SKY e variazioni contrattuali (Decreto Bersani?)

Resnick

Nuovo Alfista
22 Febbraio 2004
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Monza
Ciao a tutti,
ho appena chiamato SKY per disdire uno dei pacchetti a cui sono abbonato (cinema, ci fosse mai un film decente) ma mi hanno detto che non posso farlo fino alla naturale scadenza del contratto (Agosto) :scratch)
Volendo cancellare l'abbonamento e crearne uno nuovo con meno opzioni, dovrei a detta loro sborsare una penale di 60 euro per disdetta anticipata, che sarebbe poco meno di quel che risparmierei in questi 8 mesi senza il pacchetto cinema.. :KO)

Mi risultava che con il decreto Bersani fossero state abolite queste limitazioni, mi sbaglio? :help)


Interessante il fatto che se voglio aggiungere un pacchetto basta un clic sul sito, per toglierlo serve comunicazione scritta 60 giorni prima, con bolla papale e bacio accademico :KO)
 
Ma quella naturale scadenza del contratto a cui fai riferimento riguarda il primo anno?

Altrimenti mi sembra una bella fregatura... :(
 
Resnick":34sl08zp ha detto:
Ciao a tutti,
ho appena chiamato SKY per disdire uno dei pacchetti a cui sono abbonato (cinema, ci fosse mai un film decente) ma mi hanno detto che non posso farlo fino alla naturale scadenza del contratto (Agosto) :scratch)
Volendo cancellare l'abbonamento e crearne uno nuovo con meno opzioni, dovrei a detta loro sborsare una penale di 60 euro per disdetta anticipata, che sarebbe poco meno di quel che risparmierei in questi 8 mesi senza il pacchetto cinema.. :KO)

Mi risultava che con il decreto Bersani fossero state abolite queste limitazioni, mi sbaglio? :help)


Interessante il fatto che se voglio aggiungere un pacchetto basta un clic sul sito, per toglierlo serve comunicazione scritta 60 giorni prima, con bolla papale e bacio accademico :KO)

Me l'hanno detto anche a me... avevo il pacchetto completo ma ho disdetto "cinema" perchè non valeva un bottone... effettivamente è così.. io avevo fatto richiesta in agosto, ma avendo la scadenza naturale del contratto a dicembre me lo son dovuto tenere fino ad allora (2007)
 
fratz147":12lpg6kw ha detto:
Ma quella naturale scadenza del contratto a cui fai riferimento riguarda il primo anno?

Altrimenti mi sembra una bella fregatura... :(

No, pensa che sono abbonato da quando si chiamava ancora TELE+ :eek:o)
Bella fregatura davvero..
 
Resnick":3tjzs6da ha detto:
Mi risultava che con il decreto Bersani fossero state abolite queste limitazioni, mi sbaglio? :help)
credo valga solo per conti correnti e mutui, anche se le banche sembra che continuino a far finta di nulla
 
giangirm":3fo81iu8 ha detto:
Resnick":3fo81iu8 ha detto:
Mi risultava che con il decreto Bersani fossero state abolite queste limitazioni, mi sbaglio? :help)
credo valga solo per conti correnti e mutui, anche se le banche sembra che continuino a far finta di nulla

Ecco qui la parte che interessa. Non è nemmeno lunga:

Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di
nuove imprese

(G.U. n. 26 del 1.2.2007)
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori


Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di
servizi internet

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da
parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi
fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via
bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del
traffico telefonico richiesto, nonche' la previsione di termini
temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale
clausola difforme e' nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia
deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del
traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un
adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da
esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi
dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni
. Le clausole difformi sono nulle, fatta
salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le
relative sanzioni.
 
