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<b>Art. 126-bis. Patente a punti</b>
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
-------------->La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall' articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. (3)
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti .
A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
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(3) Comma in parte dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, nel punto in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione" anziché "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".
<b>circolare ministeriale n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003<b>
(omissis)
5. Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all'art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.
------->La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.
------->Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all'art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all'art.204-bis CdS, l'ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.
Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del conducente o dell'obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l'esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore non deve disporre l'inoltro della citata comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione all'anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui l'ufficio o il comando da cui dipende l'accertatore riceve notizia dell'esito dei ricorsi.
Qualora, successivamente all'inserimento della decurtazione nell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l'esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l'organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all'Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite direttamente attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (indirizzo web
www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).
6. Recupero dei punti sottratti.
Secondo il comma 5 dell'art.126-bis, nell'ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall'ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l'attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti.
Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10.
----->In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l'attribuzione del credito è l'assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all'attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all'interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.