Info generiche su assicurazioni e possesso dei documenti

giangirm

OovoO
11 Ottobre 2004
40,433
16
38
Roma
Auto
147 1.9 jtd
1) Esistono numerose assicurazioni che non hanno il classico ufficio, ma sono telefoniche o online. Fra queste possiamo segnalare, per esempio: Zuritel, Genialloyd, Linear, DirectLine, Genertel, Dialogo ...
con le assicurazioni telefoniche o online si risparmia perchè non hanno uffici e quindi hanno meno personale, ma bisogna essere inclini a dialogare, in caso di necessità, attraverso numeri verdi, fax, raccomandate, mail.
In caso di dubbi sulla serietà di una compagnia assicurativa, prima di firmare si può contattare l'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel 06/421331 – fax: 06/42133206) chiedendo notizie sulla società, oppure consultare il sito http://www.isvap.it.

2) Va assicurato sempre il valore reale dell'auto (diminuisce già dopo pochi mesi dall' acquisto) e dei suoi accessori; se sono presenti accessori di pregio non dichiarati (es. stereo, cerchi aftermarket), vanno notificati all' assicurazione (che varierà il premio da pagare in base al loro valore effettivo), altrimenti in caso di furto sarà risarcito solo il valore degli accessori originali (se presenti). In ogni caso viene risarcito non più del valore dell' usato al momento del furto/danno, anche se il valore assicurato qualche mese prima era superiore. Es. Se il valore assicurato a Gennaio era 15.000 euro, ma accade un danno di 15.000 euro o più a dicembre, sarà rimborsato solo il valore residuo dell' auto al mese di Dicembre (detraendo anche l' eventaule franchigia).

3) determinazione risarcimento: in caso di danneggiamento/furto parziale si risarcisce in base all' usura del mezzo e si detrae la franchigia; es. Il mezzo vale 65% che all' origine? Viene pagato il 65% del valore da risarcire (se supera la franchigia) e se ne detrae la eventuale franchigia.

4) Franchigia: alcuni tipi di assicurazioni scontano il premio, ma pagano utilizzando questo sistema. Ovvero risarciscono detraendo un valore assoluto o percentuale (es: 250 euro o 20%) specificato da contratto e variabile da voce a voce (possono esserci franchigie differenti per RC, furto, incendio, ecc...) .

5) polizze accessorie (rischi diversi, sono facoltative): vanno acquistate per elementi genericamente non coperti dalla solita RC (responsabilità civile in caso di incidenti).
  1. furto (e solitamente -da verificare nella propria polizza- anche tentato furto; include anche i danneggiamenti per aprire la macchina, come vetri rotti, serrature forzate, portiere piegate)
  2. incendio (solitamente legato alla polizza furto. NB: non copre i casi di incendio doloso ma solo incendio per cause accidentali. Per il dolo c'è la copertura atti vandalici)
  3. rottura cristalli
  4. eventi atmosferici (grandine, vento, allagamenti...)
  5. eventi sociopolitici (disordini, tumulti, manifestazioni...)
  6. atti vandalici (graffi, calci ecc... NB: Non include danni dovuti a ignoti che urtano e danneggiano veicoli parcheggiati senza lasciare i propri dati. Questi purtroppo sono danni da circolazione, per i quali occorrono i dati dell' altro conducente e sono coperti dalla Responsabilità Civile)

NB: per chiarimenti fate sempre riferimento alla vostra polizza, nel contratto sono infatti ben specificati gli elementi essenziali (i massimali, gli scoperti, le franchigie, rivalse ecc) e le condizioni di polizza (specifiche dettagliate del contenuto della polizza)

Questo è uno schema delle condizioni di polizza :)grazie) secci) da leggere attentamente:

