Decreto salvapunti e nuove disposizioni comunicazione dati conducente

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Nuovo Alfista
6 Ottobre 2004
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Milano Città
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n.184
GU n. 220 del 21-9-2005



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare la

normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del

12 gennaio 2005, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della

strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo

che ha commesso la violazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'interno;


E m a n a


il seguente decreto-legge:


Art. 1.

1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del

1992», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La

comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale

responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di

questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido

ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che

procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di

contestazione, i dati personali e della patente del conducente al

momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario

del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo

196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza

giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro

1.000.»;

2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario

del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto

legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il

conducente responsabile della violazione, e' riattribuito, previa

istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente

medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti

salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono

efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato

articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio,

cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a

norma del presente comma.









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Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Pisanu, Ministro dell'interno


Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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