In realtà la legge regola e tutela il verbale (e meno male) in diversi modi.
In particolare il semplice errore nella trascrizione del veicolo non è motivo di nullità del verbale se il mezzo è stato correttamento individuato da altri dati (esempio banale, targa).
Il fatto che in alcuni casi il verbale sia stato annullato deriva dalla fortuna di trovare un giudice di pace (e ce ne sono molti) od un prefetto non perfettamente aggiornati.
Linee guida veloci da ricordare:
Vizi di forma:
l’erronea indicazione delle generalita’ del conducente;
l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale e’ avvenuta l’infrazione (quando da cio’ risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
L’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
mancata esposizione dei fatti;
mancata o erronea indicazione dell’autorita’ competente per il ricorso;
mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu’ avanti, nella sezione “notifica”);
mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all’obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu’ avanti, nella sezione “comunicazione dati conducente”);
errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e’ applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata);
Attenzione, pero’. La mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.
Resta ovviamente il fatto che la nullità di un verbale causata da un vizio di forma non cancella il fatto avvenuto, quindi occhio che il torto c'è stato