Norme generali
- Dichiarazioni di rischio e premio
- Aggravamento del rischio
- Diminuzione del rischio
- Sussistenza più Assicurazioni per stesso rischio
- Pagamento del premio
- Adeguamento del premio
- Modifiche assicurazione
- Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
- Proroga e periodo di assicurazione
- Oneri fiscali
- Rinvio a norme di legge
Responsabilità Civile
- Oggetto (rischi assicurati)
- Esclusioni e rivalse
- Estensione territoriale
- Forme assicurative
- Trasferimento proprietà veicolo
- Cessazione del rischio
- Sospensioni
- Periodo osservazione sinistrosità
- Modalità denuncia sinistri
- Gestione delle vertenze da parte dell'assicurazione
- Cessazione effetti RCA in caso di furto
- Bonus Malus o altre condizioni (con o senza franchigia)
- Condizioni particolari (danni da trasporto vittime / operazioni carico e scarico / rimorchi / protezione bonus ecc)
- Condizioni aggiuntive (veicoli scuola guida / noleggio con conducente, taxi, uso pubblico ecc / veicoli intestate a scoietà / rivalsa per stato ebrezza, assunzione stupefacenti, guida senza patente, minori ecc)
- Carta verde
Assicurazioni diverse dalla RCA
- Rischi assicurati
- Esclusioni
- Estensione territoriale
- Scoperto alle garanzie furto e rapina - Limiti di indennizzo
- Garanzie aggiuntive (Danni a cose di terzi, vicini, box ecc / incendi conseguenze di eventi socio-politici e naturali / indennitù auto sostitutiva /ecc)
- Formule di garanzia
- Condizioni particolari per vetture dotate di localizzatore satellitare o box (scoperti)
- Obblighi assicurato in caso di sinsitro
- Determinazione del danno
- Applicabilità del degrado
- Condizioni valore a nuovo
- Liquidazione del danno
- Conciliazione - Arbitrato
- Estinzione assicurazione per sinistro totale
Garazie collisione e danni accidentali ed eventi speciali
- Rischi assicurati
- Esclusioni
- Estensione territoriale
- Scoperti e franchigie
- Garanzie aggiuntive (Auto sostitutiva / limiti alle rivalse)
- Adeguamento del premio
- Obblighi assicurato in caso di sinistro
- Determinazione danni indennizzabi
- Non applicabilità del degrado
- Liquidazione del danno
- Conciliazione - Arbitrato
- Estinzione assicurazione per sinistro totale
- Formule di garanzia
Garanzia globale complementare
- Fermo auto / RC Trasportati / perdite pecuniarie / rottura cristalli / incendio al bagagliaio / rinunzia alla rivalsa / perdita chiavi / indennità ritiro patente e dissequestro veciolo ecc)
- Garanzie aggiuntive incendio
Garanzie di tutela legale
- Assistenza legale e peritale
- Ritiro patente
Garanzie infortuni conducente
- Rischi assicurati
- Esclusioni
- Morte e supervalutazione morte
- Invalidità permanente e supervalutazione
- Indennità degenza
- Rimborso spese
- Persone non assicurabili
- Franchigie

Altre info più dettagliate si possono trovare in vari siti...
Segnalo la guida on line di Quattroruote a questo link e questo vademecum dal sito dell' Arma :)grazie) Ivan)

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Riportiamo di seguito :)grazie) secci) l' articolo del codice stradale circa l' obbligatorietà dell' assicurazione RC:
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1)

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (1)

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Riportiamo di seguito :)grazie) secci) l' Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di guida )

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1)

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento. (2)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 22 a euro 88.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 euro 1.485. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1)

Art. 376. - Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia (art. 180 C.s.).

1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorità, sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne dà comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo.

2. Copia del verbale di cui al comma 1 è consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.

3. Il verbale di cui al comma 1 è conforme al modello seguente:

COMANDO ........................................................

OGGETTO: Verbale di violazione all'art. 180 C.d.S. contestato dall'Ufficio o Comando di ......................................
L'anno ..... il giorno ...... del mese di ...... alle ore ...... nell'Ufficio o Comando ....... si è presentato il Sig. ........ nato a ........... il ....... residente a .............. via .............. il quale ha esibito:
1. La patente di guida cat. ... n. .......... rilasciata dalla prefettura di ........... il ....... validità rinnovata fino al ....... vidimata per l'anno in corso. Eventuali prescrizioni o annotazioni: ..............
2. La carta di circolazione e/o certificato di proprietà del veicolo targato ........ tipo ........ intestato a ......... rilasciato/a il ....... Revisione: ............. annotazioni: .............
3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato ....... tipo ............. dell'impresa di assicurazione .......... n. polizza ........ validità dalle ore ....... del ........ alle ore ....... del ........ premio pagato il .........
4. Altri documenti:................ I dati sono stati rilevati dal ................ All'Ufficio o Comando*………….. lì ............. di .............. prot. .....
Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

[*] Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.
 
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