Disegno di Legge per il "LA" di Verdi......era il 1988...

Hispaniko

Nuovo Alfista
12 Marzo 2006
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R O M A
www.omabsrl.com
Il disegno di legge per il La di Verdi



SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA


N. 1218


DISEGNO DI LEGGE


d'iniziativa dei senatori BOGGIO, MEZZAPESA, CAPPELLI e AZZARA'

Comunicato alla presidenza il 20 luglio 1988

Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali

ONOREVOLI SENATORI - E' giunto il momento di trovare una soluzione duratura alla continua incertezza e variabilità nell'intonazione di base degli strumenti musicali, che si è rivelata dannosa e pericolosa non soltanto per le voci dei cantanti, ma anche per il nostro patrimonio organologico, ed in particolare per gli antichi strumenti ad arco ed a tastiera (violini, viole, violoncelli, nonché organi e fortepiani costruiti per un'accordatura non superiore ad un La(3) tra i 427 e i 435 cicli al secondo). La "corsa all'acuto" a cui assistiamo da decenni, giustificata da taluni come espressione di libertà artistica, rischia di rendere impossibile la giusta interpretazione di capolavori come le sinfonie di Mozart, Haydn e Beethoven e potrebbe, stando alla testimonianza di famosi artisti lirici e direttori d'orchestra, portarci ad una situazione in cui tra qualche anno sarà sempre più difficile mettere in scena numerose opere liriche, per la mancanza di voci adatte al repertorio.
La causa di questa situazione sta nella "libera fluttuazione del La".
Nel 1884 il Governo dell'epoca emise un decreto per la normalizzazione del diapason ad un La(3) di 432 vibrazioni, che era stato richiesto da Giuseppe Verdi e dai musicisti italiani riuniti a congresso a Milano nel 1881. Il decreto è conservato al Conservatorio G. Verdi di Milano.
In una lettera alla commissione musicale del Governo, riportata dal decreto del 1884, Giuseppe Verdi scrisse:
"Fin da quando venne adottato in Francia il diapason normale, io consigliai venisse seguito l'esempio anche da noi; e domandai formalmente alle orchestre di diverse città d'Italia, fra le altre a quella della Scala, di abbassare il corista uniformandosi al normale francese. Se la Commissione musicale istituita dal nostro Governo crede, per esigenze matematiche, di ridurre le 435 vibrazioni del corista francese in 432, la differenza è così piccola, quasi impercettibile all'orecchio, ch'io aderisco di buon grado.
Sarebbe grave, gravissimo errore adottare, come viene da Roma proposto, un diapason di 450. Io pure sono d'opinione con lei che l'abbassamento del corista non toglie nulla alla sonorità ed al brio dell'esecuzione; ma dà al contrario qualche cosa di più nobile, di più pieno e maestoso che non potrebbero dare gli strilli di un corista troppo acuto.
Per parte mia vorrei che un solo corista venisse adottato in tutto il mondo musicale. La lingua musicale è universale: perché dunque la nota che ha nome La a Parigi o a Milano dovrebbe diventare un Si bemolle a Roma?"

Il "diapason normale" (La=435) a cui si riferisce Verdi è quello conservato al Museo del Conservatorio nazionale di Parigi, mentre il cosiddetto "diapason scientifico", a cui si riferisce il decreto e che fu approvato all'unanimità al congresso dei musicisti italiani del 1881, è quello proposto dai fisici Sauveur, Meerens, Savart, e dagli scienziati italiani Montanelli e Grassi Landi e calcolato su un Do centrale (indice 3) di 256 cicli al secondo. E' importante sottolineare che la corsa all'acuto iniziò invece con l'adozione unilaterale di un La più alto (440 cicli) da parte delle bande militari russe ed austriache ai tempi di Wagner, e che tale diapason, pur non avendo alcuna giustificazione scientifica o basata sulle leggi delle voce umana, fu in seguito accettato per convenzione a Londra, nel 1939.
Ai presentatori di questo disegno di legge è sembrato opportuno preferire alla proposta dell'unificazione del diapason a 440 Hertz (per qualcuno si tratta d'un ripensamento), che trova oggi autorevolissimi sostenitori, quella accettata e poi sostenuta da Verdi (432 Hertz) che è ottimale per la voce umana e per gli strumenti di liuteria.
L'articolato della presente proposta di legge è tratto, in larga misura, salvo l'altezza fissata a 432 vibrazioni, dal disegno di legge n. 296 della IX legislatura a firma dei senatori Mascagni, Ulianich, Boggio, Panigazzi, Ferrara Salute e Parrino (il disegno di legge n. 296 proponeva 440 Hertz). Gli obblighi che il presente disegno di legge pone dovranno essere regolamentati entro il termine di un anno dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo. Tale regolamento è previsto dall'articolo 2 a maglie molto larghe, per esigenza di ricerca ed artistiche, talché tranne che per brani di musica vocale e spettacoli lirici sarà molto facile esercitare la possibilità di deroga.
Il diapason Verdi non è un dogma, come non lo è la necessità di normalizzare l'intonazione di base degli strumenti musicali, ma è opportuno che il Parlamento raggiunga, per le ragioni anzidette, l'accordo su una disciplina della fluttuazione del La.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota La(3), la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 432 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.

