Come funziona sulla garanzie degli oggetti acquistati AIUTO

lucaok02

Nuovo Alfista
9 Marzo 2008
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Genova
ciao circa un annetto fà ho acqsuistato un Pc assemblato in un negozio di computer (non un iper mercato o centrocommerciale ad esempio Mediaworld,euronics etc,etc) dopo circa poche settimane la scheda madre non ha funzionato a dovere , ho riportato il PC nel negozio e il negoziante ha spedito la scheda madre alla casa madre in questo caso ASUS.Io chiaramente sono rimasto senza la scheda madre,ho chiesto al negoziante se poteva mettermi una piastra per il momento al posto della mia,lui mi ha messo una piastra chiaramente molto inferiore della mia sia come prestazioni sia come prezzo di listino_Ora è passato un anno e la mia piastra è arrivata...il problema è che dat che ho litigato con il venditore lui mi ha detto che vuole assolutamente la sua scheda madre indietro prima di ridarmi la mia e mi ha ulteriormente detto che lui non era tenuto assolutmente ad avermi dato la scheda madre che mi ha dato, e che se quella che è appena arrivata non dovesse funzionare nuovamente in modo corretto lui non fà più niente sono io che con un avvocato mi devo far sentire con la ASUS.

LA MIA DOMANDA E':

era buona norma pretendere dal negoziante una piastra NUOVA uguale a quella che ho chiesto io?

oppure in questi casi l'acquirente come è successo a me deve aspettare la sua scheda per un anno?

GRAZIE ANTICIPATAMENTE ! :OK)
 
bejita":m5qg70jo ha detto:
io sapevo che erano obbligati a sotituirtela con una pari o superiore


quindi il venditore mi doveva sostituire la piastra giusto? non è normale che io abbia aspettato 1 anno la piastra che arrivasse dalla casa

Vorrei sapere se qualcuno conosce bene la legge PLEASE
 
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... heda=40777

In caso di difetto di cui sopra il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione con un bene analogo oppure, in casi particolari, ad una riduzione del prezzo fino ad arrivare alla risoluzione del contratto.

Le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate in un congruo termine di tempo e non devono arrecare inconvenienti al consumatore.
 
bejita":kby6v0ea ha detto:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40777

In caso di difetto di cui sopra il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione con un bene analogo oppure, in casi particolari, ad una riduzione del prezzo fino ad arrivare alla risoluzione del contratto.

Le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate in un congruo termine di tempo e non devono arrecare inconvenienti al consumatore.
bene quindi...lui mi ha detto che non era sUo compito avermi dato la piastra sostitutiva ma era una balla.....BRUTTO BASTARDO!
 
Il torto sta a lui,ha pure sbagliato a comportarsi dato che risponde il negozio sul bene per i primi 15gg,dopo di chè ci sono i due anni della casa madre.Lui ha fatto da intermediario forse per gentilezza forse non sò per cosa e poi come mai un anno per sta scheda madre?E' successo pure a me con un'Asus dopo due mesi dall'acquisto,sono stato in un'assistenza e mi è stata sostituita con un'altra scheda madre nel giro di una settimana,il tempo che gli arrivasse,non hanno provato a ripararla direttamente sostituita :OK)
 
andrea5887":1v8sm3yd ha detto:
Il torto sta a lui,ha pure sbagliato a comportarsi dato che risponde il negozio sul bene per i primi 15gg,dopo di chè ci sono i due anni della casa madre.Lui ha fatto da intermediario forse per gentilezza forse non sò per cosa e poi come mai un anno per sta scheda madre?E' successo pure a me con un'Asus dopo due mesi dall'acquisto,sono stato in un'assistenza e mi è stata sostituita con un'altra scheda madre nel giro di una settimana,il tempo che gli arrivasse,non hanno provato a ripararla direttamente sostituita :OK)
quindi diciamo che una volta consegnata la piastra alla ASUS il negoziante non era tenuto a darmi la sua piastra? sei sicuro?
 
No aspetta un attimo,non dico questo,dico solamente che il negoziante nel tuo caso poteva lavarsene le mani tranquillamente in quanto non era più lui a rispondere sul pezzo dato che erano passati i 15gg.E ti posso dire strano che si è messo di mezzo di solito quando compri un pezzo e non funziona ed è passato il tempo dove loro sono obbligati a cambiarlo e vai per caso nel negozio fanno finta come se non esistessi,provare per credere.L'assistenza mi disse quella volta che loro erano tenuti a darmi una scheda madre sostitutiva nel frattempo solamente se il tempo per arrivare a loro era superiore ai 30gg. dato che dissero bastavano massimo 10gg. non me la diedero.A me pare tanto strano che ti ha fatto sudare un anno per avere il pezzo,manco se si mettevano a fare una saldatura al giorno sulla scheda madre impiegavano tutto questo tempo
 
andrea5887":1oazy9mp ha detto:
No aspetta un attimo,non dico questo,dico solamente che il negoziante nel tuo caso poteva lavarsene le mani tranquillamente in quanto non era più lui a rispondere sul pezzo dato che erano passati i 15gg.E ti posso dire strano che si è messo di mezzo di solito quando compri un pezzo e non funziona ed è passato il tempo dove loro sono obbligati a cambiarlo e vai per caso nel negozio fanno finta come se non esistessi,provare per credere.L'assistenza mi disse quella volta che loro erano tenuti a darmi una scheda madre sostitutiva nel frattempo solamente se il tempo per arrivare a loro era superiore ai 30gg. dato che dissero bastavano massimo 10gg. non me la diedero.A me pare tanto strano che ti ha fatto sudare un anno per avere il pezzo,manco se si mettevano a fare una saldatura al giorno sulla scheda madre impiegavano tutto questo tempo
ma c'è da dire che quella persona era un mio amico....che ormai posso dire era perchè per questo problema abbiamo litgato... però volevo capire solo se l'acquirente era tutelato...ma quanto mi stai dicendo te non è tutelato per niente...0
 
Ma come si fa ad aspettare 1 anno per una scheda madre?? :?: :?: :?: Io per il mio palmare ASUS nel giro di 5-6 giorni spedito e ritornato indietro riparato :ka)
 
lucaok02":8umcdw2d ha detto:
andrea5887":8umcdw2d ha detto:
No aspetta un attimo,non dico questo,dico solamente che il negoziante nel tuo caso poteva lavarsene le mani tranquillamente in quanto non era più lui a rispondere sul pezzo dato che erano passati i 15gg.E ti posso dire strano che si è messo di mezzo di solito quando compri un pezzo e non funziona ed è passato il tempo dove loro sono obbligati a cambiarlo e vai per caso nel negozio fanno finta come se non esistessi,provare per credere.L'assistenza mi disse quella volta che loro erano tenuti a darmi una scheda madre sostitutiva nel frattempo solamente se il tempo per arrivare a loro era superiore ai 30gg. dato che dissero bastavano massimo 10gg. non me la diedero.A me pare tanto strano che ti ha fatto sudare un anno per avere il pezzo,manco se si mettevano a fare una saldatura al giorno sulla scheda madre impiegavano tutto questo tempo
ma c'è da dire che quella persona era un mio amico....che ormai posso dire era perchè per questo problema abbiamo litgato... però volevo capire solo se l'acquirente era tutelato...ma quanto mi stai dicendo te non è tutelato per niente...0



Purtroppo non è tutelato affatto,accade la stessa identica cosa per i cell.Ci sono passato lo scorso anno con il cell che mi regalò la mia girl,acquistato il 10 Dicembre io l'ho scartato il 25 ha funzionato per tre giorni poi è morto.Sono andato al negozio per chiedere la sostituzione mi dissero che la loro responsabilità era finita dato che i 15gg. erano passati e se l'avevo messo in funzione dopo tanto dall'acquisto erano problemi miei,questa cosa mi stizzì parecchio.Mi sono recato poi all'assistenza LG dove me l'hanno tenuto per 20gg.,io mentre gli lasciai il cell per la riparazione ne chiesi uno sostitutivo e pure loro mi risposero che non sono tenuti a darmelo se il fermo non superava i 30gg. fortunatamente avevo ancora il vecchio cell altrimenti ero rimasto pure senza telefonino per tre settimane :OK)
 
andrea5887 ci passeresti il riferimento normativo che pala di questi fantomatici 15gg dopo i quali il negoziante non deve più gestire la garanzia? Perchè sinceramente a me non risulta proprio :sgrat)

naturalmente se te l'ha detto solo il negoziante non ha alcun significato, perchè cercano sempre di far desistere il cliente inventandosi fittizi regolamenti che non hanno alcun valore legale
 
a livello di giorni, l'unica cosa che mi risulta è il diritto di recesso (7 o 8 giorni)

le garanzie, del venditore, del produttore, ecc, sono dai 6 mesi in su

dimenticavo: il venditore NON era tenuto a darti una scheda sostitutiva; lui è solo obbligato a ripararti la tua o a dartene in cambio una nuova uguale o migliore, oppure a risarcirti il minor valore
la scheda sostitutiva (così come l'auto sostitutiva) sono un favore, non un obbligo; come scheda sostitutiva poteva anche darti quella di un commodore64 e non avresti potuto dire niente su base legale
 
