Si riporta l'art. 1901, secondo comma, del codice civile:
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nota : I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
La violazione va contestata solo nel caso in cui l'assicurazione sia scaduta da più di 15 giorni.
Infatti, ai sensi del comma 2, dell'art. 1901 del codice civile, gli obblighi dell'assicuratore si protraggono automaticamente fino al 15° giorno successivo alla scadenza del pagamento del premio; pertanto per gli effetti del 3° comma, dell'art. 193 del CdS, si ha:
- nessuna sanzione è applicabile in caso di veicolo circolante con assicurazione scaduta da meno di 15 giorni (salvo che non si tratti di assicurazioni provvisorie di durata non superiore a 5 giorni, per le quali non vige il beneficio o di polizza scaduta definitivamente);
- la sanzione pecuniaria è ridotta a 1/4 se l'assicurazione viene riattivata, per almeno 6 mesi, tra il 16° ed il 30° giorno dalla data di scadenza del pagamento del premio.