Art. 2.
1. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota La(3) di cui all'articolo 1. Deroghe sono consentite per esigenze di ricerca ed artistiche, tranne che per brani di musica vocale e spettacoli lirici.

Art. 3.
1. Per ottemperare a quanto disposto dai precedenti articoli è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 432 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.

Art. 4.
1. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 5.
1. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda per ogni esemplare da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 6.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

Art. 7.
1. Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8.
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge in merito.

http://www.movisol.org/verdi.htm



non ci voglio credere che han fatto una proposta simile
 
Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce le norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1116/81 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1035/72 che elenca i prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco per i quali sono stabilite norme di qualità è stato completato dal regolamento (CEE) n. 1208/79 (3) e dal regolamento (CEE) n. 1315/80 (4), che vi si aggiungono i porri nonchù le melanzane e le zucchine;
considerando che è pertanto necessario definire norme di qualità anche per i prodotti in questione;
considerando che le norme di qualità sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su grande distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità; che occorre tener conto di siffatte alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi della commercializzazione successive a quelle della spedizione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1
1. Le norme di qualità relative ai porri (sottovoce ex 07.01 IJ della tariffa doganale comune), alle melanzane e alle zucchine (sottovoce ex 07.01 T della tariffa doganale comune) figurano negli allegati I, II e III.
2. Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare rispetto alle prescrizioni delle norme:
- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.


Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Esso è applicabile:
- dal 1 ° agosto 1981 per i porri,
- dal 1° luglio 1981 per le melanzane e le zucchine.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 153 del 21. 6. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 20.

[omissis]

ALLEGATO 2
NORMA DI QUALITÀ PER MELANZANE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica alle melanzane delle varietà (cultivar) derivate dalla specie Solanum melongena L. var. esculentum, insanum e ovigerum, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le melanzane destinate alla trasformazione industriale.
Secondo la forma, si distinguono:
- melanzane lunghe,
- melanzane globose.


II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di stabilire le caratteristiche qualitative che le melanzane devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.
A. Caratteristiche minime:
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le melanzane devono essere:
- intere,
- di aspetto fresco,
- consistenti,
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- pulite, praticamente esenti da sostanze estranee visibili,
- munite del calice e del peduncolo, che possono essere lievemente danneggiati,
- giunte ad uno stadio di sviluppo sufficiente, senza che la polpa sia fibrosa o legnosa e senza sviluppo eccessivo di semi (fatte salve le disposizioni espressamente adottate per la categoria III),
- prive di umidità esterna anormale,
- prive di odore e/o sapore estranei.
Lo sviluppo e lo stato delle melanzane deve essere tale da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
B. Classificazione:
Le melanzane sono classificate nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria I:
Le melanzane classificate in questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere praticamente esenti da bruciature da sole. Possono tuttavia presentare i seguenti difetti, purchù non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto:
- lieve difetto di forma,
- lieve decolorazione della base,
- lieve ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm2.
ii) Categoria II:
Questa categoria comprende le melanzane che non possono essere classificate nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Purchù mantengano le loro caratteristiche essenziali di qualità e di presentazione, esse possono presentare:
- difetti di forma,
- difetti di colorazione,
- lievi bruciature da sole di superficie non superiore a 4 cm2,
- difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cm2.
iii) Categoria III (1):
Questa categoria comprende le melanzane che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche previste per la categoria II. Tuttavia, possono:
- essere leggermente fibrose,
- presentare un importante sviluppo di semi,
- presentare bruciature di sole per una superficie non eccedente i 6 cm2,
- presentare difetti cicatrizzati della buccia di superficie non superiore a 6 cm2.


