InterNik":34943vzz ha detto:
L'unica vera "arma" che si può usare è l'art. 102, comma 7, che recita...
[...]
La multa, tutto sommato, è modesta, e volendo si potrebbero imbrattare a bella posta le targhe...
Il problema semmai è che a fronte dell'art.102, che prevede sanzioni non esasperate, alle pattuglie è data discrezione di applicare quanto invece previsto dall'art.100... il quale invece recita:
comma 12) : «chiunque circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.626,45 a euro 6.506,85».
("modesta"? non direi)
comma 15) : è prevista anche la
sanzione accessoria del fermo amministrativo di tre mesi del veicolo.
(si, tre mesi senza macchina.)
comma 14 : «chiunque falsifica,
manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale».
(capito? toccare targa=penale, se agli agenti gira storto
)
Poi è vero che siamo in Italia dove tutto è possibile tra verbali, ricorsi, giudici di pace e Cassazione, ma in prima istanza vi trovate senza macchina e con una multa da migliaia di euro a dover dimostrare di avere ragione... non vale la pena ficcarsi in un simile casino per nessun motivo, tantomeno cercare di evitare una multa!
Quindi definire "altamente sconsigliabile" l'alterazione della targa mi pare persino poco...