Resnick":3a1i3fgj ha detto:
No, pensa che sono abbonato da quando si chiamava ancora TELE+ :eek:o)
Bella fregatura davvero..
Allora siamo nella stessa situazione anche se non ho ancora deciso di abbandonare alcun pacchetto (benché il cinema effettivamente sia inutilizzato)... :(

Il decreto però mi sembra parli chiaro, non possono fregarci così... :KO)
 
a mio avviso i provvedimenti "bersani" non sarebbe neanche male come idea, peccato che al solito sono fatti e scritti male

anzitutto le norme non sono affatto retroattive = chi ha mutui, ricaricabili varie, contratti ecc stipulati prima resta (ovviamente a questo punto) legato alle condizioni sottoscritte all'epoca

secondariamente non ci sono sanzioni, penali ecc per il mancato rispetto
esempio:
abolito il costo di ricarica (ok ottima idea)
però doveva anche prevedere che a fronte di questo non si può assolutamente cambiare contratti o aumentare le tariffe se non siamo punto e a capo
= a conti fatti, tra aumenti di tariffe e cambi tariffari era meglio e più conveniente quando c'era il seppur sbagliato costo di ricarica (che ricordo essere nient'altro che l'equivalente della concessione governativa che si paga - a torto - sugli abbonamenti)

terzo ed ultimo, sennuno ha per caso otato che non si prla di ricariche di paytv ecc, ma di cellulari? :asd) ...anche qui buona l'idea (salvo le sanzioni, divieti ecc) ma scritta molto male

:ka)
 
secci":302x2mvt ha detto:
a mio avviso i provvedimenti "bersani" non sarebbe neanche male come idea, peccato che al solito sono fatti e scritti male

anzitutto le norme non sono affatto retroattive = chi ha mutui, ricaricabili varie, contratti ecc stipulati prima resta (ovviamente a questo punto) legato alle condizioni sottoscritte all'epoca

Sfrutto la tua comsulenza :asd) Allora, io sto disdicendo un servizio ADSL di Libero con disdetta immediata e non a scadenza naturale. Il mio contratte (del 2002, modificato nel 2005) non prevede "spese di disattivazione" come le chiamano loro. Ma dopo questo decreto Bersani II hanno riveduto il contratto ADSL nel quale hanno inserito una fantomatica "spesa di disattivazione" di 40 €. Se è come dici io non dovrei esserne soggetto perchè comunque ci si deve riferire ai contratti sottoscritti e comunque non vi è retroattività. Sbaglio? Quindi qualora dovessero addebitarmi i 40 € sarebbe comunque illecito? No?

terzo ed ultimo, sennuno ha per caso otato che non si prla di ricariche di paytv ecc, ma di cellulari? :asd) ...anche qui buona l'idea (salvo le sanzioni, divieti ecc) ma scritta molto male

:ka)

come no? C'è scritto testualmente "trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di
servizi internet
 
Felix7":1mdv473e ha detto:
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da
esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi
dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni
. Le clausole difformi sono nulle, fatta
salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.

Quindi secondo voi NON POSSONO addebitare i 60 euro?
A leggerla così sembrerebbe anche che le fantomatiche "spese giustificate da costi dell'operatore" potrebbero essere qualsiasi cosa.. :ka)
 
Resnick":2657644o ha detto:
Felix7":2657644o ha detto:
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da
esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi
dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni
. Le clausole difformi sono nulle, fatta
salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.

Quindi secondo voi NON POSSONO addebitare i 60 euro?
A leggerla così sembrerebbe anche che le fantomatiche "spese giustificate da costi dell'operatore" potrebbero essere qualsiasi cosa.. :ka)

sto aspettando risposta del Dott. Secci :asd) perchè se fa fede il contratto che hai sottoscritto, prima dell'entrata in vigore del Bersani II, le spese sono non dovute. almeno mi pare di aver capito... :shrug03)
 
Non mi è chiara una cosa nel discorso del Dott.Avv.Secci! :asd)

Se io ho un abbonamento Tele+ 10 anni fa, rimango legato alle "penali" sottoscritte in quel contratto poichè il decreto Bersani non è retroattivo.

