07/10/2007
Gli ausiliari del traffico non possono multare gli automobilisti che transitano sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici in quanto i loro poteri sono limitati alla contestazioni in materia di sosta. Il limite al potere degli ausiliari della sosta arriva dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Cassazione 16777/2007), alla quale si era rivolta una automobilista romana che si era vista confermare dal Giudice di Pace della Capitale una multa per aver circolato in una corsia riservata agli autobus. La signora aveva contestato la decisione denunciando l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione "per incompetenza dell'agente accertatore", in quanto l'ausiliario del traffico "può essere delegato dal Sindaco unicamente a segnalare violazioni in materia di sosta". La Suprema Corte ha accolto il ricorso rilevando che il legislatore ha espressamente previsto che le funzioni riguardano soltanto le «violazioni in materia di sosta» e «limitatamente alle aree oggetto di concessione», poiché "la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati"; di conseguenza, "gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta", mentre laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari.
Gli ausiliari del traffico non possono multare gli automobilisti che transitano sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici in quanto i loro poteri sono limitati alla contestazioni in materia di sosta. Il limite al potere degli ausiliari della sosta arriva dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Cassazione 16777/2007), alla quale si era rivolta una automobilista romana che si era vista confermare dal Giudice di Pace della Capitale una multa per aver circolato in una corsia riservata agli autobus. La signora aveva contestato la decisione denunciando l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione "per incompetenza dell'agente accertatore", in quanto l'ausiliario del traffico "può essere delegato dal Sindaco unicamente a segnalare violazioni in materia di sosta". La Suprema Corte ha accolto il ricorso rilevando che il legislatore ha espressamente previsto che le funzioni riguardano soltanto le «violazioni in materia di sosta» e «limitatamente alle aree oggetto di concessione», poiché "la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati"; di conseguenza, "gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta", mentre laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari.