servire solo in caso di una improbabile mobilitazione generale. Il legislatore poi, pur in presenza di una legge chiarissima (la legge 110/1975 e s. m.) in cui si stabilisce la differenza fra armi e non armi, si immagina che vi possano essere altre misteriose armi che “non sono dotate di significativa capacità offensiva”, non ne sa indicare alcuna caratteristica, ma incarica il Ministero di farne un elenco. Sarà veramente interessante vedere che cosa ne esce fuori!
La frase riferita agli esplodenti è ancora più ridicola in quante presuppone che vi siano degli esplodenti non di libera vendita, ma per cui occorre essere in possesso di licenze di PS e che siano privi di idoneità ad offendere o che difettano di “significativa capacità offensiva”. Un esplosivo se non è offensivo non è un esplosivo. L’unica categoria di materie esplodenti che nello immaginario collettivo non fa danni (salvo qualche morto, qualche mano e qualche occhio a capodanno e carnevale!) sono gli artifici pirotecnici non di libera vendita; ed allora bastava dirlo.
Non perdo tempo a commentare la frase "armi ed esplodenti PRIVI di attitudine a recare offesa alle persone" perché è uan contraddizione in termini; non può esistere un oggetto definibile come arma che non si idoneo ad offendere. Sarebbe come le legge consentisse di usare "lo zucchero, purché non sia dolce" .
Il legislatore sapeva così bene che cosa stava facendo che non ha eliminato la frase successiva in cui ancora si parla di obbligo di leva.
La modifica riguarda esclusivamente coloro che non rinunzieranno allo status di obiettori e quindi è puramente toerica. Chi è stato obiettore seriamente e non per fare il furbo, di sicuro non è interessato neppure alle armi scarsamente offensive; gli altri correranno a rinunziare allo status di obiettore.
Chi rinunzia allo status di obiettore sarà equiparato a chi ha prestato servizio militare.
Non è riguardoso dei diritti dei cittadini che essi vengano rimessi all'arbitrio di un decreto ministeriale.

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Art. 15.
1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2 ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
NOTA al comma 5: e' una formulazione ridicola; si rinunzia ad uno status favorevole, non ad uno sfavorevole; la legge parte dal presupposto che essere obiettore comporta delle limitazioni e il precedente legislatore aveva per l'appunto considerato l'obiezione come un comportamento da cui distogliere; logica voleva che all'obiettore pentito si chiedesse un comportamento attivo di ripensamento, di "abiura" e non solo una dichiarazione troppo comoda: sarebbe come se la condannato che deve andare in carcere, si chiedesse di "rinunziare alla pena"! .
Come minimo il legislatore avrebbe dovuto richiedere una dichiarazione di ravvedimento e obbligare tutti i "pentiti" a seguire un corso al TSN ed essere così in grado di maneggiare un'arma in caso di mobilitazione generale.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
NOTA al comma 6:
La norma precedente era chiara: all’obiettore era vietato detenere ed usare armi da sparo diverse da quelle ad aria compressa, di qualsiasi potenza, e di quelle ad avancarica di qualsiasi tipo. Ora diventa vietato detenere ed usare armi di cui il ministero con suo decreto dichiari che“non sono dotate di significativa capacità offensiva”. In teoria quindi si aprono varie ipotesi: a) il Ministero segue i suoi bassi istinti e dice che qualsiasi arma va vietata a tutti e quindi, ma maggior ragione agli obiettori; b) lascia le cose come erano; c) stabilisce che gli obiettori possono usare solo le armi liberalizzate (e quindi restringe le precedenti facoltà); d) colto da magnanimità dice gli obiettori, oltre alle armi che già possono detenere ed usare ora, possono anche usare e detenere armi sportive di calibro non superiore al .22.
Come si vede brutte prospettive perché gli obiettori continueranno a non poter andare a caccia e a non poter fare tiro sportivo con la maggior parte delle armi.
Se poi il ministero seguisse le ipotesi a) e c) gli obiettori vedrebbero persino restringersi le loro facoltà e dovrebbero cedere le armi che hanno legittimamente acquistato in forza della legge … che li sfavoriva !.
La norma nulla dice sul porto delle armi da fuoco non liberalizzate e che venissero consentite agli obiettori; è probabile quindi che il Ministero concluda che il porto rimane loro precluso anche in futuro.
Unico modo per superare l’ostacolo sarà quindi la rinunzia allo status di obiettore a norma del comma 7 ter. In tal caso non si applica più alcuna restrizione in materia di armi ed esplosivi.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».
2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
NOTA: significa che agli obiettori che vogliano restare tali, le restrizioni in materia di armi continuano ad applicarsi ancora per 120 giorni dalla entrata in vigore della legge (circa fino a metà dicembre 2007) Per gli altri, esse vengono meno subito dopo la presentazione della rinunzia allo status di obiettore.