Se ho un contratto TIM di 10 anni fa che mi consente certe tariffe, sicuramente inferiori a quelle che potrei ottenere stipulando un nuovo contratto oggi con lo stesso operatore, beneficio lo stesso dell'assenza dei costi di ricarica.

Come mai? Qual è la differenza?
 
fratz147: abbastanza semplice, una legge nazionale - da quel momento - ha variato un singolo aspetto di contratto tra privati

se hai prestazioni continuative (esempio ricariche), dal momento dll'entrata in vigore della legge, la clausola varia, ma restano ferme le altre

riguardo le disdette ecc, una delle maggiori eccezioni che possono e sollevano le varie compagnie, è appunto che non essendo una circostanza continuativa, vale quanto stabilito in sede di stipula del contratto

la legge bersani si applica sicuramente ai nuovi contratti, tutto qui

-------
Felix7":217rlwsh ha detto:
dopo questo decreto Bersani II hanno riveduto il contratto ADSL nel quale hanno inserito una fantomatica "spesa di disattivazione" di 40 €.

idem come per le ricariche, che non inseriscono più ma hanno variato tutte le tariffe e i costi

anche qui, la norma ben scritta prevedeva: no spese e no variazioni contrattuali in ragione di questo

non ti è venuto in mente prima, ok, allora dopo rimedia, invece...
 
In che senso un abbonamento payTV non è circostanza continuativa rispetto ad una ricarica?

Scusa ma sono proprio 'gnurant in materia! :asd)
 
Felix7":2qve3n4p ha detto:
Sfrutto la tua comsulenza ]


* come dicevo si è detto da adesso non potete fare così e fine, senza specificare che non si può neanche variare i contratti, quindi le varie compagnie lo fanno :asd)

della variazione contrattuale devono averti mandato una cominicazione (anche del tipo, se non dici nulla ti sta bene, se no disdici ora)

se per esempio tu dopo la variazione hai continuato in quel contratto - di fatto - hai accettato la variazione

* nel recesso le paytv sono citate ma nel capo delle ricariche e quindi....

(al solito, scritto male e le società ci vanno a nozze :ka) )
 
Resnick":1abu0qhy ha detto:
Quindi secondo voi NON POSSONO addebitare i 60 euro? A leggerla così sembrerebbe anche che le fantomatiche "spese giustificate da costi dell'operatore" potrebbero essere qualsiasi cosa.. :ka)

invocando il contratto antecedente alla riforma, potrebbero si applicarlo

peraltro, come dici bene, quella frase è sibillina e le società ci vanno a nozze

altro esempio: le banche hanno cambiato la dizione spese di chiusira con spese di liquidazione ecc (la norma ben fatta avrebbe semplicemente dovuto scrivere, spese di chiusura o liquidazione e dizioni assimilate/assimilabili tutte) :ka)
 
fratz147":13iwhk19 ha detto:
In che senso un abbonamento payTV non è circostanza continuativa rispetto ad una ricarica?
Scusa ma sono proprio 'gnurant in materia! :asd)

una ricarica è evento che può accadere più volte in un contratto

la stupula e la disdetta, ovviamente una volta sola
 
in due parole

mettendosi dalla parte delle società, con le norme scritte così (male a mo avviso) si ha gioco abbastanza facile

mettendosi dalla parte del consumatore, tutto diventa ovviamente più difficile, anche per il disvalore di mezzi e potenzialità giuridiche economiche ecc.....al solito occorre pedalare molto per ottenere qualcosa :fluffle) :cry:
 
secci":pebg0wyx ha detto:
della variazione contrattuale devono averti mandato una cominicazione (anche del tipo, se non dici nulla ti sta bene, se no disdici ora)

se per esempio tu dopo la variazione hai continuato in quel contratto - di fatto - hai accettato la variazione

di solito le inviano in bolletta no? a partire da luglio e compresa l'ultima bolletta di gennaio, non ho trovato nulla a riguardo, ergo dovrebbe fare fede il contratto del 2005 per l'adsl e non quello post bersani del 2007?
 
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