sentenza Cassazione sui poteri di multa ausiliari del traffico

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Nuovo Alfista
6 Ottobre 2004
26,402
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Milano Città
CASSAZIONE: SENTENZA POTERI DI MULTA DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

Gli ausiliari del traffico possono legittimamente accertare soltanto le violazioni relative alla sosta dei veicoli nelle aree oggetto di parcheggio a pagamento ed in quelle limitrofe necessarie alla manovra, mentre non possono accertare la sussistenza di tutte le altre ipotesi di sosta o fermata vietata (come, nel caso di specie, la sosta di un motorino sul marciapiede). In particolare, secondo la Cassazione, "Poichè ai sensi dell'articolo 3, comma 1 n,33 del Codice della Strada il "marciapiede" è quella parte di carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni", in relazione alla quale sono vietate la fermata e la sosta, "salvo diversa segnalazione" (articolo 158, comma 1, lettera h) Codice della Strada, la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal personale in esame, con un atto avente la natura e gli effetti si cui all'articolo 68, esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto o il marciapiede sia eventualmente compreso nell'area oggetto della concessione (nel senso che fa parte della superficie oggetto della concessione), ovvero allo stesso, eccezionalmente, possano accedere i veicoli. Se ciò non accada, il marciapiede non è, infatti, una zona destinata alla sosta ed alla circolazione, con la conseguenza che, anche se limitrofo all'area oggetto della concessione, non può costituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio". La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Corte di Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 7 aprile 2005, n.7336: Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Ausiliari del traffico).
 
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