DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n.184
GU n. 220 del 21-9-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare la
normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del
12 gennaio 2005, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della
strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo
che ha commesso la violazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del
1992», sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000.»;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario
del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il
conducente responsabile della violazione, e' riattribuito, previa
istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente
medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti
salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono
efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato
articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio,
cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a
norma del presente comma.
Indice - Precedente - Successivo
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
GU n. 220 del 21-9-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare la
normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del
12 gennaio 2005, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della
strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo
che ha commesso la violazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del
1992», sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000.»;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario
del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il
conducente responsabile della violazione, e' riattribuito, previa
istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente
medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti
salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono
efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato
articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio,
cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a
norma del presente comma.
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Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli