Anzi, visto che sto aspettando l'importazione di un CSV, ecco (per i non addetti ai lavori) qualche info volante
La conciliazione è prevista dal legislatore come alternativa alla lite.
Non presuppone né un vinto né un vincitore, ma soltanto che le due parti raggiungano, con il suggerimento di un terzo - ilconsilium - un accordo negoziato che ha il pregio di non scontentare nessuno, e quindi di avere maggior forza nella normalizzazione dei rapporti rispetto alla sentenza del giudice.
La parte in neretto è, palesemente, tra una cazzata e una pia illusione, a seconda dei punti di vista.
Il valore principale della conciliazione, sostengono alcuni studiosi, è dato proprio dalla possibilità per le parti di regolamentare i rapporti, “facendosi giustizia da sé” senza dover sottostare alla decisione di un terzo, il giudice.
Ecco che torna la teoria, la dottrina e le cazzate varie.
Uno quando litiga vuol avere ragione e/o euro, della "giustizia" se ne frega altamente, anche qui mi pare semplice buon senso.
Rispetto alla pronuncia del giudice, la conciliazione fornisce l'opportunità di soluzioni creative. Soluzioni svincolate dai limiti della domanda giudiziale che riguarda il passato. Questo è utile ad esempio nelle controversie sui rapporti di durata che sono in continua evoluzione e rispetto ai quali la pronuncia del giudice giunge spesso in ritardo.
Uno si può accordare per fare qualsiasi cosa, con una telefonata, una lettera e/o un incontro vis a vis.
Mi pare quindi del tutto irrilevante
Il procedimento di conciliazione è disciplinato dall'articolo 40 del decreto legislativo, che garantisce l'imparzialità, la sollecitudine nell'espletamento dell'incarico e la riservatezza, che è uno dei vantaggi della conciliazione rispetto al processo.
E' una caterva di cazzate (o buone intenzioni).
In italia imparzialità e riservatezza blablabla sono pie illusioni
Il rapporto tra la conciliazione ed il giudizio.
Con il ricorso all'organismo di conciliazione le parti in nessun modo rinunciano alla difesa in giudizio dei propri diritti, per un principio costituzionale: in caso di fallita conciliazione, il verbale contiene l'avvertenza che le informazioni rese dalle parti e le proposte formulate dal conciliatore, non saranno utilizzabili nel corso del successivo giudizio.
OK, quindi è esattamente come sostengo: si allunga il brodo (perchè tanto in giudizio si finirà), con ulteriore perdita di tempo :asd)
Nel procedimento di conciliazione, un altro vantaggio per le parti, è il soddisfacimento più immediato rispetto a quello conseguibile attraverso il processo e il risparmio di spesa.
Questa è la cazzata cosmica.
Io concilio, così non mi fai causa.
Poi non ti pago :asd)
E tu sei costretto a farmi causa lo stesso, a tentare le procedure esecutive etc: ho dilazionato ulteriormente
(per chi vuole un po' di esempi concreti :asd) )
Nell'articolo 39 del decreto legislativo è prevista l'esenzione, se la conciliazione riesce, per tutti gli atti, documenti o provvedimenti del procedimento da qualsiasi imposta, tassa o spesa o diritto. Inoltre, tutte le conciliazioni entro il limite di valore di 25.000 euro sono esenti dall'imposta di registro.
Benissimo.
Se "riesce" :asd)
Come è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 276 del 13 luglio 2000, la conciliazione tende a soddisfare un interesse generale, perchè costituisce non solo un'efficace strumento in grado di contenere il proliferare delle controversie giudiziarie - con evidente vantaggio per l'amministrazione della giustizia e quindi della collettività -
Per chi si chiede a "cosa serva"... lo scrive la Corte Costituzionale, non bao bao micio micio :asd)
ma rappresenta anche un veicolo di diffusione di quella cultura della pacificazione, che ha fondamento nell'art. 2 della Carta Costituzionale in relazione agli istituti che riconoscono e garantiscono la solidarietà.
