multe & stessa auto marchi diversi

ratatuia

Nuovo Alfista
19 Ottobre 2004
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Milano
Auto
147
E' solo un dubbio il mio che è venuto osservando quella presa in giro che è la freemont:

ma se io compro un journey, gli cambio i loghi e lo faccio diventare un freemont se dovessero farmi una multa e sul verbale riportare fiat freemont sarebbe contestabile visto che l'auto è una dodge?

era un dubbio che già mi venne ai tempi della fiesta/mazda identiche
 
allora, una volta tanti anni fa beccai una multa che mi arrivò regolarmente a casa con numero di targa esatto, ma con indicata una marca sbagliata.

io guidavo una honda civic (modello allora quasi sconosciuto in italia - tra l'altro era una 1.6 vtec da 150 cavalli, una vera bomba :asd)), ma sulla multa era segnata come volvo 480 - alla quale in effetti assomigliava!

sta di fatto che scrissi ai vigili urbani sostenendo che, visto che la mia macchina era tutt'altra cosa, evidentemente chi aveva redatto il verbale aveva sbagliato a trascrivere il numero di targa!

multa ritirata :ka)
 
quindi potrebbe funzionare? :asd)

basta mettere del velcro sotto ai loghi e appiccicare quello alla bisogna :clap)
 
thranduil":1bmkbefm ha detto:
direi che ormai le foto le fanno dappertutto, il verbale compilato a mano è una rarità :ka)


dici? gli ausiliari vanno di lapis e anche mia cognata che è ghisa a roma va di bic
 
secondo me non ne ricavi un ragno da buco se non rogne per eventuale "truffa" o altro, per il semplice motivo che, a differenza di Thranduil ,al quale errarono ad identificare il veicolo, tu andresti ad effettuare una modifica "truffaldina".

ma questa è solo teoria, mi sa che in italia a come stan messe le cose la pratica sia tutt'altra :asd) e mal che vada si limiteranno ad un raddoppiare della multa in caso di contestazione.
 
Vai tranquillo che che se il verbale riporta anche un solo dato errato, è contestabile.
Considerando però i tempi medi di ciascuna pratica, prima di ottenere una risposta, matura la prescrizione :asd) :asd) :OK)
 
c'è da dire che quando fanno la visura al PRA per vedere chi è l'intestatario dovrebbero anche verificare la rispondenza con quanto visto in foto..
 
Arj147":3tklxjkk ha detto:
Vai tranquillo che che se il verbale riporta anche un solo dato errato, è contestabile.
Considerando però i tempi medi di ciascuna pratica, prima di ottenere una risposta, matura la prescrizione :asd) :asd) :OK)

Non tutti i dati errati sono contestabili. Avevo da qualche parte una circolare con i dati suscettibili a nullità (o meglio, è su cd e mi fa fatica riprenderla :asd) )
 
Beh, andare ad alterare il veicolo per scampare ad una multa mi pare indecoroso e disonesto. Ma ben venga la nullità in caso di errata complizione del verbale. Come tutti i lavoratori, anche chi si occupa di rilevare le infrazioni al codice stradale deve necessariamente operare con precisione e puntualità.
 
In realtà la legge regola e tutela il verbale (e meno male) in diversi modi.
In particolare il semplice errore nella trascrizione del veicolo non è motivo di nullità del verbale se il mezzo è stato correttamento individuato da altri dati (esempio banale, targa).
Il fatto che in alcuni casi il verbale sia stato annullato deriva dalla fortuna di trovare un giudice di pace (e ce ne sono molti) od un prefetto non perfettamente aggiornati.
Linee guida veloci da ricordare:

Vizi di forma:
l’erronea indicazione delle generalita’ del conducente;
l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale e’ avvenuta l’infrazione (quando da cio’ risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
L’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
mancata esposizione dei fatti;
mancata o erronea indicazione dell’autorita’ competente per il ricorso;
mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu’ avanti, nella sezione “notifica”);
mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all’obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu’ avanti, nella sezione “comunicazione dati conducente”);
errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e’ applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata);

Attenzione, pero’. La mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.

Resta ovviamente il fatto che la nullità di un verbale causata da un vizio di forma non cancella il fatto avvenuto, quindi occhio che il torto c'è stato ;)
 
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