anzitutto mi spiace
poi riporto le norme che dovrebbero occorrere
Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.884,35 .
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1.433
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste dal comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori .
detto questo, credo che la ratio della legge possa essere per la massima tutela in casi del genere:
auto che causa incidente, magari grave...fuga del responsabile...viene rilevata una targa, ma all'atto deglia accertamenti o al momento della notifica di atti, questa persona - di fatto - non è più residente o ha trasferito la proprietà o si si disfato della cosa...capire te conseguenze
* l'errore circa l'indicazione del cognome, rileva ai fini dei dati che deve - per legge - contenere la contestazione ... se però ci sonoa ltri lementi che posso ricondurre senza ombra di dubbio a te (numero tua patente, ecc), l'errore potrebbe essere considerato errore di sbaglio e quindi non rilevante