Art. 21
FERIE
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa
azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie retribuite di giorni
30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 3° comma dell’art.17.
Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera
Nazionale per gli Invalidi di Guerra, il congedo matrimoniale, i permessi
brevi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal datore
di lavoro non sono computabili nelle ferie. Il periodo di ferie deve essere
concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle
indicazioni dell’impiegato.
Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze
dell’azienda lo impongono, il datore di lavoro e l’impiegato possono
concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori
a giorni 15. E’ in facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di
ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento.
Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire
o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impiegato
delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno
in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo,
dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio
non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli,
ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a
norma dell’art. 24(*).
Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo
di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità
sostitutiva per ferie non godute.
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i miei dubbi sono nel 2° rigo,