Il Tar del lazio sospende l'utilizzo degli autovelox fissi nella provincia di Latina

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Nuovo Alfista
6 Ottobre 2004
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Milano Città
Per la prima volta la giustizia amministrativa è chiamata a pronunciarsi sulla conformità di un atto applicativo dell’art. 4 del Decreto legge 20 giugno 2002 n. 121 convertito in legge n. 168/2002, in materia di “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”.

Con ordinanza del 07.06.2007 la prima sezione del T.A.R. del Lazio - Roma ha sospeso l’efficacia del Decreto del Prefetto di Latina n. 2450/2003 con cui sono state individuate le strade e i tratti di strade, ricadenti nel territorio della provincia, su cui è consentita l’installazione e l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza e in modalità automatica delle violazioni ai limiti di velocità (c.d. autovelox) senza la contestazione immediata dell’infrazione.

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002 conv. in legge n. 168/2002, è il Prefetto che, nell’ambito della propria competenza territoriale, con decreto individua le strade (che non siano autostrade o strade extraurbane principali), o i singoli tratti di esse, in cui non è possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al Codice della strada, e quindi è consentito l’installazione e l’uso di apparecchi fissi di rilevazione automatica della violazioni al limite di velocità.

Detta individuazione non è pero discrezionale, ma deve essere compiuta nel rispetto dei parametri e dei criteri fissati dallo stesso art. 4 del citato decreto legge e dalle direttive emesse in materia dal Ministero dell’Interno.

In sostanza, gli autovelox non possono essere apposti indiscriminatamente su qualsiasi arteria stradale. Il legislatore ha stabilito con precisione condizioni, tipologia, caratteristiche e requisiti delle strade in cui ciò è consentito.

Proprio la ritenuta mancata conformità ai parametri minimi richiesti dalla normativa ha indotto all’impugnativa del decreto del Prefetto di Latina che autorizzava la collocazione degli autovelox sulle strade della provincia.

In esito al provvedimento di sospensione emesso dal TAR di Roma e in attesa della pronuncia di merito, gli apparecchi di rilevazione automatica delle violazioni ai limiti di velocità installati in virtù del suddetto decreto non potranno rimanere in funzione, con conseguente illegittimità medio tempore dei verbali di contestazione delle infrazioni rilevate.

(Altalex, 10 luglio 2007. Nota di Marco Tomassi)
T.A.R.

Lazio - Roma

Sezione I ter

Sentenza 7 giugno 2007, n. 2722

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE PRIMA TER

Registro Ordinanze:/ 2722/2007

Registro Generale: 7928/2006

nelle persone dei Signori:

LUIGI TOSTI Presidente

ITALO VOLPE Cons. , relatore

MARIA ADA RUSSO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nella Camera di Consiglio del 07 Giugno 2007

Visto il ricorso 7928/2006 proposto da:

D. A.


rappresentato e difeso da:

BORTONE GIUSEPPE

TOMASSI AVV. MARCO

con domicilio eletto in ROMA

VIA SABOTINO, 45

presso

BUCETI AVV. AMILCARE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede


PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LATINA

COMUNE DI FORMIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del Decreto del Prefetto di Latina prot. n. 2450/2003/AREA IV del 16.6.2003 con cui sono state individuate le strade e i tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia sulle quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della strada (D. lgs. n. 285/1992) e su cui è consentita l’installazione e l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al D. lgs. n.285/1992;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO

Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che risultano adeguatamente comprovati i necessari presupposti della richiesta misura cautelare;

Ritenuto che, allo stato e nell’ottica di una valutazione prognostica dell’esito del ricorso, risulta in particolare sussistente il requisito del fumus boni iuris, tenuto conto dei contenuti del provvedimento impugnato in relazione ai parametri fattuali e logico-giuridico che ne hanno costituito presupposto e cornice conformativa, a fini applicativi,

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA, li 07 Giugno 2007

PRESIDENTE

RELATORE
 
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