20/07/2007
Chi transita in corsia di emergenza non può evitare la multa anche se adduce come giustificazione l'esistenza di una patologia. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Cassazione 7357/2007) respingendo il ricorso di un automobilista che, multato in quanto sorpreso a circolare nella corsia di emergenza, si era difeso sostenendo di non aver potuto restare nel traffico a causa di una patologia neurosensoriale della quale soffriva, ma che non aveva documentato.
La Suprema Corte, dopo aver ricordato che in tema di sanzioni amministrative si applicano per analogia le disposizioni previste dal codice penale sulle cause di giustificazione, ha rilevato che, nel caso in questione, la documentazione medica non certificava che il ricorrente fosse stato colto da crisi al momento del fatto e che nessuna giustificazione era stata fornita all'atto della contravvenzione. Ha puntualizzato che, in sede penale, se l'imputato deduce una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l'onere di provarne la sussistenza, "non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l'allegazione da parte dell'imputato erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato". Il transito in corsia di emergenza è sempre vietato, almeno che non si verifichi uno stato di necessità. Nel caso in questione invece "è del tutto evidente che non ricorresse alcuna necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito", per cui "bene ha fatto il giudice a ritenere non convenientemente documentato lo stato di necessità".
In buona sostanza, non essendo stato fornita alcuna prova della patologia, né al momento del fatto né successivamente, l'automobilista non poteva invocare lo stato di necessità per giustificare il transito in corsia di emergenza, che escluderebbe l'illecito e dovrà perciò pagare la multa.
Chi transita in corsia di emergenza non può evitare la multa anche se adduce come giustificazione l'esistenza di una patologia. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Cassazione 7357/2007) respingendo il ricorso di un automobilista che, multato in quanto sorpreso a circolare nella corsia di emergenza, si era difeso sostenendo di non aver potuto restare nel traffico a causa di una patologia neurosensoriale della quale soffriva, ma che non aveva documentato.
La Suprema Corte, dopo aver ricordato che in tema di sanzioni amministrative si applicano per analogia le disposizioni previste dal codice penale sulle cause di giustificazione, ha rilevato che, nel caso in questione, la documentazione medica non certificava che il ricorrente fosse stato colto da crisi al momento del fatto e che nessuna giustificazione era stata fornita all'atto della contravvenzione. Ha puntualizzato che, in sede penale, se l'imputato deduce una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l'onere di provarne la sussistenza, "non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l'allegazione da parte dell'imputato erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato". Il transito in corsia di emergenza è sempre vietato, almeno che non si verifichi uno stato di necessità. Nel caso in questione invece "è del tutto evidente che non ricorresse alcuna necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito", per cui "bene ha fatto il giudice a ritenere non convenientemente documentato lo stato di necessità".
In buona sostanza, non essendo stato fornita alcuna prova della patologia, né al momento del fatto né successivamente, l'automobilista non poteva invocare lo stato di necessità per giustificare il transito in corsia di emergenza, che escluderebbe l'illecito e dovrà perciò pagare la multa.