AGGIUNTA
Con circolare 557/PAS.10880-12982(5)del 22 novembre 2007 il Ministero ha scritto che " a parere di quest’Ufficio appare possibile consentire, a favore degli obiettori di coscienza che non abbiano ottenuto la prevista revoca dello status, la detenzione e l’uso delle sole armi a modesta capacità offensiva individuate dal D.M. 362/2001, mentre, per tutti coloro che esibiranno la “presa d’atto” rilasciata dal citato Ufficio, le SS.LL. potranno procedere al rilascio delle richieste licenze in materia di armi o esplosivi".
Al solito non hanno capito nulla e grufolano compiaciuti nella loro insulsa burocrazia in danno del cittadino.
Scrivono che l'obiettore, per ritornare cittadino normale deve attendere ed esibire la "presa d'atto" dell’Ufficio nazionale per il servizio civile". Peccato che la legge non preveda nessuna presa d'atto e che quindi il cittadino corre il rischio di attendere anni. Peccato che ignorino che le informazioni da una PA non le deve richiedere il cittadino, ma la stessa PA!
Scrivono che, bontà loro, l'obiettore può fin d'ora continuare a detenere armi liberalizzate. E sparano ignorantesche cavolate perchè: I) Le armi sono state liberalizzate dalla legge 256/1999 e non certo da un decreto ministeriale! 2) L'obiettore può PER LEGGE detenere ogni tipo di arma ad aria compressa e ogni tipo di arma ad avancarica; è vero che il regolamento da emanare potrbebe modificare questa situazione ma: a) deve essere emanato il regolamento e non basta certo una circolare; b) non credo che una legge fatta per agevolare gli obiettori possa, per mezzo di stravaganti interpretazioni del ministero, trasformarsi in una legge ancora più vessatoria di prima, che tolga loro i diritti che già avevano acquisiti. In altre parole: sarebbe una enormità giuridica se la legge venisse interpretata nel senso che gli obiettori non possono più detenere le armi che la legge del 1999 consentiva loro! La modifica è stata fatta per ampliare i loro diritti, non per limitarli.

QUESTO ERA IL TESTO DELLA LEGGE PRIMA DELLA MODIFICA :
"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.163 del 15 luglio 1998
Art. 1. 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalita' e le norme stabilite nella presente legge.



Art. 2. 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche' al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.

Art. 3. 1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
(omissis)
Art. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.
6. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, e' ridotto a tre mesi.
8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
omissis
Art. 15. 1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
Nota: il richiamo all'art. 2 comma 1 lett.a) significa, in pratica, che l'obiettore può detenere ed usare solo repliche di armi ad avancarica (lett.h) e armi ad aria compressa e strumenti lanciarazzi (terzo comma art. 2 L. 110). Sono ora divenute di libera detenzione per tutti le armi ad aria compressa con potenza inferiore a 7,5 Joule e le repliche d avancarica monocolpo. Perciò si può dire che ora la norma si limita a consentire agli obiettori di usare e detenere armi ad aria compressa di potenza superiore a 7,5 J. Per queste armi può ottenere la carta verde; se sono classificate come sportive anche la licenza di trasporto. Non può usare armi comuni da sparo da fuoco neppure in poligono del TSN

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.
omissis
Art. 23. 1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.


