ecco qui il testo(notare il punto c):
Art. 4. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Alle condizioni seguenti l’Impresa garantisce il risarcimento per danni diretti e materiali subiti dal veicolo
in conseguenza di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno
dovrà essere inequivocabilmente riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da
circolazione;
b) uragani, trombe d’aria, grandine, frane o smottamenti: l’evento che ha cagionato il danno dovrà
essere dimostrato tramite i danni che ha causato a una pluralità di beni, assicurati o meno, vicini al
veicolo assicurato al momento del sinistro, o in altro modo;
c) rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi:
sono escluse rigature, screpolature, segnature e simili.
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