III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
La calibrazione è determinata:
- dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse longitudinale del frutto o
- dal peso.
A. Nel caso di calibrazione in funzione del diametro, il diametro minimo è di 40 mm per le melanzane lunghe e di 70 mm per quelle globose.
La differenza tra la melanzana più piccola e quella più grossa in uno stesso imballaggio non deve superare:
- 20 mm per le melanzane lunghe,
- 25 mm per le melanzane globose.
B. Nel caso di calibrazione in funzione del peso, il peso minimo è di 100 g.
Va rispettata la seguente scala:
- da 100 a 300 g, con una differenza massima di 75 g tra la melanzana più piccola e la più grossa contenute in uno stesso imballaggio;
- da 300 a 500 g, con una differenza massima di 100 g tra la melanzana più piccola e la più grossa contenute in uno stesso imballaggio;
- oltre 500 g, con una differenza massima di 250 g tra la melanzana più piccola e la più grossa contenute in uno stesso imballaggio.
L'osservanza delle scale di calibrazione è obbligatoria per la categoria I.
Inoltre, le melanzane oblunghe devono avere una lunghezza minima di 80 mm, fuori peduncolo.


IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
Per le melanzane non rispondenti ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ciascun imballaggio.
A. Tolleranze di qualità:
i) Categoria I:
Il 10 % in numero o in peso di melanzane non rispondente alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.
ii) Categoria II:
Il 10 % in numero o in peso di melanzane non rispondenti alle caratteristiche della categoria nù alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume, da ammaccature pronunciate, da lesioni non cicatrizzate, che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.
iii) Categoria III:
Il 15 % in numero o in peso di melanzane non rispondenti alle caratteristiche della categoria nù alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume, da ammaccature pronunciate, da lesioni non cicatrizzate, che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.
B. Tolleranza di calibro:
i) Categoria I:
Il 10 % in numero o in peso di melanzane rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato.
ii) Categorie II e III:
Il 10 % in numero o in peso di melanzane non rispondenti alla calibrazione minima.
Non sono comunque ammesse tolleranze per melanzane di diametro inferiore di oltre 5 mm al diametro minimo, oppure, in caso di calibrazione in funzione del peso, per le melanzane di peso inferiore a 90 grammi.


V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità:
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente melanzane della stessa origine, tipo commerciale, qualità e calibrazione (quando sia imposta una calibrazione) e sostanzialmente dello stesso grado di sviluppo e di colorazione.
Per le melanzane della categoria III, l'omogeneità può limitarsi all'origine e al tipo commerciale.
Le melanzane lunghe contenute in uno stesso imballaggio devono essere di lunghezza sufficientemente uniforme.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento:
Le melanzane devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione aeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.


VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:
A. Identificazione:
Imballatore e/o Speditore Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale.
B. Natura del prodotto:
- "Melanzane", se il contenuto non è visibile dall'esterno
- Nome della varietà (facoltativo).
C. Origine del prodotto:
Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali:
- Categoria
- Calibro (in caso di calibrazione) espresso:
- dal diametro minimo e massimo, allorquando trattasi di calibrazione per diametro,
- dal peso minimo e massimo, allorquando trattasi di calibrazione per peso.
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).
(1) Categoria supplementare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72. L'applicazione di questa categoria di qualità o di alcune delle sue specificazioni è subordinata ad una decisione da adottare sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

segue allegato per porri e zucchine :sic)
 
chedolcevita":2wqv1po9 ha detto:
giuratemi che è uno scherzo!!!

sarebbe bello....14.000€ al mese a capoccia più privilegi a non finire per ogni senatore, 1 miliardo di € all'anno per manterere il senato e 1 miliardo e 1/2 per la camera e questi si mettono a fare stè proposte di legge....mah almeno ci fanno ridere un pò :sarcastic)
 
Harlequin":4uxdetpy ha detto:
chedolcevita":4uxdetpy ha detto:
giuratemi che è uno scherzo!!!

sarebbe bello....14.000€ al mese a capoccia più privilegi a non finire per ogni senatore, 1 miliardo di € all'anno per manterere il senato e 1 miliardo e 1/2 per la camera e questi si mettono a fare stè proposte di legge....mah almeno ci fanno ridere un pò :sarcastic)


....peccato che dopo aver sorriso,vien da piangere......... :mecry2)
 
Questo articolo mi sembra un po' basato su elucubrazioni anacronistiche.