Aggiornato il 2 agosto 2007
 
io non l'ho fatto per vari motivi:

non vogliatemente ma ognuno ha le sue ragioni:

-non c'è dubbio che io presti servizio (soprattutto gratuito) per una cosa in cui non credo qual'è lo stato italiano, con tutte le sue disfunzioni e anomalie;

-non mi andava di andare in culo al mondo a fare una cosa inutile per nemmeno 100€ al mese e stare agli ordini di gente repressa; inutile anche perchè in 10 mesi non impari un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! del fare il militare, vai solo a favorire lo stato che non deve pagare nulla e nessuno;

-perchè nonostante le raccomandate di rinvio inviate mi hanno chiamato comunque;

-non mi andava di allontanarmi da casa, da amici ragazza, famiglia ecc.

-a questo punto visto che era obbligatorio farlo ho preferito fare qualcosa di certamente + utile come servizio civile, almeno ero a casa, facevo un lavoro di indubbia utilità (ero in un centro socio-educativo per gente disabile) che senz'altro mi ha dato + valori e insegnamenti che a fare il militare.

-non di certo perchè odio le armi...
 
BRT":w82oraf3 ha detto:
Io proporrei di rimettere la leva obbligatoria e per tutti!
Sei matto? :matto) Sono riuscito a scamparla per un pelo e tu vorresti renderla obbligatoria di nuovo? :asd)
Ok basta che non sia retroattiva :asd)
 
io sapevo che x il porto d'armi dovevi far rinuncia alla tuo status di obbiettore ma nn so nulla di piu

BRT":1z0h5os4 ha detto:
Sono nche convinto che la leva (o naja) non era una bella cosa ma insegnava a vivere, un esperienza di vita che, nel bene o nel male, sarebbe rimasta per tutta la vita.
sinceramente personalmente come piazzo anche io ho svolto servizio civile in un centroi educativo x ragazzi non disabili ma con problemi familiari e personli e penso che un esperienza del genere mi sia servita molto di piu che svolgere il servizio militare.... :fluffle)
 
Io non ho assolutamente nulla contro il servizio civile o il volonariato, però da quello che mi hanno raccontato amici e conoscenti, non sempre il servizio civile è una grande esperienza di vita... stare in un oratorio a guardare i bambini o fare da autista al parroco non mi sembra una grande esperienza di vita oppure fare fotocopie dalla mattina alla sera non mi sembra una grande esperienza di vita.. però son cose che mi hanno raccontato, ho citato solo alcuni casi particolari, non voglio fare di tutta l'erba un fascio..
Secondo me fare il militare per un anno, stare lontano da casa e riuscire a vivere con pochissimi € in tasca è un'esperienza che insegna qualcosa.. stare a stretto contatto (o vivere) con persone di altre regioni, di altre realtà, imparare a non fidarsi di tutti, imparare a farsi il letto tutte le mattine (di solito a casa lo fanni i genitori), imparare a sottostare a delle regole (anche se talvolta sfiorano il ridicolo) e sapere che se non le rispetti ti viene negata la libertà, secondo me queste cose insegnano a vivere..
Discorso a parte va fatto per il nonnismo.. o tante leggende (assolutamente false) che avvenivano nelle caserme.
 