Sìsì, queste sono le solite intenzioni diciamo così "di facciata"
La conciliazione è diversa dall'arbitrato.
Riguarda l'ambito negoziale, mentre l'arbitrato, che pure costituisce una forma di risoluzione della controversia alternativa al processo, riveste carattere contenzioso e prevede la pronuncia del lodo, che è vincolante e determina un soccombente ed un vincitore rispetto alla controversia.
Sostanzialmente è una "sentenza privata".
La conciliazione è diversa dall'arbitraggio.
L'arbitraggio previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo, è finalizzato a dirimere le vertenze societarie in relazione alla gestione, e corrisponde all'ipotesi in cui la volontà dell'arbitratore concorre ad integrare la volontà delle parti che non sono riuscite a raggiungere l'accordo. Nell'arbitraggio non si ha dunque né conciliazione, perchè l'accordo delle parti manca, né giudizio arbitrale in quanto non vi è alcun lodo che dirima la controversia.
Praticamente ci si accorda. Soccmelll che invenzione :asd) (tra l'altro è una vita che per il rito del lavoro è prevista come obbligatoria, e fallisce sempre ... chissà come mai...)
La natura giuridica della conciliazione.
L'attività che il conciliatore compie è riconducibile ad un incarico ricevuto dalle parti. Il conciliatore non esplica alcuna funzione giurisdizionale, in quanto non emana alcuna decisione su diritti soggettivi - a differenza dell'arbitro - si limita a condurre le parti, con la sua autorevolezza, alla composizione della vertenza che avviene esclusivamente in virtù dell'incontro delle rispettive volontà. Le parti conciliandosi senza dubbio concludono un negozio che, secondo alcuni avrebbe natura transattiva, secondo altri sarebbe un negozio atipico che realizza interessi meritevoli di tutela.
Bene, tanto per cominciare manco si sa cosa sia una "conciliazione" (sono le solite seghe mentali, del tutto inutili, della dottrina. In questo campo non valgono letteralmente un soldo bucato, se non per vedere libri, corsi etc)
Notare l'"autorevolezza", mi sto scompisciando.
In italia non sono autorevoli il capo dello stato, il capo del governo, i presidenti delle camere, la corte costituzionale, la cassazione, i carabinieri, perfino il papa.
Qui invece dovrebbe saltar fuori "superman", catapultato da Urano, davanti al quale tutti si inchinano
:lol:
Tra le parti ed il conciliatore si instaura un rapporto negoziale oneroso, che trova giustificazione nella previsione dell'art. 1322 cod.civ., ed infatti è espressamente previsto che l'Organismo di conciliazione si munisca di un tariffario (modellato su uno schema previsto dalla legge) da presentare insieme all'istanza di iscrizione.
Ah, OK. Non è gratis :asd)
E cosa succede se le parti non vogliono pagare il conciliatore?
Gli fa il decreto ingiuntivo :asd) :asd)
Il conciliatore è figura vicina al prestatore d'opera, tanto più se si considera che il corrispettivo del conciliatore è dovuto anche se la conciliazione non riesce, il che per la mediazione non avviene.
Ah, OK.
ANche se non serve a niente, paghi lo stesso. Così perdi tempo e $$$ :asd) :asd)
Tipologie.
Si distingue la conciliazione facilitativa, nel caso in cui il conciliatore si limiti ad agevolare le parti, promuovendo o favorendo il raggiungimento dell'accordo, dalla conciliazione valutativa, nel caso in cui il conciliatore formuli una o più proposte di accordo, basandosi sulla valutazione delle opposte ragioni, in base alle leggi applicabili, naturalmente non vincolante. E' possibile l'adozione di uno stile misto.
Ah, OK.