A parte casi di interpretazioni filologiche (come quella di Felix7), il LA TEORICO e' ormai da un secolo riconosciuto universalmente a 440 Hz.

Dico teorico perche' da un paio di decenni (qualcosina meno forse) stiamo nuovamente vivendo la "corsa all'acuto" che ha visto il LA "pratico" salire fino a 442 Hz.

Questo ha una semplicissima spiegazione logica: se per gli strumenti a corda salire o scendere di 2Hz e' solo una questione di regolazioni meccaniche, per le voci e i fiati salire di 0,5Hz puo' rappresentare un notevole sforzo.
Questo fa si che "calare" sia considerato da sfigati, mentre chi tende a "crescere" sia considerato uno tosto.

Ecco quindi che si assiste a un'esibizionismo dell'intonazione crescente.


Cio' detto, il calcolo "scientifico di un LA" sulla base di un DO fu sbugiardato se ben ricordo da Mozart (vedasi Il Clavicembalo Ben Temperato).
Ai giorni nostri, nessuno si sognerebbe piu' di accordare uno strumento nota per nota calcolando gli Hertz "teorici", che non quadrano con il nostro naturale sentire.
Si accorda il LA, e tutto il resto deve venire di conseguenza a orecchio (o con riferimenti appunto "temperati").


Dopo tutto questo sproloquio, ritengo questo disegno di legge un inutile ed anacronistico esercizio teorico basato su dubbie basi.
 
la chiave di tutto è questo art.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

tali istituti specializzati altro che non sono che deposito di fannulloni a pagamento, probabilmente raccomandati da chi ha proposto la legge ;)
 
bigno72":3trvzugj ha detto:
Questo articolo mi sembra un po' basato su elucubrazioni anacronistiche.

A parte casi di interpretazioni filologiche (come quella di Felix7), il LA TEORICO e' ormai da un secolo riconosciuto universalmente a 440 Hz.

Dico teorico perche' da un paio di decenni (qualcosina meno forse) stiamo nuovamente vivendo la "corsa all'acuto" che ha visto il LA "pratico" salire fino a 442 Hz.

Questo ha una semplicissima spiegazione logica: se per gli strumenti a corda salire o scendere di 2Hz e' solo una questione di regolazioni meccaniche, per le voci e i fiati salire di 0,5Hz puo' rappresentare un notevole sforzo.
Questo fa si che "calare" sia considerato da sfigati, mentre chi tende a "crescere" sia considerato uno tosto.

Ecco quindi che si assiste a un'esibizionismo dell'intonazione crescente.


Cio' detto, il calcolo "scientifico di un LA" sulla base di un DO fu sbugiardato se ben ricordo da Mozart (vedasi Il Clavicembalo Ben Temperato).
Ai giorni nostri, nessuno si sognerebbe piu' di accordare uno strumento nota per nota calcolando gli Hertz "teorici", che non quadrano con il nostro naturale sentire.
Si accorda il LA, e tutto il resto deve venire di conseguenza a orecchio (o con riferimenti appunto "temperati").


Dopo tutto questo sproloquio, ritengo questo disegno di legge un inutile ed anacronistico esercizio teorico basato su dubbie basi.

Quoto sulla crescenza e calanza dei cantanti :asd) , ma non ti seguo sulla parte del calvicembalo ben temperato (di BACH), di Mozart e dell'accordare nota per nota.
 
Felix7":2kbarxly ha detto:
ma non ti seguo sulla parte del calvicembalo ben temperato (di BACH), di Mozart e dell'accordare nota per nota.
Ora non me la ricordo bene tutta, dovrei tornare a studiare...

