Critiche ai vigili urbani ? E' un diritto del cittadino.... [e altre chicche]

ciri002

Nuovo Alfista
12 Agosto 2005
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Cefalù (PA) e TORINO
25/01/2008

I cittadini che criticano anche aspramente l'operato dei "vigili urbani" della loro città non commettono alcun illecito ma anzi esercitano un legittimo diritto di critica utile alla collettività. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cassazione 36077/2007) annullando la condanna per diffamazione inflitta in primo grado dal Tribunale di Venezia e confermata dalla Corte di Appello nei confronti di un anziano signore che aveva denunciato in una lettera inviata al Sindaco di Conselve il cattivo operato di cinque vigili urbani del Comune, accusati di "comportamenti superficiali, misti ad incoscienza e pretestuosità". La lettera faceva in particolare riferimento alle "ragioni poco commendevoli per le quali quei vigili elevavano multe", al "modo di esibire pistola e manette", allo "scarso impegno nel lavoro" e al loro "menefreghismo", tutti comportamenti che denotavano "scarsa professionalità" nonché "superficialità mista a incoscienza e presuntuosità". La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del cittadino, ha invece sottolineato che le espressioni ritenute offensive "rientrano appieno nell'esercizio del diritto di critica" , rilevando in particolare che il modo col quale il vigile urbano esplica il proprio ufficio nelle molteplici sue manifestazioni (compresa quindi quella della effettuazione di rilievi in occasione di incidenti stradali), legittime e, in ipotesi, meno legittime è "di palese interesse della collettività, posto che la stessa rappresenta il soggetto al quale quelle attività sono rivolte e nel cui interesse sono svolti in genere i servizi comunali, essendo altresì tale soggetto chiamato a garantire, dal punto di vista finanziario, il funzionamento della stessa «macchina» comunale". Ne consegue che "espressioni con le quali si qualifichi criticamente il comportamento dei vigili nell'esercizio delle rispettive funzioni presenta in modo netto ed evidente il requisito della pertinenza al pubblico interesse".

!!ATTENZIONE!! leggetela bene ...... "VIGILI URBANI" non altre FdO
 
Attenzione ad intimidirlo per evitare una multa.... si tratta di resistenza

Intimidire il vigile per evitare la multa è considerata resistenza

03/07/2007

Intimidire il vigile per evitare la multa può costare una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cassazione 14659/2007) ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Roma (quattro mesi di reclusione) a un automobilista che, rivolgendosi a un vigile che gli aveva appena fatto una contravvenzione, le aveva detto "famme la multa e poi te sistemo io a te". L'uomo si era difeso sostenendo che la frase in questione non aveva un contenuto minaccioso ma solo parolaio. La Cassazione ha invece sottolineato che "la frase incriminata, a prescindere dai riflessi personali sulla persona del destinatario, ha contenuti oggettivamente idonei a rappresentare una ragionevole portata intimidatoria, direttamente collegata al compimento dell'atto di ufficio o servizio del pubblico ufficiale".

Quindi poiché la legge punisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio "mentre compie un atto d'ufficio o di servizio", quando il comportamento ingiurioso e minaccioso è collegato direttamente all'attività che il pubblico ufficiale sta compiendo in quel momento, il responsabile dovrà rispondere del reato di resistenza, non potendo sostenere di aver semplicemente espresso "parole in libertà".
 
Non è resistere reagire al vigile prepotente

01/03/2007

Chi reagisce ad un comportamento "sconveniente o prepotente" di un vigile urbano non può essere condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cassazione 36009/2006) annullando la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Torino ad un cittadino che, multato per divieto di sosta, non aveva voluto seguire il vigile in ufficio ed aveva avviato la vettura, trattenuto per un braccio dall'agente che lo aveva trascinato a terra procurandogli alcune lesioni. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'imputato, affermando che la sua condotta non fu finalizzata ad impedire o a ostacolare l'attività funzionale del pubblico ufficiale ma rappresentò una reazione al comportamento "non ortodosso e sconveniente" dello stesso, che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo presso gli uffici della Polizia Municipale per contestargli formalmente la violazione del codice della strada già accertata in precedenza da un altro vigile urbano.
 
Non esibire i documenti ai vigili: è reato o no?

01/09/2006

"Patente e libretto, prego". Solitamente, cercando mentalmente una giustificazione plausibile ad un nostro non impeccabile comportamento sulla strada, eseguiamo subito l'invito-ordine del pubblico ufficiale. E se fossimo così arrabbiati da non volerlo fare? Ce lo potremmo permettere confidando di commettere solo un illecito amministrativo -sanzionato con una pena pecuniaria- o cadremmo in un reato punibile anche con l'arresto? Fa differenza. Il punto è che non esiste una risposta univoca. Nel caso che dà adito alla Sentenza in commento (Cassazione Penale sent. n. 28136 4/8/2006), un vigile aveva multato un automobilista per divieto di sosta: ne era conseguita un'animata discussione a seguito della quale l'automobilista si era rifiutato di consegnare i documenti di guida al vigile e questi lo aveva denunciato applicando non già l'art. 180 c.d.s. per mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida - che avrebbe configurato un illecito amministrativo punito con una pesante sanzione pecuniaria- bensì ai sensi del più grave art. 650 c.p. che riguarda l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ed è punibile, oltre che con ammenda, anche con l'arresto fino a tre mesi. Condannato in tribunale, l'automobilista ricorre in Cassazione e si vede rigettare il ricorso con interessanti motivazioni. E' vero, argomenta la Corte, che in forza della depenalizzazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, l'inosservanza dell'ordine di esibire i documenti di guida e circolazione costituisce solo un illecito amministrativo, ma questo solo nel caso in cui vengano richiesti per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa. Nel caso di specie, invece, culminato con la denuncia dell'automobilista per minaccia a pubblico ufficiale, la richiesta era stata effettuata "per ragioni di giustizia in senso lato" e non solo ai fini di elevare contravvenzione per divieto di sosta (nel qual caso la richiesta non sarebbe stata neppure necessaria). Dunque, conclude la Corte, "se la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare l'eventuale esistenza di ipotesi di reato (previste dallo stesso c.d.s. o da altre disposizioni), non è applicabile l'art. 180 c.d.s. bensì la norma dell'art. 650 c.p. che conserva il suo vigore".
 
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