Non vincolante? :asd) :asd)
Esiste poi la conciliazione endoprocessuale e quella stragiudiziale. La prima si svolge all'interno del processo e vede il giudice stesso in funzione di conciliatore. La seconda può essere attivata dalle parti in piena autonomia, sia in forza di una clausola contrattuale preesistente, (nel nostro caso dello statuto societario), sia in base ad un accordo successivo all'insorgere della controversia.Ce n'è pure una terza, in casi speciali in verità, si vede che il ministero della giustizia non conosce bene il cpc :asd) :asd)
In ogni caso il ricorso alla conciliazione è libero: le parti possono sempre ricorrervi, anche senza seguire le procedure dettate dall'articolo 40 del decreto legislativo. In tal caso, tuttavia, non sarà possibile che al tentativo di conciliazione, riuscito o meno, conseguano gli effetti previsti dalle norme in tema di processo societario, per ottenere i quali è necessario ricorrere ad un organismo di conciliazione autorizzato.
Dettagli tennici
Solo il tentativo di conciliazione posto in essere con le regole previste, sia che riesca o che fallisca, è in grado di produrre effetti anche in relazione all'eventuale futuro giudizio: ecco perchè si tratta di una conciliazione amministrata ossia controllata dalla pubblica amministrazione.
La ratio è evidente: io stato non voglio che arrivi in tribunale, che mi intasi di spazzatura.
Ti sei conciliato davanti a tizio (che io ho accreditato?) Fuori dai coglioni, non venire a rompermi i cabasisi
A norma del citato dall'articolo 40 n. 8 del decreto legislativo, se la conciliazione riesce, il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, omologato dal competente Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Certo, come no... Provate a fare un precetto o un pignoramento in italia... poi vi rotolate per terra da queste minchiate
Se la conciliazione fallisce vi sono comunque effetti: si dovrà redigere verbale, ed il comportamento delle parti potrà essere valutato dal giudice nel successivo giudizio al fine della ripartizione delle spese di lite.
Certo, come no... Tanto lo deve (dovrebbe) fare lo stesso (il giudice) la valutazione blablabla per le spese.
Soccmeeeelll che cosa interessante!
L'Organismo di conciliazione.
Secondo il Regolamento ministeriale n. 222 del 2004, al fine di garantire la competenza, l'imparzialità ed il possesso delle strutture necessarie al corretto svolgimento del procedimento, è escluso che l'organismo di conciliazione possa essere una persona fisica: dovrà essere una entità plurisoggettiva.
Il legislatore, e questa è una importante novità, ha posto sullo stesso piano soggetti pubblici e privati, stabilendo che gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, le quali vantano in materia di conciliazione una vasta ed antica esperienza, siano iscritti automaticamente. Non è la prima volta che lo Stato affida a privati l'esercizio di servizi di interesse pubblico, riservandosi la vigilanza sull'attività, mediante un controllo del costo dei servizi e sui corsi di formazione.
Ma rotfl... CCIAA iscritte automaticamente significa "che pigliano soldi automaticamente"
Ciò non significa, tuttavia, una corsia preferenziale per le Camere di commercio o un'iscrizione senza controllo, perchè in ogni caso i conciliatori appartenenti all'organismo, dovranno avere un titolo di studio adeguato alla materia specialistica che dovranno trattare ed aver seguito un apposito corso integrativo.Ah. bhe... certo... :asd) :asd) :asd)
Possono quindi fare il conciliatore:
* i professori universitari in discipline economiche o giuridiche
* i professionisti iscritti in albi nelle medesime materie (economiche o giuridiche), che vantino una anzianità di iscrizione di almeno 15 anni
* i magistrati in quiescenza
* chi è munito di una specifica formazione acquisita in corsi specifici tenuti da soggetti accreditati presso il Ministero (università , enti pubblici , etc).
In sostanza avvocati e commercialisti :asd) :asd) :asd)
I quali, poverini, orfani di Bersanov qualcosa devono pur portare a casa... :lol:
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Conciliazione italian-style? No, grazie :ciao)
PS questa è l'applicazione alla società, ce ne son altre, ma penso ormai che sia chiaro di cosa si tratti