Il concetto e' che la suddivisione matematica per ottenere le esatte frequenze delle singole note in modo che coprano tutti i 12 semitoni che compongono un'ottava, come era uso prima di Mozart (mi pare) non porta ad una intonazione naturale delle singole note.
In altre parole: se intoni uno strumento a partire dal LA ed andando ad orecchio, e poi vai a misurare le frequenze delle note, non otterrai una esatta suddivisione dell'ottava in 12 semitoni.

Se a partire da uno strumento accordato in questo modo, ti fai 12 coristi, li puoi usare poi per accordare nota per nota gli altri strumenti; ma se i 12 coristi li ricavi a tavolino basandoti sulle frequenze, il risultato sara' diverso.

Ovviamente il passaggio dal vecchio sistema (non ricordo il nome) al nuovo (il "ben temperato") non e' stato indolore.

Spero di non aver detto troppe inesattezze... se mi ricordo vado a cercare info piu' precise.

Ciao!
 
bigno72":1pszvq9w ha detto:
Felix7":1pszvq9w ha detto:
ma non ti seguo sulla parte del calvicembalo ben temperato (di BACH), di Mozart e dell'accordare nota per nota.
Ora non me la ricordo bene tutta, dovrei tornare a studiare...

Il concetto e' che la suddivisione matematica per ottenere le esatte frequenze delle singole note in modo che coprano tutti i 12 semitoni che compongono un'ottava, come era uso prima di Mozart (mi pare) non porta ad una intonazione naturale delle singole note.
In altre parole: se intoni uno strumento a partire dal LA ed andando ad orecchio, e poi vai a misurare le frequenze delle note, non otterrai una esatta suddivisione dell'ottava in 12 semitoni.

Se a partire da uno strumento accordato in questo modo, ti fai 12 coristi, li puoi usare poi per accordare nota per nota gli altri strumenti; ma se i 12 coristi li ricavi a tavolino basandoti sulle frequenze, il risultato sara' diverso.

Ovviamente il passaggio dal vecchio sistema (non ricordo il nome) al nuovo (il "ben temperato") non e' stato indolore.

Spero di non aver detto troppe inesattezze... se mi ricordo vado a cercare info piu' precise.

Ciao!

mi scuso col forum se scendo un po' sul tecnico... ;)
Si, ho capito cosa vuoi dire. La questione dei temperamenti è molto articolata (alias calcoli da ingeggneri :asd) ) Il problema fondamentale è sempre la suddivisione dell'ottava che non dipende dal corista. Riassumendo per grandissime linee abbiamo il sistema pitagorico che è fondato sulla suddivisione dell'ottava per quinte pure (senza battimenti) (do-sol-re-la-mi-si-fa#-do#-sol#-re#....) il problema qui è che ad un certo punto ritorni al do iniziale che è molto più basso di intonazione rispetto all'ultimo, ma soprattutto un fa# è diverso di intonazione dal solb. Quindi l'ottava è stata composta inizialmente solo di alcune note alterate (do#-mib-fa#-sol#-sib) tutto ciò fino più o meno al 1500. Questa accordatura della "pitagorica" è usata nella musica rinascimentale è caratteristica per gli intervalli di quinta puri (senza battimenti). Nel Seicento ha preso voga il sistema mesotonico (a differenza del pitagorico esso è basato sulle terze pure (senza battimenti). Il problema (ma anche no) di queste accordature è che non puoi suonare delle tonalità (secondo l'accezione moderna del termine) con molte alterazioni in chiave per via della diversità tra i suoni omologhi (sol#/lab). Per ovviare a questo problema si è iniziato a temperare (ossia modificare gli intervalli) in modo che più tonalità risultassero gradevoli all'orecchio. Il sistema temperato equabile (quello usato dagli strumenti a noi contemporanei in area europea) si può dire che appiattisce un po' tutto. È un temperamento circolante nel senso che dal do di partenza, se tu percorri il ciclo delle quinte, arrivi allo stesso DO di partenza. Questo perchè la differenza tra i suoni omologhi (re#/mib) è annullata temperando gli initervalli (infatti non ci sono nè terze e nè quinte pure (senza battimenti)). :p
Ok mi fermo. :lol:
 
Vedi che la sai meglio di me? :asd) :p :OK)

Da piccolino ho suonato un quintetto rinascimental/barocco/nonricordocosa e non ricordo di chi dal titolo "Alla ricerca del duodecimo tono".... Ovviamente al tempo non capivo il significato di un si strano titolo....
 
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