L'accertamento dell'ausiliario del traffico non costituisce fede privilegiata (sentenza)

secci

Nuovo Alfista
6 Ottobre 2004
26,402
4
38
Milano Città
L'accertamento dell'ausiliario del traffico non costituisce fede privilegiata
GP Ancona 3/2/2004


SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1023 del Ruolo Generale dell’anno 2003, passata in decisione all’udienza del 13 febbraio 2004, promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 27 ottobre 2003 unitamente a deposito giudiziario n. 33895 di € 68,77,
da
XXX, residente e domiciliata ai fini della presente causa in Ancona, in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 22 L.689/1981;
RICORRENTE
C O N T R O
PREFETTURA di Ancona in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa, ai sensi dell’art. 205, comma terzo, D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 come modificato dalla legge 1 agosto 2003, n.214, dal Comune di Ancona, a mezzo dei funzionari …., come da delega in atti;
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
• per il ricorrente: annullare l’ordinanza-ingiunzione n. 2381/2003 emessa il 30 luglio 2003 dal Prefetto di Ancona;
• per l’Amministrazione opposta, rappresentata dal Comune di Ancona: rigettare il ricorso in opposizione. Con vittoria delle spese come da allegata nota.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora XXX è stata contravvenzionata, nella sua qualità di proprietaria del veicolo Fiat Punto targato …., dalla Polizia Municipale di Ancona per la violazione dell’art. 157, comma 6, codice della strada, in quanto “sostava in luogo sottoposto a limitazione temporanea della sosta senza azionare l’apposito dispositivo”. Tale infrazione era stata rilevata dall’ausiliario del traffico YYY.
Contro tale verbale è stato presentato ricorso alla Prefettura di Ancona, che lo ha rigettato sulla base della circostanza che: 1) l’agente accertatore, i cui atti godono di fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile, ha dichiarato che nel corso dei due controlli effettuati a distanza di tempo, sul veicolo non era esposto il dispositivo di controllo della sosta; 2) lo scontrino allegato al ricorso non può considerarsi un elemento di prova in grado di invalidare il verbale d’accertamento, dato che non vi è alcuna attinenza tra lo stesso e il veicolo sanzionato.
La ricorrente, nell’impugnare in questa sede l’ordinanza-ingiunzione, previo deposito del libretto con cauzione contesta l’accertamento della violazione perché è certa che all’interno della propria auto era stato posizionato lo scontrino relativo all’avvenuto pagamento della sosta. Circostanza questa che può essere confermata dai testimoni che erano insieme al conducente, questi nella persona del sig. °°°, suo coniuge. Segnala, inoltre, che recente giurisprudenza ha sconfessato l’efficacia di fede privilegiata delle dichiarazioni ed apprezzamenti provenienti dagli agenti accertatori. In ultimo, la signora XXX contesta la seconda motivazione di rigetto contenuta nell’ordinanza-ingiunzione. Se è vero che gli scontrini di parcheggio non riportano mai la targa del veicolo in sosta ma solo il giorno e gli orari di inizio e fine sosta, allora per l’automobilista non ci sarebbe mai la possibilità di provare compiutamente di avere sostato in modo regolare, giacche si considera privo di efficacia probatoria tale documento.
A seguito di decreto di fissazione di udienza, la Prefettura di Ancona, in data 7 gennaio 2004, trasmetteva con prot.n.2381/2003 del 3 gennaio 2004 relazione del Comando di Polizia Municipale datata 16 luglio 2003, unitamente a copia del verbale di contravvenzione prot. 23019740, e copia dell’ordinanza-ingiunzione n.2381/2003. Inoltre depositava delega, ai sensi dell’art. 205, comma terzo, D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 come modificato dalla legge 1 agosto 2003, n.214, a favore del Comune di Ancona. Questi si costituiva il 27 gennaio 2004 sostenendo che il verbale di accertamento ha l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 c.c., godendo esso di fede privilegiata, per cui una eventuale prova contraria è a carico della ricorrente. Parallelamente lo scontrino del parcheggio, come allegato in causa, non costituisce prova in grado di inficiare il verbale, dato che l’ausiliario accertatore non ha rilevato nessun dispositivo di sosta esposto sul veicolo della signora XXX.
All’udienza del 28 gennaio 2004 il Giudice di Pace decideva l’ammissione dei mezzi istruttori, che venivano assunti alla successiva udienza del 13 febbraio. Qui venivano sentiti i testi www e l’ausiliario °°°. Indi si procedeva alla discussione e infine il Giudice di Pace, ritenuta la causa sufficientemente istruita, dava lettura del dispositivo in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’accertamento dell’ausiliario verbalizzante, secondo il quale non risultava esposto, all’interno o all’esterno della Fiat Punto targata …, lo scontrino attestante il pagamento della sosta in piazza Rosselli, si configura come apprezzamento di una circostanza di fatto, come tale suscettibile di valutazione del verbalizzante stesso. Ne consegue che il verbale da lui redatto non può acquistare fede privilegiata, e quindi non è necessario esperire la querela di falso, che è richiesta solo quando si impugnano fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento.
In effetti l’ausiliario °°°, sentito come teste, ha dichiarato di non escludere che il tagliando sia stato pagato, ma di certo non lo ha visto. Ritiene di aver fatto, come sua abitudine, il giro dell’auto. Molte volte il tagliando viene posizionato in posti diversi dal cruscotto anteriore, persino sul pianale della parte posteriore, oppure può succedere che a seguito della chiusura della porta esso scivoli a terra sul pavimento interno dell’auto e non sia visibile, oppure l’inclinazione del cruscotto anteriore non agevola la visione del tagliando stesso.
Questo giudice osserva che sul tagliando c’è scritto “porre ben visibile sul cruscotto lato guida”, ma questo è un suggerimento che non può aver valore coercitivo, perché non c’è alcuna norma di legge che lo imponga. Quindi ci troviamo di fronte ad una indagine dell’ausiliario all’interno della Fiat Punto della signora XXX, che non ha i connotati né della certezza né della oggettività.
Ne consegue che, non essendo state fornite prove sufficienti della responsabilità della ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma dodicesimo, L.689/1981, il ricorso va accolto con annullamento dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.
Nulla per le spese in quanto la ricorrente si è difesa personalmente, né ha fornito prova di avere sostenuto specifici oneri .
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso presentato da XXX avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2381/2003 emessa dal Prefetto di Ancona il 30 luglio 2003
Nulla per le spese.
Dispone che il deposito giudiziario, di cui al libretto n.33895 emesso il 22 ottobre 2003, sia restituito alla ricorrente.
 
Grazie Sergio per questa utilissima sentenza!

In quanto al discorso dello scontrino che sarebbe una scusa, come dice Steto... e' giusto che uno faccia annullare la multa se aveva pagato.
Ma comunque DOVEVA aver pagato... perche' lo scontrino altrimenti non l'avrebbe avuto :ka)

(si lo so che uno poteva raccattarlo per terra... ma non e' sempre possibile. E comunque vale la regola della presunta innocenza)
 
Top