BRT":12jfpn0a ha detto:
Io non ho assolutamente nulla contro il servizio civile o il volonariato, però da quello che mi hanno raccontato amici e conoscenti, non sempre il servizio civile è una grande esperienza di vita... stare in un oratorio a guardare i bambini o fare da autista al parroco non mi sembra una grande esperienza di vita oppure fare fotocopie dalla mattina alla sera non mi sembra una grande esperienza di vita.. però son cose che mi hanno raccontato, ho citato solo alcuni casi particolari, non voglio fare di tutta l'erba un fascio..
Secondo me fare il militare per un anno, stare lontano da casa e riuscire a vivere con pochissimi € in tasca è un'esperienza che insegna qualcosa.. stare a stretto contatto (o vivere) con persone di altre regioni, di altre realtà, imparare a non fidarsi di tutti, imparare a farsi il letto tutte le mattine (di solito a casa lo fanni i genitori), imparare a sottostare a delle regole (anche se talvolta sfiorano il ridicolo) e sapere che se non le rispetti ti viene negata la libertà, secondo me queste cose insegnano a vivere..
Discorso a parte va fatto per il nonnismo.. o tante leggende (assolutamente false) che avvenivano nelle caserme.

-beh io il letto sono in grado di farlo benissimo da solo, se non lo faccio è solo perchè è mia mamma che lo fa per me;
-sono benissimo in grado di farmi da mangiare di tutto ma non lo faccio perchè lo fa la mamma;
-sono in grado di lavarmi i panni e stirarli (discretamente) ma non lo faccio perchè c'è la mamma che lo fa;

quello che non mi va è che è una cosa inutile in cui non credo, dover stare lontano da casa con gente assieme alla quale non mi va di condividere nulla, il non prendere un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! come paga, il dover sottostare a regole appunto ridicole e per di più il dover sottostare a gente pari a me o inferiore solo per il fatto del nonnismo..

per quel che mi riguarda io ho imparato molto anche se l'inizio mi ha shoccato parecchio: ero in un centro per "ragazzi" (tra virgolette perchè andavano dai 18 al max 45-50 anni ma il più erano giovani), fidati che portare in giro ragazzi con handicap gravissimi (autistici, epilettici, altro che ora non ricordo) , per mercati, in piscina, palestre, cavallo, supermercati, bar, imboccarli, talvolta perchè no?! sgridarli.. ti insegna veramente molto, all'inizio sinceramente ho provato un non so che di boh.. onestamente.. brutto e strano, poco dopo ho iniziato a farlo con passione ed impegno, senza mai essermi tirato indietro.. (sempre affiancato da professionisti ovviamente)..
 
BRT":jebar6t3 ha detto:
Secondo me, se una persona anni fa ha deciso di non voler fare il militare, non deve poter prendere il porto d'armi!
Anche secondo me. La decisione di fare l'obbiettore di coscenza dovrebbere avere un peso più importante di quello che ha adesso. Altrimenti tutti quelli che non vogliono fare il militare per ragioni che siano diverse dal vero rifiuto delle armi, basta che aspettino 5 anni dal congedo e poi possono fare il porto d'armi. E uno si ritrova ad aver saltato a piedi pari la naja, che non voleva fare, e allo stesso tempo ad avere il porto d'armi. O l'una o l'altra.
 
Io avevo scelto di fare l'obiettore perchè non potevo lasciare il lavoro che avevo intrapreso,e perchè volevo entrare nei vigili del fuoco,perchè mi avevan detto che forse era possibile poi diventarci a tutti gli effetti..... e io me l'ero bevuta.
Poi invece sono stato un anno presso l'istituto di neopsichiatria infantile,seguivo durante l'orario scolastico bambini autistici,tetrapleggici e down.... persone che prima mi faceva schifo guardarle passare,e che ho imparato ad amare.
Ho avuto a che fare con autolesionismi e quando non ci riuscivano,con lesioni a me,e mi sono imparato il linguaggio dei segni per comunicare con down sordomuti grazie ad una logopedista,e seguito nelle mie scelte da uno psicologo.

Lo rifarei 100 volte.

Per quanto riguarda mimetica,regole e l'arte dell'arrangiarsi,mi sono fatto gli scout,che non so da voi,ma da me era così,con pestaggi notturni e notti solo io e le zanzare.

porto d'armi per quale motivo?perchè amo sparare,e perchè ne ho le palle piene di non sentirmi difeso da chi dovrebbe.
 
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