Oggi ho letto un interessante articolo
Autovelox : nulli i verbali se non è trascritto il tipo di apparecchiatura
In un verbale di contestazione di infrazioni al Codice della Strada in
materia di eccesso di velocità è obbligatoria - a pena di nullità dello
stesso - l'indicazione del tipo di apparecchiatura misuratrice adoperata
dagli organi accertatori.
Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di
Unione Consulenti.
E' quanto ha sancito la prima sezione civile della Suprema Corte di
Cassazione con sentenza numero 8515 pronunciata in data 30 gennaio 2001.
Secondo i magistrati di legittimità, infatti, la tassatività di simile
indicazione discende dal disposto dell'articolo 142, comma sesto, del
Codice della Strada, a norma del quale la prova dell'accertamento
dell'infrazione in materia di eccesso di velocità è integrata dalle risultanze
dell'apparecchiatura misuratrice debitamente omologata.
Giustamente, non è possibile valutare la legittimità dell'apparecchiatura
misuratrice della velocità se nemmeno ne vengano indicati la tipologia e
gli estremi di omologazione.
L'articolo l'ho letto su:
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1059
Quindi occhio ragazzi, se incappate in multe di autovelox,
guardate sempre se l'apparecchiatura utilizzata è stata regolarmente messa a verbale.
Spero di essere stato utile.. :ciao)
Autovelox : nulli i verbali se non è trascritto il tipo di apparecchiatura
In un verbale di contestazione di infrazioni al Codice della Strada in
materia di eccesso di velocità è obbligatoria - a pena di nullità dello
stesso - l'indicazione del tipo di apparecchiatura misuratrice adoperata
dagli organi accertatori.
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Unione Consulenti.
E' quanto ha sancito la prima sezione civile della Suprema Corte di
Cassazione con sentenza numero 8515 pronunciata in data 30 gennaio 2001.
Secondo i magistrati di legittimità, infatti, la tassatività di simile
indicazione discende dal disposto dell'articolo 142, comma sesto, del
Codice della Strada, a norma del quale la prova dell'accertamento
dell'infrazione in materia di eccesso di velocità è integrata dalle risultanze
dell'apparecchiatura misuratrice debitamente omologata.
Giustamente, non è possibile valutare la legittimità dell'apparecchiatura
misuratrice della velocità se nemmeno ne vengano indicati la tipologia e
gli estremi di omologazione.
L'articolo l'ho letto su:
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1059
Quindi occhio ragazzi, se incappate in multe di autovelox,
guardate sempre se l'apparecchiatura utilizzata è stata regolarmente messa a verbale.
Spero di essere stato utile.. :ciao)