25/01/2008
I cittadini che criticano anche aspramente l'operato dei "vigili urbani" della loro città non commettono alcun illecito ma anzi esercitano un legittimo diritto di critica utile alla collettività. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cassazione 36077/2007) annullando la condanna per diffamazione inflitta in primo grado dal Tribunale di Venezia e confermata dalla Corte di Appello nei confronti di un anziano signore che aveva denunciato in una lettera inviata al Sindaco di Conselve il cattivo operato di cinque vigili urbani del Comune, accusati di "comportamenti superficiali, misti ad incoscienza e pretestuosità". La lettera faceva in particolare riferimento alle "ragioni poco commendevoli per le quali quei vigili elevavano multe", al "modo di esibire pistola e manette", allo "scarso impegno nel lavoro" e al loro "menefreghismo", tutti comportamenti che denotavano "scarsa professionalità" nonché "superficialità mista a incoscienza e presuntuosità". La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del cittadino, ha invece sottolineato che le espressioni ritenute offensive "rientrano appieno nell'esercizio del diritto di critica" , rilevando in particolare che il modo col quale il vigile urbano esplica il proprio ufficio nelle molteplici sue manifestazioni (compresa quindi quella della effettuazione di rilievi in occasione di incidenti stradali), legittime e, in ipotesi, meno legittime è "di palese interesse della collettività, posto che la stessa rappresenta il soggetto al quale quelle attività sono rivolte e nel cui interesse sono svolti in genere i servizi comunali, essendo altresì tale soggetto chiamato a garantire, dal punto di vista finanziario, il funzionamento della stessa «macchina» comunale". Ne consegue che "espressioni con le quali si qualifichi criticamente il comportamento dei vigili nell'esercizio delle rispettive funzioni presenta in modo netto ed evidente il requisito della pertinenza al pubblico interesse".
!!ATTENZIONE!! leggetela bene ...... "VIGILI URBANI" non altre FdO
I cittadini che criticano anche aspramente l'operato dei "vigili urbani" della loro città non commettono alcun illecito ma anzi esercitano un legittimo diritto di critica utile alla collettività. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cassazione 36077/2007) annullando la condanna per diffamazione inflitta in primo grado dal Tribunale di Venezia e confermata dalla Corte di Appello nei confronti di un anziano signore che aveva denunciato in una lettera inviata al Sindaco di Conselve il cattivo operato di cinque vigili urbani del Comune, accusati di "comportamenti superficiali, misti ad incoscienza e pretestuosità". La lettera faceva in particolare riferimento alle "ragioni poco commendevoli per le quali quei vigili elevavano multe", al "modo di esibire pistola e manette", allo "scarso impegno nel lavoro" e al loro "menefreghismo", tutti comportamenti che denotavano "scarsa professionalità" nonché "superficialità mista a incoscienza e presuntuosità". La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del cittadino, ha invece sottolineato che le espressioni ritenute offensive "rientrano appieno nell'esercizio del diritto di critica" , rilevando in particolare che il modo col quale il vigile urbano esplica il proprio ufficio nelle molteplici sue manifestazioni (compresa quindi quella della effettuazione di rilievi in occasione di incidenti stradali), legittime e, in ipotesi, meno legittime è "di palese interesse della collettività, posto che la stessa rappresenta il soggetto al quale quelle attività sono rivolte e nel cui interesse sono svolti in genere i servizi comunali, essendo altresì tale soggetto chiamato a garantire, dal punto di vista finanziario, il funzionamento della stessa «macchina» comunale". Ne consegue che "espressioni con le quali si qualifichi criticamente il comportamento dei vigili nell'esercizio delle rispettive funzioni presenta in modo netto ed evidente il requisito della pertinenza al pubblico interesse".
!!ATTENZIONE!! leggetela bene ...... "VIGILI URBANI" non altre FdO