Diabolik":2jkuhupd ha detto:
a livello di giorni, l'unica cosa che mi risulta è il diritto di recesso (7 o 8 giorni)

le garanzie, del venditore, del produttore, ecc, sono dai 6 mesi in su

dimenticavo: il venditore NON era tenuto a darti una scheda sostitutiva; lui è solo obbligato a ripararti la tua o a dartene in cambio una nuova uguale o migliore, oppure a risarcirti il minor valore
la scheda sostitutiva (così come l'auto sostitutiva) sono un favore, non un obbligo; come scheda sostitutiva poteva anche darti quella di un commodore64 e non avresti potuto dire niente su base legale
non hai capito...io gli ho chiesto una piastra sostitutiva perchè lui mi ha detto che la mia doveva spedirla su in asus quindi io gli ho chiesto questa sostitutiva ..ma la mia domanda era:

DOVEVO PRETENDERE LA MIA PIASRA nuova da lui (venditore) oppure no?
 
lucaok02":28mhbkyc ha detto:
DOVEVO PRETENDERE LA MIA PIASRA nuova da lui (venditore) oppure no?

la garanzia del venditore si applica sempre e comunque: se eri entro i limiti temporali stabiliti per legge (di sicuro almeno 6 mesi, oltre non ho mai ben capito cosa e quanto arriva a 2 anni) potevi (puoi) pretendere la riparazione della scheda che deve ritornare in condizioni pari al nuovo, oppure in caso di impossibilità di riparazione la sostituzione con una scheda nuova uguale, oppure con una scheda migliore se uguale alla tua non ci fosse più, oppure con un prodotto peggiore con risarcimento della differenza di valore
se esiste anche la garanzia del produttore, il rivenditore si rivolgerà ad esso per mettere in opera la garanzia

se lui dice che te la ripara tu non puoi pretendere la sostituzione, devi aspettare che te la ripari (salvo, come già scritto da altri, la prescrizione che la riparazione avvenga in tempi ragionevoli, ma i tempi ragionevoli non so come si quantificano)
 
lucaok02":11nwzi9q ha detto:
DOVEVO PRETENDERE LA MIA PIASRA nuova da lui (venditore) oppure no?
Potevi chiedere, le "pretese" (o domande) vere e proprie si fanno in ambito giudiziale.

Ad ogni modo in questo caso (come in tutti gli altri, in realtà), la garanzia da far valere è quella del VENDITORE (2 anni), sempre nell'ipotesi che l'apparato sia stato acquistato da un consumatore (=con scontrino e senza fattura).

Che poi il venditore abbia difficoltà, accampi le scuse perchè il suo venditore (CHE NON E' ASUS) gli fa le pippe, e lui si rivolge al produttore blablabla è del tutto normale.

Ricorda che nel 99,999999999% dei casi il negoziante acquista il prodotto da un distributore (esprinet, cdc, ingram micro etc) il quale deve fornire la garanzia MA FUORI dall'ambito di applicazione della c.d. tutela del consumatore
 
bejita":1731m6ml ha detto:
andrea5887 ci passeresti il riferimento normativo che pala di questi fantomatici 15gg dopo i quali il negoziante non deve più gestire la garanzia? Perchè sinceramente a me non risulta proprio :sgrat)

naturalmente se te l'ha detto solo il negoziante non ha alcun significato, perchè cercano sempre di far desistere il cliente inventandosi fittizi regolamenti che non hanno alcun valore legale



Purtroppo non è una norma perchè per regola come hai scritto dovrebbe risponderne sempre il venditore per i due anni dall'acquisto del prodotto.Fidati su quello che ti ho detto,compra un cell o qualsiasi altra cosa e lo porti dopo i 15gg che ti dicono loro vieni mandato nei centri assistenza autorizzati della casa del prodotto perchè loro non più responsabili,puoi diventare verde,fuxia,marrone,nero o sbatterti per terra nel negozio che non te lo cambiano più loro ma ti dicono che i responsabili sono la casa madre :OK)
 
lucaok02":15b1uaam ha detto:
ma infatti mi piacerebbe molto sapere cosa dice la legge
Hai ragione, è ora di "disboscare" un po' le varie imprecisioni che ci sono sul tema (... sarebbe da fare una FAQ... visto che ci sono degli avvocati potrebbero anche "muovere il culetto" :lol: )

E' l'ora della pizza-del-venerdì-sera, quindi non ho tempo di commentare. Magari domani.

Primo suggerimento: grande attenzione a dove viene usato "produttore" e "venditore".


Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

Capo I
Della vendita dei beni di consumo

Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

Art. 129.
Conformita' al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5(*);
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5(*), salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.



(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 15 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007

Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contrattopresenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Note all'art. 134:
- L'art. 1519-sexies del codice civile e' il seguente:
«Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'art. 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.».

Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
 
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